Sentenza del 30/11/2016 n. 2080 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Componenti negativi del reddito ritenuti indeducibili dall'Ufficio perché non idoneamente documentati e non inerenti - La prova contraria è a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta fondata, poiché la prova contraria relativa all'esistenza, alla documentazione e all'inerenza dei costi grava sul contribuente. In assenza di tale prova, i componenti negativi possono essere recuperati a tassazione e considerati indeducibili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità di componenti negativi del reddito che l'Ufficio ha escluso perché non adeguatamente documentati e non dimostrati come inerenti all'attività professionale o d'impresa. Secondo il principio richiamato dalla Corte di cassazione, l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, mentre il contribuente deve dimostrare sia l'effettiva esistenza dei costi e degli oneri deducibili, sia la loro inerenza all'attività esercitata.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria e al contribuente provare i fatti che danno luogo a costi deducibili e la loro inerenza.
La norma ripartisce l'onere probatorio: il Fisco deve dimostrare i presupposti dell'accertamento, mentre il contribuente deve provare l'esistenza, la documentazione e l'inerenza dei costi portati in deduzione.
Sentenza della Corte di cassazione 18 giugno 2008, n. 16423
Spetta al contribuente l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili e del requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa.
La deduzione fiscale non deriva dalla sola contabilizzazione del costo: il contribuente deve fornire una prova concreta e idonea sia della sua effettività sia del collegamento con l'attività produttiva del reddito.
Massime di principio
- In una contestazione sui costi deducibili, il contribuente deve conservare ed esibire documenti idonei a dimostrare l'effettività della spesa, come fatture, contratti, pagamenti e altri elementi giustificativi.
- La mera registrazione contabile o l'esistenza della fattura non è sempre sufficiente: occorre dimostrare che il costo sia realmente sostenuto e riferibile all'attività d'impresa o professionale.
- L'inerenza non richiede necessariamente che il costo produca un ricavo immediato, ma deve sussistere un collegamento funzionale con l'attività esercitata.
- Se il contribuente non fornisce la prova dell'esistenza o dell'inerenza del costo, l'Amministrazione può legittimamente recuperarlo a tassazione.
- L'Amministrazione non è esonerata dal provare i fatti che fondano la maggiore imposta: il suo onere riguarda l'esistenza della pretesa, mentre quello del contribuente riguarda i presupposti della deduzione.
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