Corte di giustizia, Sentenza C-165/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017. — Toufik Lounes contro Secretary of State for the Home Department. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court). — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Aventi diritto – Doppia cittadinanza – Cittadino dell’Unione che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza d’origine – Diritto di soggiorno, in tale Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, familiare del cittadino dell’Unione. — Causa C-165/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha distinto tra applicabilità della direttiva 2004/38 e tutela offerta dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE in presenza di doppia cittadinanza. Dopo la naturalizzazione nello Stato membro ospitante, la persona non rientra più nell'ambito della direttiva, ma conserva i diritti derivanti dalla libera circolazione ai fini della vita familiare. Ne consegue che il coniuge cittadino di Stato terzo non può invocare la direttiva, ma può fondare un diritto di soggiorno derivato direttamente sul TFUE, secondo condizioni analoghe e non più gravose.
Doppia cittadinanza e diritto di soggiorno del coniuge cittadino di Stato terzo: la direttiva 2004/38 non si applica più dopo la naturalizzazione nello Stato membro ospitante, ma può operare l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
La questione giuridica
Se una cittadina dell'Unione che ha esercitato la libera circolazione soggiornando in uno Stato membro diverso da quello d'origine, abbia poi acquisito anche la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando quella originaria e, successivamente, abbia sposato un cittadino di Stato terzo, rientri ancora nell'ambito della direttiva 2004/38 ai fini del diritto di soggiorno derivato del coniuge, ovvero se tale diritto possa comunque derivare dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE. La questione implica anche il rilievo del tipo di soggiorno precedente alla naturalizzazione (articolo 7 o articolo 16 della direttiva).
Principio di diritto
La direttiva 2004/38 non conferisce un diritto di soggiorno derivato al coniuge cittadino di Stato terzo quando il cittadino dell'Unione abbia trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello di cui era cittadino, ma abbia poi acquisito anche la cittadinanza di tale Stato membro ospitante: in quel momento egli non soggiorna più in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza e la direttiva non gli è più applicabile. Tuttavia, per non svuotare di effetto utile l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, il coniuge cittadino di Stato terzo può ottenere un diritto di soggiorno derivato in base a tale disposizione, a condizioni non più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per situazioni analoghe di esercizio della libera circolazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 1 direttiva 2004/38/CE
- Articolo 2 direttiva 2004/38/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 6 direttiva 2004/38/CE
- Articolo 7 direttiva 2004/38/CE
- Articolo 16 direttiva 2004/38/CE
Doppia cittadinanza e diritto di soggiorno del coniuge cittadino di Stato terzo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), in materia di cittadinanza dell'Unione e diritto di soggiorno dei familiari. Il caso prende le mosse dal rifiuto delle autorità del Regno Unito di rilasciare una carta di soggiorno al coniuge di una cittadina spagnola che, dopo avere esercitato la libera circolazione nel Regno Unito, aveva acquisito anche la cittadinanza britannica.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Ormazabal, cittadina spagnola, si era trasferita nel Regno Unito nel 1996 per studiare e vi lavorava a tempo pieno dal 2004. Nel 2009 aveva ottenuto la cittadinanza britannica per naturalizzazione, mantenendo la cittadinanza spagnola. Nel 2014 aveva sposato il sig. Lounes, cittadino algerino, il quale aveva chiesto una carta di soggiorno come familiare di un cittadino del SEE ai sensi del regolamento britannico di recepimento della direttiva 2004/38/CE. Il ministro dell'Interno aveva respinto la domanda, ritenendo che, dopo la naturalizzazione, la sig.ra Ormazabal non fosse più una "cittadina del SEE" ai sensi del diritto interno e non potesse quindi fungere da base per un diritto derivato del marito.
Contesto normativo
La Corte richiama la direttiva 2004/38/CE, in particolare:
- i considerando 5 e 18;
- l'articolo 1, sulle modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno;
- l'articolo 2, sulle definizioni di cittadino dell'Unione, familiare e Stato membro ospitante;
- l'articolo 3, paragrafo 1, sull'ambito di applicazione;
- l'articolo 6, sul soggiorno fino a tre mesi;
- l'articolo 7, sul soggiorno oltre tre mesi;
- l'articolo 16, sul diritto di soggiorno permanente. Richiama inoltre l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, che consacra il diritto del cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se una cittadina dell'Unione che avesse esercitato la libera circolazione, soggiornando nel Regno Unito in forza della direttiva 2004/38, e che avesse poi acquisito la cittadinanza britannica conservando quella spagnola, continuasse a essere beneficiaria della direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Di conseguenza, si chiedeva se il coniuge cittadino di Stato terzo potesse ottenere un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante.
Ragionamento della Corte sulla direttiva 2004/38
La Corte ribadisce che la direttiva 2004/38 ha lo scopo di agevolare e rafforzare l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno riconosciuto dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, ma disciplina solo le condizioni di ingresso e soggiorno del cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza. I diritti dei familiari cittadini di Stati terzi sono meramente derivati.
La Corte osserva che:
- l'articolo 3, paragrafo 1, si applica al cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza;
- gli articoli 6, 7 e 16 della direttiva si riferiscono al soggiorno in un altro Stato membro o nello Stato membro ospitante;
- la direttiva non è destinata a regolare il soggiorno di un cittadino dell'Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, poiché tale soggiorno è incondizionato secondo il diritto internazionale.
Nel caso concreto, la sig.ra Ormazabal, una volta acquisita la cittadinanza britannica, non soggiornava più in uno Stato membro diverso da quello di cui aveva la cittadinanza. Di conseguenza, non rientrava più nella nozione di "avente diritto" e la direttiva 2004/38 non era più applicabile alla sua situazione. Per lo stesso motivo, il coniuge cittadino algerino non poteva invocare la direttiva per ottenere un diritto di soggiorno derivato.
Ragionamento della Corte sull'articolo 21, paragrafo 1, TFUE
La Corte passa quindi a verificare se il diritto potesse essere fondato direttamente sull'articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Ricorda che, in alcune ipotesi, la giurisprudenza ha riconosciuto ai familiari cittadini di Stati terzi un diritto di soggiorno derivato anche quando la direttiva non era applicabile, purché ciò fosse necessario per garantire l'effettivo esercizio della libera circolazione del cittadino dell'Unione.
La Corte esclude che la situazione diventi puramente interna solo perché il cittadino dell'Unione abbia acquisito anche la cittadinanza dello Stato ospitante. Un cittadino che abbia esercitato la libera circolazione e continui a vivere nello Stato membro ospitante, pur avendo acquisito in seguito anche la cittadinanza di quest'ultimo, conserva un collegamento con il diritto dell'Unione e può continuare a invocare l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
La Corte valorizza due elementi:
- il diritto del cittadino dell'Unione di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante;
- la finalità di integrazione progressiva nella società dello Stato ospitante, che sarebbe compromessa se la naturalizzazione facesse perdere tali diritti.
Ne consegue che privare il cittadino della possibilità di vivere con il coniuge cittadino di Stato terzo dopo la naturalizzazione sarebbe contrario all'effetto utile dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, le condizioni per il rilascio del diritto di soggiorno derivato non possono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 in casi analoghi.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la direttiva 2004/38 non attribuisce un diritto di soggiorno derivato al coniuge cittadino di Stato terzo in una situazione come quella esaminata, una volta che il cittadino dell'Unione abbia acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando quella d'origine;
- il diritto di soggiorno derivato può tuttavia essere riconosciuto in forza dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE;
- le condizioni per tale riconoscimento non possono essere più gravose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per situazioni comparabili di esercizio della libera circolazione.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che la naturalizzazione nello Stato membro ospitante fa uscire il cittadino dell'Unione dall'ambito applicativo della direttiva 2004/38, ma non lo priva dei diritti sostanziali connessi alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE. In materia familiare, ciò consente al coniuge cittadino di Stato terzo di ottenere un diritto di soggiorno derivato direttamente dal Trattato, purché siano rispettate condizioni equivalenti a quelle della direttiva.
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