Cassazione Penale, Sentenza n. 32577/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per contravvenzione al foglio di via (art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011) dopo essere stato rinvenuto il 27/04/2018 nel Comune di Morbegno nonostante il provvedimento del Questore di Sondrio emesso il 12/05/2016 e notificato il 18/08/2016. Denunciava violazione di norme e vizio di motivazione perché il foglio di via non indicava la prescrizione della "rientro nel luogo di residenza", che secondo la giurisprudenza costituisce elemento essenziale della misura di allontanamento.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: il provvedimento del Questore era illegittimo poiché mancava la prescrizione di far rientro nel luogo di residenza, prescrizione che, insieme al divieto di ritorno nel comune, caratterizza l'ordine di rimpatrio. Perciò è venuta meno la fattispecie tipica prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Il reato contestato presuppone l'esistenza di un valido ordine di allontanamento (foglio di via). La misura di prevenzione si caratterizza per la doppia prescrizione: rientro nel luogo di residenza e divieto di ritorno nel comune; l'assenza di una di queste prescrizioni rende il provvedimento illegittimo e determina l'insussistenza del reato.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
artt. 1, 2, 4 (richiamati dall'impugnante)
Questi articoli, richiamati nel ricorso, attengono ai principi e finalità delle misure di prevenzione; nella decisione la Corte valorizza che le condizioni formali e sostanziali previste dall'ordinamento per le misure devono essere rispettate.
legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e trasparenza degli atti amministrativi; la sentenza evidenzia che la mancata indicazione di prescrizioni fondamentali nel provvedimento amministrativo invalida la misura.
codice di procedura penale
art. 620, comma 1, lett. a)
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando risulta che il fatto non sussiste; applicata nel caso per dichiarare l'insussistenza del reato per illegittimità del provvedimento preventivo.
Massime di principio
- L'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve contenere entrambe le prescrizioni: l'intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritorno nel Comune indicato; la mancanza di una di esse rende il provvedimento illegittimo.
- L'illegittimità formale della misura di prevenzione incide sulla sussistenza del reato previsto per la violazione della misura: se la misura è invalida, il fatto tipico può non sussistere.
- Il giudice penale può disapplicare un provvedimento amministrativo difforme dalla fattispecie tipica e, se ne deriva l'insussistenza del reato, ottenere l'annullamento della condanna senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- In difesa, è essenziale verificare il contenuto formale del provvedimento amministrativo (completezza delle prescrizioni) e segnalare eventuali nullità o vizi per ottenere l'esclusione della responsabilità penale.
- Le autorità amministrative che adottano misure di prevenzione devono rispettare le prescrizioni previste dalla legge e motivare adeguatamente il provvedimento; omissioni formali possono compromettere l'efficacia sanzionatoria della misura.
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