Corte di giustizia, Sentenza C-250/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 novembre 2017. — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH contro Commissione europea. — Impugnazione – Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002‑2006) – Rimborso di una parte delle somme versate alla ricorrente – Risarcimenti forfettari. — Causa C-250/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione proposta dalla Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH contro la sentenza del Tribunale relativa a tre contratti di sovvenzione del sesto programma quadro. Conferma la legittimità del rifiuto, da parte della Commissione, del metodo di calcolo dei costi adottato dalla società e l’applicazione della clausola contrattuale di risarcimento forfettario, ridimensionata dal Tribunale alla luce del diritto belga. La Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi relativi a motivazione, buona fede, snaturamento delle prove e interpretazione del diritto nazionale, e condanna la ricorrente alle spese.
Impugnazione in materia di contratti di sovvenzione UE: legittimità del rimborso di anticipi, del calcolo dei costi ammissibili e della clausola di risarcimento forfettario prevista dai contratti
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel respingere il metodo di calcolo dei costi adottato dalla società, nel confermare il recupero di somme da parte della Commissione e nel ridurre, anziché annullare, il risarcimento forfettario pattuito contrattualmente; inoltre, se vi fossero vizi di motivazione, snaturamento degli elementi di prova e violazione del diritto belga applicabile ai contratti.
Principio di diritto
Nei contratti di sovvenzione dell’Unione, il giudice dell’Unione può confermare il recupero di anticipi e l’applicazione di una clausola contrattuale di risarcimento forfettario quando il metodo di imputazione dei costi non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dal contratto; la valutazione del Tribunale sul carattere chiaro delle clausole contrattuali e sugli elementi di prova non è sindacabile in impugnazione se non in caso di effettivo errore di diritto, snaturamento manifesto o insufficienza di motivazione. La Corte precisa inoltre che il giudice può ridurre, secondo il diritto belga applicabile, l’importo di una clausola penale manifestamente eccessiva, ma non è tenuto ad annullarla per asserita contrarietà al buon costume, e rigetta l’impugnazione nel suo complesso.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 2321/2002
- Decisione n. 1513/2002/CE
- Articoli II.19, II.20, II.21, II.22, II.24, II.29, II.30 e II.31 delle condizioni generali dei contratti
- Articoli 1134, 1135, 1162, 1172, 1229 e 1231 del codice civile belga
Impugnazione su rimborso di anticipi e risarcimenti forfettari nei contratti di sovvenzione UE
La Corte di giustizia, decima sezione, decide un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella controversia tra Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH e Commissione europea. La causa riguarda tre contratti di sovvenzione conclusi nell’ambito del sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e verte sul recupero di somme versate, sul calcolo dei costi ammissibili e sull’applicazione di una clausola di risarcimento forfettario.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva concluso con la ricorrente tre contratti relativi ai progetti HyWays, HyApproval e HarmonHy. I contratti erano soggetti al diritto belga e contenevano una clausola compromissoria che attribuiva competenza esclusiva al Tribunale per le controversie sulla validità, applicazione o interpretazione dei contratti.
Le condizioni generali prevedevano, in particolare:
- la nozione di costi ammissibili e i requisiti di effettività, razionalità economica, necessità e registrazione contabile (articolo II.19);
- la distinzione tra costi diretti e indiretti (articoli II.20 e II.21);
- i modelli di dichiarazione dei costi e l’aliquota forfettaria per i costi indiretti (articolo II.22);
- il divieto che il contributo UE produca un profitto per il contraente (articolo II.24);
- il potere della Commissione di effettuare revisioni contabili (articolo II.29);
- la clausola di risarcimento forfettario in caso di spese eccessive e contributo ingiustificato (articolo II.30).
A seguito di una revisione contabile, la Commissione contestava alla società di avere sovrastimato i costi del personale, riqualificato erroneamente alcuni costi e omesso di dichiarare interessi sugli anticipi. Venivano quindi emesse note di debito per il recupero di somme e venivano richiesti anche risarcimenti forfettari ai sensi dell’articolo II.30. Successivamente, per alcune pretese, la Commissione emetteva note di credito.
Dinanzi al Tribunale, la società contestava il metodo di calcolo dei costi, la riqualificazione dei costi nel progetto HyApproval, la misura del contributo UE percepito nel progetto HyWays e la domanda di risarcimento forfettario. Il Tribunale dichiarava non luogo a statuire su parte delle domande per effetto delle note di credito, respingeva il motivo sul metodo di calcolo dei costi e, quanto al risarcimento forfettario, applicava il diritto civile belga riducendo l’importo al 10% degli anticipi indebitamente percepiti.
Motivi di impugnazione
In impugnazione la ricorrente deduceva cinque motivi principali:
- difetto di motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva respinto il suo metodo di calcolo della tariffa oraria;
- violazione del principio di buona fede;
- snaturamento degli elementi di prova;
- violazione degli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga;
- errori di diritto nell’applicazione dell’articolo II.30 delle condizioni generali.
Contestava inoltre la decisione sulle spese, nella parte relativa ai capi del ricorso in primo grado divenuti privi di oggetto.
Valutazione della Corte sul primo motivo
La Corte ricorda che il vizio di motivazione è distinto dalla fondatezza della motivazione: una decisione può essere sufficientemente motivata anche se le ragioni addotte sono giuridicamente errate. Pertanto, le censure dirette a contestare il merito della valutazione non sono pertinenti sotto il profilo della motivazione.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva spiegato che il metodo di calcolo della ricorrente escludeva alcune ore lavorative dal denominatore della tariffa oraria, facendo così aumentare il costo imputabile ai progetti e determinando una ripartizione dei costi incompatibile con la natura dei contratti di sovvenzione. La Corte ritiene che il Tribunale abbia sufficientemente motivato il proprio ragionamento e che non vi sia contraddizione tra il punto in cui esclude il metodo di calcolo e quello in cui richiama l’articolo II.19 delle condizioni generali.
Valutazione della Corte sul secondo motivo
La prima parte del secondo motivo, relativa alla pretesa violazione del principio di buona fede da parte della Commissione, è dichiarata irricevibile perché non diretta contro la sentenza impugnata ma contro la decisione amministrativa della Commissione.
La seconda parte, con cui la ricorrente imputava al Tribunale di non aver riconosciuto tale violazione, viene anch’essa dichiarata irricevibile in quanto introduce un argomento nuovo non dedotto in primo grado.
Valutazione della Corte sul terzo motivo
La Corte ribadisce che il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti e valutare le prove, salvo snaturamento manifesto. Chi invoca uno snaturamento deve indicare con precisione gli elementi asseritamente alterati.
Nel caso concreto, le censure della ricorrente miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle conclusioni fattuali del Tribunale, senza indicare specifici elementi snaturati. La Corte respinge quindi come irricevibili alcune parti del motivo e come infondata la restante parte, rilevando anche che spettava alla ricorrente produrre gli elementi probatori a sostegno della propria tesi.
Valutazione della Corte sul quarto motivo
La ricorrente sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto applicare gli articoli 1162, 1134 e 1135 del codice civile belga per interpretare le clausole contrattuali nel senso a lei favorevole.
La Corte osserva però che la doglianza si risolve in realtà nella contestazione dell’interpretazione delle clausole contrattuali effettuata dal Tribunale. L’interpretazione di una clausola contrattuale da parte del Tribunale costituisce una questione di fatto, non sindacabile in impugnazione salvo snaturamento manifesto. Il motivo è quindi dichiarato irricevibile.
Valutazione della Corte sul quinto motivo
Quanto alla prima parte, la Corte rileva che il Tribunale, respingendo come manifestamente infondata la censura di contrarietà dell’articolo II.30 al buon costume tutelato dall’articolo 1172 del codice civile belga, non ha fornito una motivazione sufficiente. Vi è dunque un’insufficienza di motivazione, ma non tale da comportare l’annullamento della sentenza, perché il ragionamento complessivo del Tribunale consente di comprendere la soluzione adottata.
La Corte osserva inoltre che, secondo il diritto belga richiamato dal Tribunale, l’articolo 1231 consente al giudice di ridurre una clausola penale manifestamente eccessiva, senza comportarne la nullità. Perciò la riduzione dell’importo al 10% degli anticipi indebitamente percepiti era compatibile con il quadro normativo applicabile. L’argomento fondato sulla sentenza Banco Español de Crédito è dichiarato irricevibile perché sollevato per la prima volta in impugnazione.
Spese e dispositivo
Poiché tutti i motivi sono stati respinti, la domanda di annullamento della decisione sulle spese di primo grado è dichiarata irricevibile, in applicazione dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte, che vieta un’impugnazione limitata alle sole spese.
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH alle spese.
Principi desumibili dalla pronuncia
- Nei contratti di sovvenzione UE, i costi ammissibili devono rispettare strettamente i criteri contrattuali di effettività, razionalità economica e necessità per il progetto.
- La contestazione della valutazione delle prove o dell’interpretazione delle clausole contrattuali da parte del Tribunale non è, di regola, ammissibile in impugnazione.
- Il giudice dell’Unione può applicare il diritto nazionale richiamato dalla clausola compromissoria per ridurre una clausola penale eccessiva, senza dover necessariamente dichiararne la nullità.
- Un vizio di motivazione sussiste solo se il ragionamento del giudice non consente di comprendere le ragioni della decisione; un motivo nuovo in impugnazione è irricevibile.
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