Ordinanza n. 905/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato prot. P-NA/L/Q/2022/100626, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in data 15.07.2025 e notificato in data 29.12.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Il provvedimento si fonda su un parere ostativo dell'Ispettorato del Lavoro relativo a inadempienze fiscali del datore di lavoro originario, riferite al periodo d'imposta 2021. Il ricorrente ha dedotto l'estraneità di tali irregolarità alla propria sfera di controllo e responsabilità, evidenziando di essere entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta rilasciato dall'Amministrazione. Ha inoltre rappresentato di avere instaurato, dal 9 settembre 2025, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un nuovo datore di lavoro, circostanza che l'Amministrazione non avrebbe considerato. Sono stati prospettati la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, per omessa valutazione degli elementi favorevoli sopravvenuti, la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e del diritto di partecipazione, poiché il preavviso di revoca non sarebbe stato comunicato al lavoratore, ma soltanto al datore di lavoro, con notifica peraltro fallita per indirizzo non valido, nonché l'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, trattandosi di provvedimento non vincolato. È stata altresì dedotta la sproporzione della revoca, adottata a quasi tre anni dal rilascio del nulla osta per una vicenda fiscale anteriore, e la lesione del legittimo affidamento. Sotto il profilo cautelare, il ricorrente ha allegato il rischio di non poter regolarizzare la propria posizione, di essere esposto all'espulsione e di perdere l'attuale rapporto di lavoro, con conseguente sradicamento dal contesto sociale ed economico di inserimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ravvisando evidenti profili di fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che le inadempienze fiscali del datore di lavoro originario non siano imputabili al lavoratore straniero; che la mancata instaurazione del rapporto originario per causa non imputabile al lavoratore non giustifichi, di per sé, la privazione del titolo, dovendo l'Amministrazione valutare anche il rilascio di un permesso per attesa occupazione; che l'Amministrazione abbia omesso di considerare la nuova occupazione stabile a tempo indeterminato, in violazione dell'obbligo di valutazione dinamica imposto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998; che sussista una significativa violazione della partecipazione procedimentale, per la mancata comunicazione al lavoratore del preavviso di revoca, senza possibilità di applicare la sanatoria dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 in assenza di un atto a contenuto vincolato; e che la revoca appaia sproporzionata e lesiva dell'affidamento maturato in ragione dell'ingresso regolare e del percorso di integrazione. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca potrebbe impedire la regolarizzazione, esporre il ricorrente all'espulsione e determinare la perdita del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre allo sradicamento dal tessuto sociale ed economico. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora e ha accolto la domanda di sospensione nei termini indicati in motivazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone una valutazione dinamica della posizione dello straniero, comprensiva degli elementi favorevoli sopravvenuti fino al momento della decisione, tra cui la nuova occupazione stabile.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione al lavoratore del preavviso di revoca integra una violazione della partecipazione procedimentale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La sanatoria dei vizi formali non è applicabile quando il provvedimento non ha contenuto vincolato e la partecipazione avrebbe potuto incidere sulla decisione.
Massime di principio
- Le irregolarità fiscali o contributive imputabili al datore di lavoro non possono essere automaticamente poste a carico del lavoratore straniero, quando questi abbia agito sulla base di un titolo autorizzatorio rilasciato dall'Amministrazione e non abbia alcuna responsabilità per l'inadempimento datoriale.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro originariamente previsto dal nulla osta, se non imputabile al lavoratore straniero, non costituisce di per sé ragione sufficiente per privarlo del titolo di soggiorno; l'Amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, secondo l'assimilazione alla perdita involontaria del lavoro.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta, l'Amministrazione deve considerare, fino al momento della decisione, gli elementi favorevoli sopravvenuti relativi alla posizione dello straniero, inclusa l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro stabile con un nuovo datore.
- La mancata comunicazione al lavoratore straniero del preavviso di revoca viola l'art. 10-bis della l. 241/1990 quando il lavoratore è co-interessato al procedimento; il vizio non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, se l'atto non è a contenuto vincolato e la partecipazione avrebbe potuto incidere sull'esito.
- La revoca di un nulla osta adottata a distanza di tempo dal suo rilascio deve rispettare i principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, soprattutto quando il titolo abbia consentito l'ingresso regolare e l'avvio di un percorso lavorativo e di integrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →