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Sentenza

Sentenza n. 3057/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1027/2024

Giustizia amministrativa202504201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1027/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1027/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1 della l. 107/2015, alle medesime condizioni del personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2019/2020. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 ottobre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria l'11 agosto 2025, e l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini dell'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Il TAR ha inoltre prescritto l'utilizzo esclusivo del PAT per il deposito degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta, quando l'Amministrazione non esegue il titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale riferimento per la determinazione del compenso del commissario ad acta, anche con riguardo all'utilizzo del mezzo proprio.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nello svolgimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione finale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l'Amministrazione non vi provvede dopo la notifica del titolo e il decorso del termine legalmente previsto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine stabilito e adottare contestualmente misure sostitutive per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta per il caso di ulteriore inottemperanza dell'Amministrazione; l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta è liquidato con successivo provvedimento del giudice secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e il fascicolo telematico del processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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