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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15958/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Perugia del 17/09/2025 che, in sede di incidente di esecuzione relativo alla sentenza di appello del 28/05/2021 irrevocabile il 05/07/2022, ha ritenuto lo stato di contumace di Uzoma in ogni stato e grado del processo, ha corretto l'epigrafe sostituendo 'assente' con 'contumace' e ha rigettato, nel resto, la richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza e di revocare l'ordine di esecuzione per mancata notificazione dell'estratto contumaciale. Il ricorrente deduce nullità per difetto di motivazione e errata applicazione della legge in relazione alla legittimazione del difensore a proporre ricorso per cassazione per imputato contumace, asserendo che il difensore nominato non avrebbe avuto lo specifico mandato ad impugnare la sentenza contumaciale (nomina effettuata quando l'imputato era detenuto e prima dell'udienza preliminare), e che la Corte avrebbe omesso di acquisire la documentazione della nomina per verificarne la legittimazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la richiesta originaria era stata presentata come incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e non come istanza ex art. 629-bis; (ii) la doglianza relativa al difetto di mandato è stata sollevata solo dopo l'ordinanza impugnata e non era stata proposta nel testo originario dell'istanza; (iii) ai sensi dell'art. 571 c.p.p. (terzo comma, secondo periodo) e della giurisprudenza di legittimità il mandato al difensore per impugnare sentenze contumaciali può essere conferito con la nomina o successivamente nelle forme previste; (iv) la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che, dato che il difensore aveva già impugnato la sentenza di primo grado contumaciale e non risultava dichiarata inammissibilità dell'appello per mancanza di legittimazione, il difensore potesse ritenersi legittimato anche per proporre ricorso per cassazione; (v) il ricorrente non ha prodotto la copia della nomina del difensore per provare l'asserita mancanza del mandato, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Riferimento alle ipotesi di nullità o motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e il ricorso quindi inammissibile

  • art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67

    Citato dal ricorrente come disciplina rilevante per la posizione del contumace; la Corte ha richiamato invece altra disposizione di riferimento per il caso concreto (v. oltre)

  • art. 15-bis, comma 2, legge 16 dicembre 1999, n. 479

    Richiamato dalla Corte quale norma che rende applicabile la disciplina delle sentenze contumaciali al caso concreto e collega l'applicazione dell'art. 571 c.p.p.

  • art. 571, comma 3 (e secondo periodo), cod. proc. pen.

    Stabilisce che il mandato per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale puo essere conferito con la nomina o anche successivamente nelle forme previste; la Corte lo applica in favore della legittimazione del difensore

  • art. 670, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'incidente di esecuzione con cui è stata richiesta la declaratoria di non esecutività della sentenza per mancata notificazione dell'estratto contumaciale

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Norma sulla rescissione del giudicato richiamata dal ricorrente come rimedio, ma la Corte ha osservato che la richiesta iniziale era stata proposta ex art. 670 c.p.p.; la questione relativa alla rescissione era già stata esaminata in istanza precedente

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di notificazione dell'estratto contumaciale; la mancata notificazione è stata al centro della richiesta di incidente di esecuzione, ma la Corte territoriale ha ritenuto superata la rilevanza per l'esistenza dell'impugnazione proposta dal difensore

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 al ricorrente

  • Sezioni Unite, sentenza n. 31 del 25/10/1995 (Capellato)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il specifico mandato ad impugnare sentenze contumaciali può essere rilasciato al difensore anche prima della pronuncia del provvedimento da impugnare; supporta la conclusione sulla legittimazione del difensore

Massime di principio

  • Il mandato del difensore per impugnare una sentenza contumaciale può essere conferito con la nomina o anche successivamente; dunque la nomina antecedente al giudizio non esclude in sé la legittimazione a proporre impugnazioni sulla sentenza contumaciale.
  • Chi deduce l'assenza di un specifico mandato per impugnare deve produrre elementi probatori (es. copia della nomina) già nella fase di impugnazione o nel ricorso per cassazione: la mancata produzione comporta aspecificità e può determinare l'inammissibilità.
  • Se il difensore ha effettivamente proposto impugnazioni in precedenza senza che sia stata rilevata l'inammissibilità per difetto di legittimazione, il giudice può logicamente ritenere che lo stesso difensore sia legittimato anche per ulteriori impugnazioni collegate.
  • Le questioni processuali non sollevate nell'istanza originaria o introdotte tardivamente possono essere dichiarate inammissibili; è importante sollevare tutte le censure rilevanti tempestivamente e con adeguata documentazione.
  • In caso di mancata notifica dell'estratto contumaciale, la corte può comunque ritenere la notifica 'efficacemente' superata se risulta che il difensore ha avuto conoscenza della sentenza e ha esercitato il potere di impugnazione; la conoscenza effettiva e l'esercizio dell'impugnazione possono incidere sulla rilevanza della mancata notifica formale.

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