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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29218/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che aveva annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di La Spezia (11 marzo 2024) che aveva applicato gli arresti domiciliari a Francesco Cuttica per i reati richiamati (artt. 81, 48, 373, 374 c.p.). Il Pubblico Ministero contestava la valutazione del Tribunale del riesame, sostenendo che l'omissione del debitore di indicare la destinazione dell'immobile a locazione turistica al perito e la presenza di effetti personali all'interno dell'immobile costituivano artificiosa alterazione dello stato dei luoghi e finalità di sottrarre i proventi della locazione al pignoramento, quindi sussistenza di gravi indizi per i reati contestati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'immobile era libero al momento della perizia e che l'omessa indicazione della destinazione a locazione turistica non ha alterato il valore stimato dall'esperto; quindi non si è verificata una perizia falsa per induzione in errore. La presenza di effetti personali non è stata considerata un'immutazione artificiosa dello stato dei luoghi idonea a configurare frode processuale. Anche qualora fosse stata finalizzata a sottrarre i frutti della locazione, la condotta concreta sarebbe potuta rientrare nell'ambito dell'art. 388 c.p. (dichiarazione falsa all'ufficiale giudiziario), reato meno grave e in ogni caso non idoneo a giustificare misure cautelari personali. L'ordinanza impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata e coerente con le emergenze processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come riferimento ai reati in concorso contestati, ma la decisione ha escluso la sussistenza dei gravi indizi relativi al quadro complessivo dei reati.

  • art. 48 cod. pen.

    Citato in relazione alla falsa perizia per induzione in errore; la Corte ha ritenuto che non ricorrevano gli elementi per tale fattispecie perché la perizia non risultava falsata.

  • art. 373 cod. pen.

    Norma sulla falsa perizia: esclusa poiché la mancata indicazione della destinazione d'uso non ha influenzato la valutazione immobiliare dell'esperto.

  • art. 374 cod. pen.

    Riguarda la frode processuale: la Corte ha ritenuto che non si fosse verificata un'immutazione artificiosa dello stato dei luoghi tale da ingannare il perito.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'attività del tribunale del riesame, citata come base del provvedimento impugnato.

  • art. 388 cod. pen.

    Richiamato per spiegare che l'eventuale condotta avrebbe potuto integrare la fattispecie di falsa dichiarazione all'ufficiale giudiziario (commi 5 e 8), reato meno grave e, comunque, non idoneo a fondare misure cautelari personali.

  • art. 23 commi 8 e 9 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche

    Citata per giustificare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, secondo le disposizioni emergenziali e le loro proroghe.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione della destinazione d'uso di un immobile non configura automaticamente una falsa perizia se tale omissione non ha alterato la stima dell'esperto.
  • La presenza di effetti personali in un immobile della disponibilità dell'indagato non costituisce di per sé un'immutazione artificiosa dello stato dei luoghi: va provato l'effetto ingannevole concreto sulla perizia o sulla procedura esecutiva.
  • Per integrare il reato di frode processuale (art. 374 c.p.) è necessario che vi sia una modifica artificiosa dello stato dei luoghi idonea a trarre in inganno il perito e con influenza sulla valutazione; la mera intenzione teorica non è sufficiente senza il concreto risultato o le condizioni che lo rendano possibile.
  • La dichiarazione falsa all'ufficiale giudiziario (art. 388 c.p.) richiede una richiesta specifica dell'ufficiale e costituisce fattispecie meno grave che, di norma, non giustifica misure cautelari personali quali gli arresti domiciliari.
  • Per l'applicazione di misure cautelari personali occorrono gravi indizi di reato: se le condotte contestate rientrano, in alternativa, in fattispecie meno gravi o non incidono sui presupposti materiali dell'atto peritale, la misura va esclusa.

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