Corte di giustizia, Sentenza C-308/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2017. — Kozuba Premium Selection sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 12, paragrafi 1 e 2 – Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) – Operazioni imponibili – Esenzione per le cessioni di fabbricati – Nozione di “prima occupazione” – Nozione di “trasformazione”. — Causa C-308/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nelle cessioni di fabbricati, la "prima occupazione" non richiede che il bene sia stato utilizzato nell’ambito di un’operazione imponibile. Una normativa nazionale che imponga questa condizione restringe indebitamente l’esenzione prevista dalla direttiva IVA. La Corte ammette invece che gli Stati membri disciplinino le trasformazioni di immobili, purché il concetto di miglioramento sia sostanzialmente equivalente a quello unionale di trasformazione.
IVA sulle cessioni di fabbricati: nozione autonoma di "prima occupazione" e limiti alla definizione nazionale di "trasformazione"/"miglioramento"
La questione giuridica
Se l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE ostino a una normativa nazionale che: 1) subordina l’esenzione IVA per la cessione di fabbricati al fatto che la prima occupazione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione imponibile; 2) considera rilevante, ai fini della tassazione della vendita dopo lavori su un immobile esistente, il superamento di una soglia di spesa del 30% del valore iniziale del fabbricato.
Principio di diritto
La Corte afferma che la nozione di "prima occupazione" di cui all’articolo 12 della direttiva IVA è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e non può essere ristretta dal diritto nazionale imponendo che il primo uso avvenga necessariamente nell’ambito di un’operazione imponibile; pertanto, una norma nazionale che subordini così l’esenzione per le cessioni di fabbricati è incompatibile con la direttiva. È invece compatibile con la direttiva una disciplina nazionale che, per gli immobili esistenti oggetto di lavori, faccia dipendere la tassazione dall’esistenza di una "trasformazione" sostanziale del fabbricato, purché il concetto di "miglioramento" sia interpretato in senso conforme all’articolo 12, paragrafo 2, cioè come modifiche sostanziali idonee a mutare l’uso dell’immobile o a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione; la soglia del 30% è ammessa solo come criterio applicativo di tale nozione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 12, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera j), direttiva 2006/112/CE
- Considerando 7 direttiva 2006/112/CE
- Considerando 35 direttiva 2006/112/CE
IVA sulle cessioni di fabbricati: prima occupazione e trasformazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA e, in particolare, l’esenzione per le cessioni di fabbricati prevista dalla direttiva 2006/112/CE. La controversia opponeva la Kozuba Premium Selection sp. z o.o. al direttore dell’amministrazione finanziaria di Varsavia, a seguito della tassazione della vendita di un fabbricato residenziale oggetto di lavori di ammodernamento.
Fatti e procedimento principale
Il fabbricato era stato costruito nel 1992 e conferito alla società nel 2005. Nel 2006 erano stati eseguiti lavori di adattamento per l’attività economica della società, con costi pari a circa il 55% del valore iniziale. Dopo l’iscrizione come bene durevole, l’immobile era stato venduto a un terzo nel gennaio 2009. La società aveva ritenuto la vendita esente da IVA, ma l’amministrazione finanziaria aveva invece assoggettato l’operazione a imposta, ritenendo che non vi fosse stata una "prima occupazione" ai sensi della normativa polacca prima della vendita.
Normativa unionale rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
- l’articolo 9, paragrafo 1, che definisce il soggetto passivo e l’attività economica;
- l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, che consente agli Stati membri di considerare soggetto passivo chi effettua occasionalmente la cessione di un fabbricato anteriormente alla prima occupazione e autorizza a determinare le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alle trasformazioni di immobili;
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), che esenta le cessioni di fabbricati diverse da quelle di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a).
La disciplina polacca contestata
La legge polacca sull’IVA definiva la "prima occupazione" come la consegna in uso, in esecuzione di operazioni imponibili, al primo acquirente o utilizzatore, dopo la costruzione o dopo un miglioramento rilevante. In caso di lavori di miglioramento, l’esenzione non si applicava se le spese superavano il 30% del valore iniziale. Il giudice del rinvio dubitava della conformità di tale disciplina con la direttiva IVA, sia perché subordinava la prima occupazione a un’operazione imponibile, sia perché collegava in modo rigido la nozione di miglioramento a una soglia quantitativa.
Ragionamento della Corte sulla "prima occupazione"
La Corte osserva che la direttiva IVA non definisce la nozione di "prima occupazione" e che, secondo i lavori preparatori della sesta direttiva, essa coincide con il primo uso del bene da parte del proprietario o del locatario, senza richiedere che tale uso avvenga in un’operazione imponibile. Ne deriva che la nozione deve essere interpretata autonomamente e uniformemente nel diritto dell’Unione, anche alla luce del principio di neutralità fiscale.
La Corte sottolinea che la ratio dell’esenzione per le cessioni di fabbricati consiste nel fatto che la vendita di un vecchio fabbricato, dopo la fine del processo produttivo, non genera in linea di principio un significativo valore aggiunto. Consentire agli Stati membri di subordinare la prima occupazione a un’operazione imponibile altererebbe l’effetto utile dell’esenzione e produrrebbe differenze non giustificate tra ordinamenti nazionali.
Ragionamento della Corte sulla "trasformazione" e sul "miglioramento"
Quanto all’articolo 12, paragrafo 2, la Corte chiarisce che gli Stati membri possono definire le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alle trasformazioni di immobili, ma non possono modificare la nozione stessa di prima occupazione. La nozione di trasformazione va intesa in senso qualitativo: occorrono modifiche sostanziali del fabbricato, idonee a cambiarne l’uso o a mutarne considerevolmente le condizioni di occupazione.
La Corte precisa che una soglia quantitativa, come quella del 30% del valore iniziale, può essere utilizzata nel contesto nazionale come criterio applicativo, ma solo se il concetto di "miglioramento" viene interpretato in modo conforme alla nozione unionale di trasformazione. In altri termini, non basta il mero superamento della soglia economica: è necessario che i lavori abbiano alterato in modo sostanziale l’immobile.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, il fabbricato era stato oggetto di lavori pari al 55% del valore iniziale, circostanza che poteva indicare una trasformazione rilevante. Tuttavia, la Corte lascia al giudice nazionale la valutazione concreta degli elementi di prova per stabilire se, in fatto, i lavori abbiano comportato una modifica sostanziale del fabbricato nel senso sopra indicato.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa nazionale che subordina l’esenzione IVA per le cessioni di fabbricati alla condizione che la prima occupazione si sia verificata nel contesto di un’operazione imponibile;
- le stesse disposizioni non ostano a una normativa nazionale che subordini l’esenzione, nel caso di "miglioramento" di un fabbricato esistente, al fatto che le spese non abbiano superato il 30% del valore iniziale, a condizione che il concetto di "miglioramento" sia inteso come "trasformazione" sostanziale ai sensi della direttiva.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce tre punti centrali:
- la nozione di "prima occupazione" è autonoma e unionale;
- gli Stati membri non possono restringere l’esenzione introducendo requisiti non previsti dalla direttiva;
- le trasformazioni di immobili possono essere disciplinate a livello nazionale, ma solo entro un’interpretazione sostanziale e conforme del concetto di trasformazione.
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