Cassazione Civile, Ordinanza n. 13710/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’ICI versata per l’anno 2006 da parte di una cooperativa agricola proprietaria di un fabbricato inizialmente censito in catasto come categoria D/1 e poi, nel 2009, riclassato in D/10 a seguito di istanza telematica. La contribuente, dopo il riconoscimento della ruralità catastale, ha presentato nel 2011 una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso continuativo dei requisiti di ruralità sin dal 2006, invocando la normativa sopravvenuta che attribuisce effetti retroattivi alla variazione catastale. Il Comune ha resistito sostenendo, in particolare, la tardività dell’istanza di rimborso e l’erroneità del riconoscimento del beneficio per l’anno 2006, poiché la ruralità sarebbe dipesa dal formale classamento catastale e non dalla sola autocertificazione. In cassazione il Comune ha dedotto, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di ruralità dei fabbricati e di ICI, censurando la statuizione della CTR che aveva riconosciuto il rimborso per il 2006; con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’istanza di rimborso ex art. 1, comma 164, L. 296/2006.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il motivo ex art. 112 c.p.c. perché non c’era omessa pronuncia, essendovi una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione di tardività. Ha poi respinto il motivo di merito, affermando che la disciplina sopravvenuta in tema di riconoscimento della ruralità, combinata con la classificazione catastale già ottenuta in D/10 nel 2009 e con l’istanza del 2011, consente l’effetto retroattivo sino al quinquennio precedente, quindi fino all’anno 2006. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello favorevole alla contribuente e ha condannato il Comune alle spese, oltre agli oneri processuali ex d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio non sussiste quando la decisione contenga una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso relativo al vizio processuale per omessa pronuncia.
art. 1, comma 164, L. 296/2006
Richiamato come termine di riferimento per l’eccezione di tardività dell’istanza di rimborso, ma non accolto nel caso concreto.
art. 2, comma 5-ter, D.L. 102/2013 conv. in L. 124/2013
Norma interpretativa autentica che attribuisce efficacia retroattiva, dal quinto anno antecedente alla domanda, alle variazioni catastali e all’annotazione del requisito di ruralità.
art. 7, comma 2-bis, D.L. 70/2011 conv. in L. 106/2011
Consente ai contribuenti di richiedere la variazione catastale sulla base di autocertificazione dei requisiti di ruralità.
art. 9 D.L. 557/1993 conv. in L. 133/1994
Individua i requisiti sostanziali della ruralità dei fabbricati.
artt. 1 e 2 D.lgs. 504/1992
Regolano l’ICI e il presupposto impositivo, escluso per i fabbricati riconosciuti rurali secondo la disciplina richiamata.
art. 23, comma 1-bis, D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009
Letto dalla Corte nel sistema interpretativo che collega il classamento catastale al trattamento ICI dei fabbricati rurali.
art. 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
Stabilisce che le domande di variazione catastale producono gli effetti sul riconoscimento della ruralità, ferma restando la regola del classamento originario per gli immobili abitativi.
art. 1 d.m. 26 luglio 2012
Prevede l’attribuzione del classamento secondo le regole ordinarie e l’annotazione catastale del requisito di ruralità per i fabbricati diversi da quelli censibili in D/10.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Rilevato ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di omessa pronuncia, il vizio non ricorre quando dal contenuto complessivo della decisione sia desumibile una statuizione implicita di rigetto della questione sollevata.
- In materia di ICI sui fabbricati rurali, il riconoscimento del beneficio dipende dalla disciplina catastale e dalle norme speciali che consentono la variazione/annotazione con efficacia retroattiva, non dal solo dato materiale della strumentalità agricola considerata isolatamente.
- L’istanza di variazione catastale presentata ai sensi della normativa sopravvenuta può spiegare effetti anche per i cinque anni anteriori, purché la domanda sia collocata temporalmente entro il perimetro normativo previsto.
- Quando il fabbricato sia già stato riclassato in categoria rurale prima della domanda di rimborso, non può pretendersi dal contribuente un adempimento ulteriore o impossibile ai fini del riconoscimento della ruralità già formalmente acquisita.
- In presenza di classamento rurale e dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge, l’esenzione ICI deve essere riconosciuta anche per annualità pregresse rientranti nel quinquennio di retroattività previsto dalla normativa interpretativa.
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