Sentenza n. 22/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 569/2024 pubblicata il 29 ottobre 2024 resa dal Tribunale Ordinario di Locri a definizione del procedimento R.G. n. 95/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato civile recato dalla sentenza del Tribunale di Locri n. 569/2024, contenente la condanna del Comune al pagamento di somme risarcitorie e delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri n. 569/2024, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per fatto dell’Amministrazione comunale e condannato il Comune al pagamento di € 159.097,64, oltre accessori, nonché delle spese di lite. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto l’11 marzo 2025, dopo l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata nel 2023, richiamando la sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, T.U.E.L. La società ha sostenuto che la procedura di riequilibrio fosse ormai conclusa con l’approvazione del piano da parte della Corte dei conti e che, pertanto, la sospensione fosse cessata; ha inoltre dedotto che il proprio credito non fosse stato inserito nel piano di riequilibrio, neppure tra i debiti fuori bilancio. Il TAR ha acquisito chiarimenti documentali sugli sviluppi della procedura e ha verificato l’intervenuta approvazione del piano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza, quale procedura esecutiva, fosse stato instaurato l’11 marzo 2025, quando era già pendente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune con le deliberazioni consiliari del 31 maggio 2023 e del 15 settembre 2023. L’art. 243-bis, comma 4, T.U.E.L. sospende le procedure esecutive dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all’approvazione o al diniego del piano; secondo il TAR, tale disciplina opera soltanto per le procedure esecutive già instaurate prima della deliberazione di ricorso dell’ente, per le quali è prevista la sospensione e l’eventuale riassunzione. Non si applica invece a un giudizio di ottemperanza introdotto durante la pendenza della procedura, che è radicalmente inammissibile per difetto di una specifica condizione di proponibilità dell’azione. L’intervenuta approvazione del piano nelle more del giudizio non sana l’inammissibilità originaria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato civile nei confronti dell’amministrazione.
art. 243-bis, comma 4, T.U.E.L.
«Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3»
La sospensione riguarda le procedure esecutive già intraprese prima della deliberazione dell’ente di ricorrere alla procedura di riequilibrio; un giudizio di ottemperanza instaurato durante la pendenza della procedura è inammissibile per difetto di una condizione di proponibilità.
art. 243-quater T.U.E.L.
Rileva quale disposizione relativa all’approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza rientra tra le procedure esecutive soggette alla disciplina dell’art. 243-bis, comma 4, T.U.E.L., quando è diretto a ottenere l’esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di un ente locale.
- La sospensione prevista dall’art. 243-bis, comma 4, T.U.E.L. opera per le procedure esecutive già instaurate prima della deliberazione dell’ente di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; tali procedure possono essere riassunte dopo l’approvazione o il diniego del piano.
- Un giudizio di ottemperanza instaurato dopo la deliberazione dell’ente di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ma prima della conclusione della procedura, è inammissibile per difetto di una specifica condizione di proponibilità dell’azione.
- La sopravvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nelle more del giudizio non sana l’inammissibilità originaria di un’azione esecutiva proposta durante la pendenza della procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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