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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-122/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017. — British Airways plc contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione riguardante accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci – Vizio di motivazione – Motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione europea – Divieto di statuire ultra petita – Conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso in primo grado dirette al parziale annullamento della decisione controversa – Divieto, per il Tribunale dell’Unione europea, di pronunciare un annullamento totale della decisione controversa – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-122/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di British Airways contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato solo parzialmente la decisione della Commissione in materia di cartello nel trasporto aereo di merci. Anche se il Tribunale aveva rilevato d’ufficio un vizio di motivazione, esso non poteva andare oltre le conclusioni formulate in primo grado, che chiedevano soltanto un annullamento parziale. La Corte afferma che il principio di tutela giurisdizionale effettiva non obbliga il giudice dell’Unione a estendere d’ufficio il petitum.

Impugnazione in materia di concorrenza: il Tribunale, pur rilevando d’ufficio un vizio di motivazione della decisione della Commissione, può annullare solo nei limiti delle conclusioni formulate in primo grado, senza superare il petitum.

La questione giuridica

Se, quando il Tribunale rileva d’ufficio un motivo di ordine pubblico relativo a un vizio di motivazione della decisione impugnata, possa estendere l’annullamento oltre i limiti delle conclusioni del ricorso di primo grado per assicurare un rimedio pieno; e, in subordine, se il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ex articolo 47 della Carta imponga un annullamento totale anche in presenza di conclusioni di primo grado limitate a un annullamento parziale.

Principio di diritto

Il giudice dell’Unione può e deve rilevare d’ufficio i motivi di ordine pubblico, ma tale potere non gli consente di modificare d’ufficio le conclusioni del ricorrente né di pronunciare un annullamento più ampio di quello richiesto nell’atto introduttivo. Di conseguenza, se in primo grado il ricorrente ha chiesto solo un annullamento parziale, il Tribunale non può, neppure per sanare un vizio di motivazione rilevato d’ufficio, disporre un annullamento totale; ciò non viola l’articolo 47 della Carta, poiché la tutela giurisdizionale effettiva non impone al giudice di estendere il controllo oltre l’oggetto della controversia definito dalle conclusioni.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 120 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 122 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 127 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 190 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991
  • Articolo 48 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 263 TFUE

Impugnazione in materia di concorrenza e limiti dell’annullamento

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da British Airways plc avverso la sentenza del Tribunale che, nel contenzioso relativo al cartello nel mercato europeo del trasporto aereo di merci, aveva annullato la decisione della Commissione solo nei limiti delle conclusioni formulate in primo grado. Il punto centrale è il rapporto tra rilievo d’ufficio di un motivo di ordine pubblico e divieto per il giudice dell’Unione di statuire ultra petita.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, relativo ad accordi e pratiche concertate sui prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci. Dopo una domanda di immunità e successivi accertamenti senza preavviso, la Commissione aveva inviato una comunicazione degli addebiti a 27 vettori e poi adottato la decisione controversa nei confronti di 21 di essi, tra cui British Airways.

Ricorso dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, British Airways aveva chiesto solo:

  • l’annullamento della decisione nella parte in cui le addebitava il rifiuto di pagamento di commissioni;
  • l’annullamento della parte relativa alla data di inizio dell’infrazione;
  • l’annullamento della parte relativa a taluni collegamenti geografici;
  • in subordine, l’annullamento o la riduzione sostanziale dell’ammenda.

A sostegno del ricorso aveva dedotto sette motivi, tra cui errori di valutazione, difetto di prova, violazioni dell’obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

Motivo d’ufficio rilevato dal Tribunale

Il Tribunale aveva individuato d’ufficio un vizio di motivazione nella decisione della Commissione, dovuto a contraddizioni tra motivazione e dispositivo e anche all’interno della motivazione. Riteneva che tali contraddizioni incidessero sui diritti della difesa e sulla possibilità di esercitare il controllo giurisdizionale. Tuttavia, pur constatando l’illegittimità, aveva limitato l’annullamento alle sole parti della decisione contestate nelle conclusioni del ricorso di primo grado.

Impugnazione e censure dedotte

In Cassazione UE, British Airways sosteneva che:

  • il Tribunale non poteva invocare il divieto di statuire ultra petita per limitare l’annullamento, una volta accertato un vizio di ordine pubblico;
  • l’articolo 47 della Carta esigeva un rimedio effettivo e, quindi, l’annullamento totale della decisione;
  • la distinzione rispetto ad altri vettori, che avevano ottenuto annullamenti più ampi, sarebbe stata illogica e lesiva dell’economia processuale e della coerenza del sistema.

La Commissione eccepiva, inoltre, l’irricevibilità dell’impugnazione per mancato deposito della sentenza impugnata e per asserito contrasto con gli articoli 169 e 170 del regolamento di procedura della Corte.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione

La Corte respinge l’eccezione relativa al mancato allegato della sentenza del Tribunale: dal regolamento di procedura della Corte, applicabile all’impugnazione, deriva solo l’obbligo di indicare la decisione impugnata, non di allegarla. L’impugnazione è inoltre considerata conforme all’articolo 169, paragrafo 1, perché mira effettivamente all’annullamento del dispositivo della sentenza impugnata, non alla sola modifica della motivazione.

Ragionamento della Corte sul merito

La Corte ricorda innanzitutto due principi consolidati:

  • il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita;
  • una decisione non impugnata nei termini diventa definitiva e non può essere annullata oltre i limiti dell’oggetto sottoposto al giudice.

Nel sistema del contenzioso di annullamento, sono le parti a delimitare l’oggetto della controversia attraverso le conclusioni del ricorso introduttivo. Il potere del giudice di rilevare d’ufficio motivi di ordine pubblico non gli consente però di modificare le conclusioni né di ampliare l’annullamento oltre quanto richiesto.

La Corte chiarisce che è cosa diversa rilevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico e pronunciare d’ufficio un annullamento più ampio: nel primo caso il giudice non esce dal perimetro della controversia; nel secondo sì.

Articolo 47 della Carta e tutela giurisdizionale effettiva

La Corte esclude che la limitazione dell’annullamento ai limiti del petitum violi l’articolo 47 della Carta. La tutela giurisdizionale effettiva richiede un controllo di legittimità pieno in diritto e in fatto, con potere di annullare e, in materia di ammende, di modificarne l’importo, ma non impone al giudice di estendere il controllo ad atti o parti dell’atto che non siano state devolute alla sua cognizione.

La Corte osserva anche che British Airways avrebbe potuto, se lo avesse ritenuto opportuno, formulare in primo grado conclusioni più ampie, analogamente ad altri vettori che avevano chiesto l’annullamento totale.

Irrilevanza delle difficoltà nei giudizi nazionali di risarcimento

La Corte respinge pure l’argomento secondo cui l’annullamento parziale creerebbe problemi nelle azioni risarcitorie nazionali. L’eventuale responsabilità civile per danni antitrust nel diritto nazionale non può incidere sulla distribuzione delle competenze del giudice dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Decisione

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna British Airways alle spese. Conferma quindi che il Tribunale ha correttamente limitato l’annullamento della decisione della Commissione ai limiti delle conclusioni formulate nel ricorso di primo grado.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaimpugnazionimotivi di ordine pubblicotutela giurisdizionale effettivatrasporto aereo

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