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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-507/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2017. — Entertainment Bulgaria System EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a), articolo 169, lettera a), articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), e articoli 289 e 290 – Detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta o assolta a monte – Operazioni realizzate a valle in altri Stati membri – Regime di franchigia d’imposta nello Stato membro in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. — Causa C-507/16

Giurisprudenza europea62016CJ0507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la sola registrazione IVA prevista dall’articolo 214 della direttiva 2006/112 non può, di per sé, far perdere il diritto alla detrazione dell’IVA a monte se sussistono i presupposti sostanziali. Diverso è il caso del soggetto che opera in regime di franchigia d’imposta: in tal caso la direttiva esclude espressamente la detrazione. La risposta dipende dunque dalla natura della situazione fiscale del contribuente, non dalla sola forma della registrazione.

Detraibilità IVA per un soggetto stabilito in uno Stato membro che riceve servizi da altri Stati membri e li utilizza per prestazioni rese all’estero: distinzione tra mera registrazione ai sensi dell’art. 214 direttiva IVA e regime di franchigia d’imposta nazionale.

La questione giuridica

Se gli articoli 168, lettera a), 169, lettera a), e 214 della direttiva 2006/112/CE ostino a una normativa nazionale che nega la detrazione dell’IVA a monte: (i) al solo motivo che il soggetto passivo è registrato ai fini IVA in base all’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) o e), oppure (ii) quando il soggetto passivo beneficia nel proprio Stato membro di un regime di franchigia d’imposta, pur utilizzando gli acquisti per prestazioni rese in altri Stati membri.

Principio di diritto

La direttiva 2006/112/CE osta a una norma nazionale che escluda il diritto alla detrazione dell’IVA a monte solo perché il soggetto passivo è registrato ai fini IVA in base all’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) o e), poiché tale registrazione ha natura meramente formale e non può incidere su un diritto sostanziale quando ne ricorrano i presupposti. Invece, la direttiva non osta a una norma nazionale che neghi la detrazione al soggetto passivo che beneficia di un regime di franchigia d’imposta nel proprio Stato membro, perché l’articolo 289 esclude espressamente, per tali soggetti, il diritto di detrazione previsto dagli articoli 167-171; di conseguenza non si soddisfa la condizione dell’articolo 169, lettera a), per detrarre l’IVA relativa a operazioni svolte all’estero.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2009/162/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 169, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 196 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 282 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 287, punto 17, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 289 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 290 direttiva 2006/112/CE

Detraibilità IVA e registrazione ai fini IVA in uno Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Sofia-grad nell’ambito di una controversia tra una società bulgara, Entertainment Bulgaria System EOOD, e l’autorità fiscale di Sofia. La questione verte sulla compatibilità con la direttiva 2006/112/CE di una disciplina nazionale che nega la detrazione dell’IVA a monte in ragione della sola tipologia di registrazione IVA del soggetto passivo.

Fatti e procedimento principale

La società EBS, stabilita in Bulgaria, svolge servizi on-line e, dal 21 dicembre 2010, risultava registrata ai fini IVA in base all’articolo 97a, paragrafo 2, dello ZDDS, cioè per soggetti passivi stabiliti in Bulgaria che effettuano prestazioni di servizi il cui luogo di esecuzione è in un altro Stato membro. Essa aveva ricevuto servizi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e aveva detratto l’IVA assolta a monte in regime di inversione contabile.

A seguito di controllo, l’amministrazione fiscale ha ritenuto che, avendo superato dal 30 novembre 2013 la soglia che comporta la fuoriuscita dal regime di franchigia, la società avrebbe dovuto essere registrata ai fini IVA ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 1, dello ZDDS. Con avviso di rettifica, l’autorità ha disconosciuto la detrazione dell’IVA a monte sulla base dell’articolo 70, paragrafo 4, dello ZDDS, che esclude la detrazione per i soggetti registrati ai sensi dell’articolo 97a.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, sul diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte;
  • l’articolo 169, lettera a), che estende la detrazione anche ai casi in cui gli acquisti siano utilizzati per operazioni effettuate fuori dallo Stato membro in cui l’IVA è dovuta o assolta;
  • l’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), relativo all’identificazione mediante numero individuale di taluni soggetti passivi;
  • l’articolo 196, sul reverse charge per servizi resi da soggetti passivi non stabiliti;
  • gli articoli 282, 287, 289 e 290, relativi al regime di franchigia per le piccole imprese.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • la registrazione ai fini IVA ai sensi dell’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) o e), possa legittimare un trattamento diverso quanto al diritto alla detrazione;
  • un soggetto registrato in base a tali ipotesi possa comunque detrarre l’IVA a monte quando utilizza gli acquisti per prestazioni rese in altri Stati membri;
  • una norma nazionale possa comunque negare la detrazione a tali soggetti, in particolare tramite una disciplina come l’articolo 70, paragrafo 4, dello ZDDS.

Ragionamento della Corte: registrazione formale e diritto sostanziale alla detrazione

La Corte ribadisce che il principio di neutralità dell’IVA impone di riconoscere la detrazione dell’IVA a monte quando le condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche se alcuni obblighi formali non sono stati adempiuti. La registrazione ai fini IVA ex articolo 214 è qualificata come requisito formale di controllo, che non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione.

Da ciò la Corte deduce che una normativa nazionale non può impedire la detrazione solo perché il soggetto passivo è registrato in una delle due fattispecie di cui all’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e). In altri termini, la mera qualificazione formale della registrazione non può precludere un diritto che, sul piano sostanziale, spetta al soggetto passivo.

Distinzione rispetto al regime di franchigia d’imposta

La Corte, tuttavia, opera una distinzione decisiva. Se il soggetto passivo non è semplicemente registrato ai sensi dell’articolo 214, ma beneficia effettivamente di un regime di franchigia d’imposta nello Stato membro di stabilimento, l’articolo 289 della direttiva 2006/112 esclude espressamente il diritto di detrazione conformemente agli articoli 167-171, nonché la possibilità di indicare l’IVA in fattura.

Di conseguenza, per un soggetto in franchigia non si realizza una delle condizioni richieste dall’articolo 169, lettera a), per detrarre l’IVA relativa a operazioni svolte fuori dallo Stato membro: il diritto alla detrazione non esisterebbe neppure se le operazioni fossero effettuate nello Stato membro di stabilimento.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde dichiarando che:

  • la direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che impedisca al soggetto passivo di detrarre l’IVA a monte solo perché è registrato ai fini IVA in base all’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) o e);
  • la direttiva 2006/112/CE non osta invece a una normativa nazionale che impedisca la detrazione al soggetto passivo stabilito nello Stato membro e che vi benefici di un regime di franchigia d’imposta.

Principi utili per la prassi

La pronuncia distingue nettamente tra:

  • registrazione IVA come adempimento formale, che non può di per sé comprimere il diritto alla detrazione;
  • regime sostanziale di franchigia, che esclude il diritto alla detrazione per espressa previsione della direttiva.

Per gli operatori, il punto decisivo è verificare se l’esclusione della detrazione dipenda da una mera iscrizione/registrazione oppure dalla concreta applicazione del regime di franchigia previsto dalla disciplina unionale.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivaregistrazione ai fini ivafranchigia d’impostaoperazioni intracomunitarie

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