Cassazione Civile, Ordinanza n. 13635/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di conto corrente affidato: il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente la domanda della società correntista, dichiarando nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e condannando la banca alla restituzione di euro 8.967,21 oltre interessi. In appello, la banca aveva ottenuto il rigetto della domanda nei propri confronti, perché la Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto bancario fosse stato ceduto, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., a un altro istituto, con conseguente difetto di legittimazione passiva della cedente. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 58 t.u.b., sostenendo che l'operazione non sarebbe stata una cessione di azienda, di ramo d'azienda o di rapporti giuridici individuabili in blocco, ma una mera cessione di credito: secondo la ricorrente sarebbero stati ceduti solo crediti e non anche passività, e il rapporto giuridico fonte del credito sarebbe rimasto estraneo alla cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura nella parte in cui pretendeva che l'art. 58 t.u.b. presupponesse, per la cessione in blocco, la contemporanea cessione di posizioni creditorie e debitorie: il riferimento ai "rapporti giuridici individuabili in blocco" è idoneo a ricomprendere anche la cessione di singoli crediti, in quanto rapporti giuridici. Ha invece dichiarato inammissibile la doglianza nella parte in cui contestava l'inclusione del rapporto controverso nella cessione, perché la critica non si confrontava con l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello, che aveva espressamente rilevato tale inclusione. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 58 t.u.b.
rapporti giuridici individuabili in blocco
La norma consente la cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e anche di rapporti giuridici individuabili in blocco; tale formula è sufficientemente ampia da comprendere pure la mera cessione di crediti, senza necessità che siano trasferite insieme posizioni attive e passive.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
art. 2697 c.c.
Non è oggetto di una specifica statuizione, ma il richiamo al principio sulla necessità di rispettare l'accertamento fattuale del giudice di merito implica che il vizio di violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione i fatti accertati.
Massime di principio
- L'art. 58 t.u.b. sulla cessione in blocco dei rapporti bancari si applica anche quando l'operazione abbia ad oggetto soltanto crediti, poiché il credito integra comunque un rapporto giuridico individuabile in blocco.
- Ai fini del sindacato di legittimità, la censura per violazione di legge deve muovere dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se la parte contesta proprio quel fatto, la doglianza degrada a critica in fatto ed è inammissibile.
- In tema di cessione bancaria, la pretesa necessità che il trasferimento comprenda contestualmente posizioni creditorie e debitorie non trova fondamento nell'art. 58 t.u.b., che può operare anche per la sola cessione di rapporti attivi inseriti in un blocco unitario.
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