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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48805/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Cuneo per più motivi: 1) omessa considerazione che erano stati di fatto estromessi dalla qualifica di soci/amministratori della FONTANA S.n.c. sin dal 2012 (quindi mancata responsabilità per i fatti contestati); 2) errata valutazione delle prove circa la presunta autonomia della condotta del dipendente Simone Giordano rispetto alle istruzioni degli amministratori; 3) mancata considerazione della occasionalità della condotta, che avrebbe escluso il reato di trasporto illecito di rifiuti; 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di specialità/estinzione della punibilità); 5) mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili eccetto l'ultimo motivo. I primi tre motivi sono stati ritenuti generici e volti a una revisione del merito (vietata in sede di legittimità): il Tribunale aveva motivato che i ricorrenti erano amministratori fino al 21/11/2018 e avevano l'obbligo di vigilanza (culpa in vigilando); l'asserita autonomia del dipendente sarebbe questione di merito; l'eccezione di occasionalità è stata ritenuta infondata alla luce della natura istantanea del reato e degli indici di minima organizzazione. Anche il motivo relativo all'art. 131-bis è stato dichiarato generico e dunque inammissibile. Il motivo relativo alla mancata concessione della non menzione è invece fondato: il Tribunale non ha fornito motivazione idonea e specifica, limitandosi a richiami generici; perciò la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti del beneficio e ha rilevato che, tra la sentenza impugnata e l'udienza odierna, il reato è andato prescritto. Di conseguenza la sentenza è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)

    art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/2006

    Norma che sanziona il trasporto di rifiuti senza autorizzazione; la Corte richiama che il reato è istantaneo e si realizza con la singola condotta di trasporto

  • d.lgs. n. 231/2001, art. 25-undecies, comma 2, n.2), lett. b), n.1)

    art. 25-undecies, comma 2, n. 2), lettera b), n. 1), d.lgs. n. 231/2001

    Riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente per illeciti ambientali connessi all'attività aziendale

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa speciale di estinzione della punibilità per reati non abituali; la Corte richiede che il ricorrente specifichi fatti e vizi per poter valutare la riconoscibilità dell'istituto

  • codice penale, art. 175

    Disciplina il beneficio della non menzione della condanna nel casellario; la sua concessione è finalizzata al processo di emenda e richiede motivazione del giudice di merito

  • codice penale, art. 133

    Criteri che il giudice deve usare per motivare la concessione o il diniego di benefici (es. non menzione); la Corte contesta l'assenza di motivazione adeguata del Tribunale

  • Giurisprudenza di legittimità

    v., ex multis, Sez. 3, n. 4189 del 04/10/2017; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016; Sez. 3, n. 13105 del 21/01/2020; Sez. 3, n. 8193 dell'11/02/2016; Sez. 3, n. 2213 del 17/12/2020; Sez. 3, n. 16355 del 16/03/2023; Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017; Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018

    La Corte richiama orientamenti che: a) riconoscono il carattere istantaneo del reato di trasporto illecito di rifiuti; b) individuano indici per escludere l'occasionalità (quantità, natura, veicolo, numero di soggetti, attività imprenditoriale); c) ammettono che il vizio relativo alla non menzione può comportare l'annullamento e la constatazione della prescrizione

Massime di principio

  • In sede di Cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: non è ammessa una rivalutazione globale del merito, va indicato il vizio di diritto o di motivazione concreto
  • La responsabilità degli amministratori per illeciti ambientali può fondarsi sulla culpa in vigilando: essere formali amministratori al momento del fatto implica obbligo giuridico di vigilanza e diligenza
  • Per il reato di trasporto illecito di rifiuti la singola condotta può integrare il reato (natura istantanea); per escludere l'occasionalità occorre provare l'assenza di qualsiasi minima organizzazione o fornire elementi concreti che lo dimostrino
  • Per sostenere l'autonomia della condotta di un dipendente e scagionare l'amministratore è necessario fornire elementi probatori chiari che dimostrino la totalità dell'autonomia decisionale e l'assenza di obblighi di vigilanza o istruzioni
  • La richiesta di applicazione di art. 131-bis c.p. richiede una precisa esposizione di fatti e vizi dai quali emergano i presupposti della causa di non punibilità; l'enunciazione generica non è sufficiente
  • Il beneficio della non menzione è discrezionale ma il giudice di merito deve motivare il diniego in modo specifico ai sensi dell'art. 133 c.p.; la mancata motivazione può portare all'annullamento e, se è intervenuta prescrizione, all'estinzione del reato

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