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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26618/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindacato)

La controversia

Un’organizzazione sindacale aveva promosso ricorso ex art. 28 St. lav. per far dichiarare antisindacale la condotta di una società che aveva irrogato sanzioni disciplinari pari a tre ore di retribuzione ai lavoratori che avevano aderito a uno sciopero. In fase sommaria il tribunale aveva ordinato la cessazione della condotta e la rimozione degli effetti, con annullamento delle sanzioni e restituzione delle somme trattenute. Su opposizione della società, il tribunale aveva poi revocato il provvedimento e rigettato le domande del sindacato come inammissibili per carenza di interesse. La corte d’appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto tardivamente, che mancasse l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e che vi fosse un giudicato favorevole al sindacato sull’annullamento della sanzione. Il ricorrente ha censurato: 1) la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’azione non era di mero accertamento e che permaneva l’interesse alla rimozione degli effetti della condotta antisindacale; 2) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice valorizzato la supposta mancanza di prova sulle ragioni del ritardo nel deposito; 3) la violazione degli artt. 2909 c.c. e 81 c.p.c., contestando l’affermazione dell’esistenza di un giudicato interno favorevole sul punto dell’annullamento della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla corte territoriale per nuovo esame. La Corte ha affermato che, nell’azione ex art. 28 St. lav., l’interesse del sindacato va valutato in relazione alla sua posizione autonoma e che non può escludersi per il solo decorso di alcuni mesi, se la condotta o i suoi effetti permangono. Ha ritenuto inoltre che la restituzione delle somme ai lavoratori in esecuzione del primo decreto non faceva venir meno l’interesse a ottenere un definitivo accertamento della condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti. Ha poi escluso che vi fosse un giudicato favorevole al sindacato, poiché la decisione di primo grado aveva invece accolto l’opposizione della società, revocato la precedente statuizione e rigettato le domande del sindacato come inammissibili. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi a tali principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 l. n. 300/1970

    l'azione antisindacale tutela interessi collettivi del sindacato; è esperibile quando il comportamento denunciato sia ancora in atto o ne permangano gli effetti lesivi, e può mirare anche alla rimozione degli effetti, non solo a un mero accertamento.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire va valutato in concreto rispetto alla posizione del sindacato; non è escluso dal tempo trascorso se permangono effetti della condotta denunciata e permane l'utilità concreta della pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    la sentenza impugnata è stata censurata per avere ritenuto, senza adeguato supporto, la mancanza di prova sulle ragioni del ritardo nel ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    è stato denunciato l'uso non corretto del prudente apprezzamento delle prove in ordine alla giustificazione del deposito del ricorso dopo alcuni mesi dai fatti.

  • art. 2909 c.c.

    non poteva ritenersi formato un giudicato interno favorevole al sindacato sul punto dell'annullamento della sanzione, poiché la decisione di primo grado aveva invece revocato il provvedimento sommario e rigettato le domande del sindacato.

  • art. 81 c.p.c.

    il motivo è stato richiamato per contestare la ricostruzione del giudicato e della legittimazione/interesse processuale del sindacato.

Massime di principio

  • L'azione ex art. 28 St. lav. non è soggetta a un termine di decadenza: è proponibile anche a distanza di tempo dalla condotta, purché il comportamento denunciato sia ancora in atto o persistano i suoi effetti lesivi.
  • L'interesse ad agire del sindacato va apprezzato in relazione alla tutela dell'interesse collettivo leso e non viene meno solo perché, nelle more, siano cessati alcuni effetti materiali della condotta o sia stata eseguita spontaneamente una prima misura ripristinatoria.
  • La restituzione delle somme trattenute ai lavoratori in esecuzione di un provvedimento sommario non elimina automaticamente l'interesse del sindacato a ottenere un definitivo accertamento giudiziale dell'antisindacalità e la conferma della rimozione degli effetti.
  • Non può parlarsi di giudicato interno favorevole a una parte se la sentenza di primo grado ha invece accolto l'opposizione dell'altra parte, revocato la precedente statuizione e rigettato le domande originarie come inammissibili.
  • Nel procedimento ex art. 28 St. lav. il requisito dell'attualità può risultare anche dalla persistenza degli effetti intimidatori o dissuasivi della condotta, valutata globalmente e non episodio per episodio.

Come è indicizzato

MaterieProvaImpugnazioniLicenziamento
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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