Sentenza n. 1987/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di autista, nella parte in cui colloca il ricorrente al nono posto
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva chiedendo l’annullamento degli atti della procedura e l’accertamento del diritto a essere collocato in posizione utile, previa rideterminazione dei punteggi. Ha dedotto nove motivi: motivazione stereotipata e illogica della valutazione della prova orale, con identità delle motivazioni a fronte di punteggi diversi e domande di diversa difficoltà; mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale; violazione della par condicio per lo svolgimento della prova pratica in ordine diverso da quello alfabetico sorteggiato; insufficiente motivazione del punteggio assegnato alla prova pratica; utilizzo, per la prova pratica, di un’autovettura diversa dal pulmino a nove posti indicato nel profilo concorsuale; sottoposizione a domande teorico-meccaniche non previste dal bando; inidoneità della prova pratica ad accertare le effettive capacità professionali richieste, comprese quelle connesse al trasporto e all’assistenza degli utenti non vedenti; incompatibilità del presidente della commissione, che aveva sottoscritto contratti di collaborazione con il ricorrente; violazione del principio di separazione tra fase regolatoria e fase attuativa, per avere il presidente della commissione svolto anche le funzioni di responsabile del procedimento. L’Istituto resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato. Il ricorrente ha chiesto in udienza la rimessione in termini per notificare il ricorso ai controinteressati.
La decisione
Il TAR ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità e ha assorbito ogni altra questione di merito. Ha rilevato che il ricorso non era stato notificato ad alcuno dei controinteressati, benché la graduatoria pubblicata identificasse i candidati collocati ai primi due posti e il ricorrente conoscesse comunque il nominativo di almeno un altro candidato, come emergeva dal primo motivo di ricorso. La notificazione ad almeno un controinteressato costituiva condizione di ammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.; la richiesta di notificazione per pubblici proclami non poteva sostituire tale adempimento, poiché l’art. 49, comma 3, c.p.a. riguarda l’integrazione del contraddittorio in un giudizio già validamente instaurato. Il Collegio ha inoltre osservato che, nelle due istanze di accesso presentate prima del ricorso, il ricorrente non aveva chiesto i dati anagrafici e gli indirizzi di almeno un controinteressato. È stata respinta anche la richiesta di rimessione in termini, non essendo state dedotte oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto, richiesti dall’art. 37 c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate in ragione della decisione in rito e del rilievo officioso della questione già nel decreto cautelare.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato conosciuto o conoscibile costituisce condizione di ammissibilità del ricorso; l’omissione non è superata dalla mera richiesta di notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami è funzionale all’integrazione del contraddittorio in un giudizio già validamente instaurato e non può sanare la mancata notificazione iniziale ad almeno un controinteressato.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini ha carattere eccezionale e richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto oppure gravi impedimenti di fatto; non basta una richiesta priva di specifica motivazione.
art. 60 c.p.a.
Sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo contro una graduatoria concorsuale, il ricorrente deve notificare il ricorso ad almeno un controinteressato individuabile tra i candidati collocati in posizione potenzialmente pregiudicata dall’accoglimento; l’omissione determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- La richiesta di notificazione per pubblici proclami o di integrazione del contraddittorio non può sostituire la notificazione iniziale ad almeno un controinteressato quando il giudizio non sia stato validamente instaurato.
- Il candidato che conosca o possa tempestivamente acquisire i dati identificativi di un controinteressato deve attivarsi per procurarsi le informazioni necessarie alla notificazione; la mancata richiesta di tali dati anche mediante accesso agli atti esclude, di regola, la configurabilità di un impedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini.
- La rimessione in termini nel processo amministrativo è eccezionale e non può essere concessa in assenza di una concreta allegazione e prova di oggettive ragioni di incertezza giuridica o di gravi impedimenti di fatto.
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