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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-374/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2017. — Rochus Geissel contro Finanzamt Neuss e Finanzamt Bergisch Gladbach contro Igor Butin. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a), articolo 178, lettera a), e articolo 226, punto 5 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Indicazioni da riportare obbligatoriamente sulle fatture – Legittimo affidamento del soggetto passivo nella sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione. — Cause riunite C-374/16 e C-375/16

Giurisprudenza europea62016CJ0374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunendo due rinvii pregiudiziali del Bundesfinanzhof, ha chiarito la nozione di "indirizzo" nella fattura ai fini della detrazione IVA. Ha escluso che l’articolo 226, punto 5, della direttiva IVA imponga che il fornitore eserciti la propria attività nel luogo indicato in fattura, e ha ritenuto incompatibile con il diritto UE una normativa nazionale che pretenda tale coincidenza. Le ulteriori questioni sul legittimo affidamento non sono state esaminate, perché assorbite dalla risposta principale.

IVA: l’indirizzo indicato in fattura ai fini della detrazione può anche non coincidere con il luogo in cui il fornitore svolge attività economica; una norma nazionale non può imporre tale requisito ulteriore.

La questione giuridica

Se, ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA a monte, gli articoli 168, lettera a), 178, lettera a), e 226, punto 5, della direttiva IVA consentano a uno Stato membro di esigere che la fattura indichi l’indirizzo del luogo in cui il fornitore esercita effettivamente la propria attività economica; e, in subordine, quale rilievo abbia la buona fede del cessionario/destinatario in caso di fattura formalmente irregolare.

Principio di diritto

Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, la direttiva 2006/112/CE non richiede che l’indirizzo indicato in fattura sia il luogo in cui il fornitore svolge la propria attività economica: è sufficiente un indirizzo idoneo a consentire l’identificazione e il contatto del soggetto passivo, senza che gli Stati membri possano imporre, come condizione formale ulteriore, la coincidenza con il luogo dell’attività. Di conseguenza, una normativa nazionale che subordini la detrazione a tale requisito è incompatibile con gli articoli 168, lettera a), 178, lettera a), e 226, punto 5, della direttiva IVA.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 178, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 220, punto 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 226, punto 5, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Tredicesima direttiva 86/560/CEE
  • Umsatzsteuergesetz (UStG)
  • Abgabenordnung (AO)

Detrazione IVA e indicazione dell’indirizzo in fattura

La sentenza riguarda due cause riunite decise in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesfinanzhof (Germania) in materia di IVA e diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Il problema comune era se, per conservare il diritto alla detrazione, la fattura debba indicare l’indirizzo del fornitore nel luogo in cui questi svolge effettivamente la propria attività economica.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑374/16 la RGEX GmbH i.L., tramite il suo liquidatore, contestava il diniego della detrazione dell’IVA a monte su fatture emesse da EXTEL GmbH, ritenuta dall’amministrazione una società di comodo, perché l’indirizzo riportato in fattura corrispondeva solo a una casella postale o sede non operativa. Nella causa C‑375/16 il sig. Butin contestava analogo diniego relativo a fatture emesse da Z, che figurava con un indirizzo presso cui non svolgeva attività commerciale e che, secondo l’amministrazione, non aveva un centro di attività stabile in Germania.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, sul diritto a detrazione dell’IVA assolta per acquisti di beni e servizi;
  • l’articolo 178, lettera a), della stessa direttiva, che subordina l’esercizio della detrazione al possesso di una fattura conforme;
  • l’articolo 226, punto 5, che richiede il nome e l’indirizzo completo del soggetto passivo e dell’acquirente o destinatario. Sono state menzionate anche le disposizioni tedesche sugli elementi obbligatori della fattura e sulla fissazione dell’imposta per ragioni di equità, oltre alla tredicesima direttiva 86/560/CEE per un richiamo interpretativo non decisivo.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se la nozione di "indirizzo completo" consenta di usare un recapito che assicuri soltanto la raggiungibilità postale del fornitore, oppure se sia necessario che l’attività economica sia svolta proprio in quel luogo. In una delle cause si chiedeva inoltre se, in presenza di irregolarità formali della fattura, il principio di tutela del legittimo affidamento possa consentire comunque la detrazione, e a quali condizioni.

Ragionamento della Corte

La Corte ha interpretato l’articolo 226, punto 5, alla luce del testo, del contesto e della finalità della norma.

Sul piano letterale ha osservato che le diverse versioni linguistiche usano formule non uniformi, ma nessuna impone che l’indirizzo coincida con il luogo di esercizio dell’attività economica. Il termine "indirizzo" ha un significato ampio e può includere anche una casella postale, purché consenta di contattare il soggetto passivo.

Sul piano sistematico ha ricordato che l’articolo 226 elenca tassativamente le indicazioni obbligatorie della fattura e che gli Stati membri non possono aggiungervi requisiti ulteriori per limitare la detrazione. Ha inoltre ribadito che la detrazione dell’IVA è un principio fondamentale del sistema comune dell’imposta e che, se le condizioni sostanziali sono soddisfatte, il mancato rispetto di taluni requisiti formali non può di per sé precludere la detrazione.

Sul piano teleologico la Corte ha evidenziato che l’indicazione dell’indirizzo, insieme al nome e al numero di identificazione IVA, serve principalmente a identificare il soggetto che ha emesso la fattura e a consentire i controlli dell’amministrazione sulla corretta dichiarazione e sul corretto versamento dell’IVA. In tale prospettiva, non è necessario che il fornitore svolga lì la propria attività economica; ciò che conta è la possibilità di ricondurre la transazione a uno specifico operatore economico.

La Corte ha anche richiamato la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Barlis 06, Senatex e PPUH Stehcemp, per confermare che l’esercizio del diritto a detrazione non può essere irragionevolmente ostacolato da formalismi non previsti dalla direttiva. Ha distinto, inoltre, la nozione di "indirizzo" dell’articolo 226, punto 5, dalla nozione di "sede dell’attività economica" utilizzata in altra disciplina IVA.

Decisione

La Corte ha risposto che gli articoli 168, lettera a), 178, lettera a), e 226, punto 5, della direttiva IVA ostano a una normativa nazionale che subordina la detrazione dell’IVA assolta a monte al fatto che la fattura indichi l’indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette la fattura esercita la propria attività economica. Poiché tale risposta risolveva la questione principale, la Corte ha dichiarato di non doversi pronunciare sulle ulteriori questioni relative al legittimo affidamento e alla procedura di equità.

Principio affermato

L’indirizzo del fornitore riportato in fattura, ai fini della detrazione IVA, non deve necessariamente coincidere con il luogo di esercizio dell’attività economica: è sufficiente un recapito che consenta l’identificazione e la reperibilità del soggetto passivo. Una disciplina nazionale che imponga un requisito più rigoroso viola la direttiva IVA e non può giustificare il diniego della detrazione per sola irregolarità formale dell’indirizzo.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivafatturazionelegittimo affidamentocontrolli fiscali

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