Cassazione Civile, Ordinanza n. 32193/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un complesso immobiliare comprendente l'immobile locato alla conduttrice e un altro immobile adiacente. La conduttrice aveva chiesto di accertare la violazione del diritto di prelazione ex art. 38 l. 392/1978 e, conseguentemente, il diritto di riscatto, sostenendo che la cessione dovesse essere qualificata come vendita cumulativa e non come vendita in blocco. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che, trattandosi di fabbricato cielo-terra, mancasse il requisito oggettivo della vendita cumulativa. In cassazione la società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ex art. 132 c.p.c., lamentando che la corte d'appello non avesse distinto tra vendita cumulativa e vendita in blocco e avesse affermato apoditticamente che un fabbricato cielo-terra è sempre venduto in blocco; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la corte territoriale male valutato i documenti, confondendo un procedimento istruttorio preventivo facoltativo ex art. 40 T.U. con un progetto approvato; 3) in via subordinata, ulteriore violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la corte escluso la carenza dell'elemento soggettivo e l'intento simulatorio, attribuendo ai documenti valore di approvazione del progetto. I resistenti hanno inoltre eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, deducendo che, a seguito del fallimento, la legittimazione spettava al curatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse proposta da Rubino s.r.l. in bonis, soggetto che aveva perso la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali per effetto della dichiarazione di fallimento, essendo la legittimazione spettante al curatore del fallimento ai sensi dell'art. 43 l.fall. La sentenza impugnata era stata resa nei confronti del Fallimento Rubino s.r.l., mentre il ricorso era stato proposto dalla società fallita e non dal curatore. La Corte ha osservato che non erano state allegate condizioni eccezionali idonee a consentire comunque la legittimazione del fallito per inerzia totale degli organi fallimentari. Rilevata l'inammissibilità per difetto di legittimazione, la Corte non ha esaminato le ulteriori eccezioni preliminari sui depositi processuali e sulla specificità/autosufficienza del ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 l. 392/1978
È richiamato come base del diritto di prelazione e del conseguente riscatto del conduttore nella vendita dell'immobile locato.
art. 360 c.p.c., n. 4
È evocato nel primo motivo per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È indicato come parametro della censura relativa alla motivazione della sentenza d'appello.
art. 116 c.p.c.
È invocato nei motivi secondo e terzo per censurare la valutazione dei documenti e del loro significato probatorio da parte del giudice di merito.
art. 360 c.p.c., n. 3
È richiamato nel terzo motivo per dedurre la violazione di norme di diritto in relazione alla valutazione probatoria.
art. 43 l.fall.
È interpretato nel senso che, nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore e non al fallito.
art. 372 c.p.c.
È menzionato perché una resistente ha prodotto documentazione in cassazione per dimostrare la pendenza della procedura fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
È citata per il principio relativo alla declaratoria dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie patrimoniali compresa nella massa fallimentare, la legittimazione processuale spetta al curatore; il fallito è privo di capacità di stare in giudizio salvo che provi un'eccezionale inerzia totale degli organi fallimentari, non bastando una semplice valutazione negativa sulla convenienza dell'azione.
- Il ricorso proposto dal soggetto fallito, anziché dal curatore, è inammissibile per difetto di legittimazione processuale quando la controversia riguarda rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.
- L'inammissibilità del ricorso per una ragione preliminare assorbente esonera la Corte dall'esaminare le ulteriori eccezioni processuali e i motivi di merito.
- La chiusura del fallimento, quand'anche intervenuta, non sana retroattivamente l'originario difetto di legittimazione processuale al momento della proposizione dell'impugnazione.
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