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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-586/16

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 novembre 2017. — Guillaume Vincenti contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2015 – Mancanza di relazioni di valutazione a causa di congedo per malattia – Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello statuto. — Causa T-586/16

Giurisprudenza europea62016TJ0586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO che aveva escluso Guillaume Vincenti dall’esercizio di promozione 2015. La Corte afferma che il congedo per malattia, essendo un’assenza giustificata e non imputabile all’interessato, non consente di negargli la partecipazione alla procedura solo perché le sue relazioni di valutazione non erano state finalizzate. L’EUIPO avrebbe dovuto esaminare la promozione del ricorrente sulla base di altri elementi di informazione validi, senza far prevalere istruzioni di lavoro interne sulle DGE dell’articolo 45.

Promozione dei funzionari EUIPO: un funzionario in congedo per malattia con relazioni di valutazione non finalizzate deve comunque essere ammesso alla procedura annuale di promozione sulla base di altri elementi di informazione validi.

La questione giuridica

Se, nell’ambito dell’esercizio di promozione 2015, l’EUIPO potesse escludere dalla procedura un funzionario in congedo per malattia per il solo fatto che le sue relazioni di valutazione 2013 e 2014 non erano state finalizzate, oppure se l’articolo 3 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello statuto imponesse di considerarlo comunque promovibile e di farlo partecipare alla procedura sulla base di altri elementi di informazione validi; inoltre, se istruzioni di lavoro interne potessero limitare tale diritto.

Principio di diritto

Quando un funzionario soddisfa le altre condizioni di promovibilità ma le sue relazioni di valutazione non sono state finalizzate per un ritardo non imputabile a lui, l’articolo 3 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello statuto impone che egli sia considerato promovibile e partecipi alla procedura annuale di promozione sulla base di altri elementi di informazione validi. Un’amministrazione non può escluderlo dalla procedura né rinviare la sua partecipazione fino alla ripresa delle funzioni invocando istruzioni di lavoro interne, che non possono derogare allo statuto o alle disposizioni applicative.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 110 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 45 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 43 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
  • Decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello statuto
  • Decisione C(2013) 8985 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello statuto
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Promozione dei funzionari EUIPO e assenza di relazioni di valutazione per malattia

La pronuncia riguarda un ricorso proposto ex articolo 270 TFUE da un funzionario dell’EUIPO contro la decisione che non lo aveva incluso nell’elenco dei promossi nell’esercizio di promozione 2015. Il caso ruota attorno all’applicazione, per analogia all’EUIPO, delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello statuto, in particolare nei confronti di un funzionario in congedo per malattia da cui dipendeva la mancata finalizzazione delle relazioni di valutazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente, Guillaume Vincenti, era funzionario di grado AST 7 e si trovava in congedo per malattia dal 10 giugno 2013. Le relazioni di valutazione relative agli esercizi 2013 e 2014 non furono finalizzate a causa della sua assenza giustificata. Nel 2015 l’EUIPO avviò l’esercizio di promozione, informando il personale che avrebbe applicato per analogia le DGE dell’articolo 45 e proprie istruzioni di lavoro.

Nel corso della procedura:

  • il comitato consultivo di gestione non inserì il nome del ricorrente nell’elenco dei proposti;
  • il ricorrente contestò la mancata inclusione davanti al comitato paritetico di promozione (CPP);
  • il CPP raccomandò di non accogliere la sua domanda, ritenendo necessaria la ripresa delle funzioni e la successiva redazione delle relazioni;
  • l’APN approvò la decisione e pubblicò l’elenco dei promossi senza il nome del ricorrente.

Dopo il reclamo amministrativo respinto dall’APN, il funzionario propose ricorso dinanzi al Tribunale.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente deduceva tre motivi, ma il Tribunale ha concentrato l’analisi sul primo, relativo alla violazione:

  • dell’articolo 45 dello statuto;
  • dell’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45;
  • delle norme interne dell’EUIPO.

La questione centrale era se l’assenza di relazioni di valutazione finalizzate, dovuta a un congedo per malattia non imputabile al funzionario, potesse giustificare l’esclusione dalla procedura di promozione oppure se la norma applicabile imponesse l’uso di altri elementi di informazione validi.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 110 dello statuto, che consente l’applicazione per analogia, all’EUIPO, delle disposizioni generali di esecuzione della Commissione;
  • l’articolo 45 dello statuto, relativo alla promozione dei funzionari;
  • l’articolo 43 dello statuto, richiamato per la disciplina delle relazioni di valutazione;
  • l’articolo 2 delle DGE dell’articolo 45, che prevede un esercizio di promozione annuale;
  • l’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45, che subordina la promovibilità a cinque condizioni cumulative, ma prevede espressamente che, se una relazione di valutazione non è stata finalizzata per un ritardo non imputabile al titolare del posto, questi partecipa alla procedura di promozione sulla base di altri elementi di informazione validi;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, relativo al reclamo amministrativo.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che non era contestato che la mancanza delle relazioni di valutazione 2013 e 2014 derivasse dal congedo per malattia del ricorrente, cioè da un’assenza giustificata e non imputabile a lui. Da ciò deduce che ricorrevano le condizioni previste dall’articolo 3, quinto trattino, seconda frase, delle DGE dell’articolo 45.

Secondo il Tribunale, la norma non si limita ai casi prospettati dall’EUIPO, come l’assenza del valutatore; essa copre anche il caso in cui il funzionario non possa ottenere in tempo utile relazioni finalizzate per ragioni a lui non imputabili. In tale situazione:

  • il funzionario deve essere ritenuto promovibile;
  • deve partecipare alla procedura annuale di promozione;
  • la valutazione dei meriti comparativi può avvenire sulla base di altri elementi di informazione validi.

Il Tribunale respinge l’argomento dell’EUIPO secondo cui le istruzioni di lavoro imponevano di sospendere la procedura fino alla ripresa delle funzioni: tali istruzioni sono una direttiva interna e, in base al principio di gerarchia delle norme, non possono derogare alle DGE dell’articolo 45 né restringere un diritto conferito dallo statuto e dalle sue disposizioni applicative.

Viene inoltre escluso che la partecipazione sulla base di altri elementi sia soltanto una soluzione di ultima istanza da applicare solo quando sia certo che il funzionario non tornerà in servizio. Il Tribunale sottolinea che l’amministrazione non può ritardare per anni la partecipazione del funzionario a una procedura di promozione annuale se questi è promovibile.

Sono respinti anche gli altri argomenti dell’EUIPO relativi:

  • alla necessità di garantire i diritti procedurali tramite il colloquio di valutazione;
  • all’asserita impossibilità, per un funzionario in malattia, di esprimersi sui propri meriti;
  • all’indagine OLAF, ritenuta irrilevante perché successiva alla decisione impugnata.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la violazione dell’articolo 3 delle DGE dell’articolo 45 ha inciso in modo decisivo sullo svolgimento della procedura e sulla mancata promozione del ricorrente, poiché questi non è stato nemmeno ammesso a partecipare all’esercizio 2015.

Per questo motivo:

  • annulla la decisione dell’EUIPO del 24 luglio 2015 nella parte in cui il ricorrente non è stato preso in considerazione per l’esercizio di promozione 2015;
  • condanna l’EUIPO alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che le norme interne di un’agenzia non possono neutralizzare diritti riconosciuti dallo statuto o dalle disposizioni generali di esecuzione applicabili per analogia. In materia di promozioni dei funzionari UE, la mancata finalizzazione delle relazioni di valutazione per un motivo non imputabile all’interessato non legittima l’esclusione dalla procedura: l’amministrazione deve invece valutare il funzionario sulla base di altri elementi di informazione validi, nel rispetto del carattere annuale della promozione e della parità di trattamento.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeapromozioni dei funzionarivalutazione del personalecongedo per malattiagerarchia delle norme e atti interni

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