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Ordinanza

Ordinanza n. 793/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 1683 del 15.10.2025, pubblicata e comunicata solo in data 21.10.2025, con cui il Responsabile ad interim della S.C. Gestione tecnico-patrimoniale dell'ASST dei Sette Laghi di Varese (VA), all'esito della procedura aperta avviata per “l'affidamento del campionamento del parametro legionella e fornitura di dispositivi di filtrazione per la rete idrica occorrenti a questa ASST dei Sette Laghi per un periodo di 4 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni” (CIG: B47E916A2A), aggiudicava l'appalto alla società Sterimed s.r.l.; nonché PER L'ANNULLAMENTO, per quanto occorrer possa, - di tutti i verbali delle operazioni di gara, anche se di contenuto ad oggi sconosciuto, con riferimento ai vizi dedotti nel ricorso avverso la procedura di gara, la valutazione delle offerte della ricorrente e della controinteressata nonché la procedura di verifica dell'anomalia; - di tutti gli atti e verbali inerenti il sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicatario e i relativi esiti, anche se di contenuto ad oggi sconosciuto; - se esistente, del verbale della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e/o dalla Commissione a favore di Sterimed s.r.l.; - di tutti gli atti o i verbali, se esistenti, connessi alla effettiva sussistenza dei segreti tecnici dichiarati dalla Sterimed in allegato all'offerta tecnica; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale che risulti lesivo, anche se di incognito numero, data e contenuto nonché PER LA CONDANNA - della resistente Azienda a porre in essere le condotte dovute in conseguenza delle ragioni di annullamento della determina di aggiudicazione e degli atti ad essa connessi; - sempre della resistente al risarcimento del danno eventualmente subito dalla ricorrente ex artt. 124 e 34 c.p.a. nei termini precisati nella relativa istanza; nonché PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA, EX ART. 116 c.p.a. e EX ART. 36 del D.lgs. 36/2023, del diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti, documenti e verbali inerenti la gara in oggetto, meglio specificati nell'istanza di accesso infra formulata, nonché all'offerta tecnica in chiaro presentata da Sterimed s.r.l., previo annullamento, ove occorrente, della determina di aggiudicazione n. 1683 del 15.10.2025 o delle eventuali decisioni tacite che hanno accompagnato l'evasione parziale dell'istanza di accesso formulata da Bioh, nella parte in cui non la S.A. dà atto delle decisioni assunte sulla richiesta di oscuramento formulata dalla controinteressata né motiva il tacito accoglimento. Il tutto con conseguente condanna della ASST dei Sette Laghi a procedere alla trasmissione alla ricorrente della documentazione richiesta; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da STERIMED S.R.L. il 11\12\2025: della comunicazione ID 210935973 dell’01/12/2025 resa dell’ASST Sette Laghi a mezzo della piattaforma Sintel – in relazione alla gara per l’ affidamento del campionamento del parametro legionella e fornitura di dispositivi di filtrazione per la rete idrica occorrenti all’ASST Sette Laghi (CIG B47E916A2A) – di rigetto della richiesta 14/11/2025 di acquisizione dell’offerta tecnica in chiaro di Bioh Group Filtrazione S.r.l. e dei giustificativi in chiaro dell’offerta economica presentata dalla medesima Società concorrente; di ogni altro atto, anche in forma implicita, di diniego all’accesso all’offerta tecnica e ai giustificativi in chiaro di Bioh Group Filtrazione; nonché per l’annullamento del disciplinare di gara laddove prevede il rilascio, in sede di accesso, della documentazione presentata in sede di gara dalle concorrenti con le parti da esse oscurate (artt. 27 e 27.2 - pagg. 26 e 29 del disciplinare di gara), CON ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente incidentale all'accesso agli atti e dell’obbligo dell’ASST resistente di esibizione di tutta la documentazione in chiaro come richiesta dalla medesima ricorrente con la suddetta istanza 14/11/2025 CON IL CONSEGUENTE ORDINE DI ESIBIZIONE.

Giustizia amministrativa202504662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti della gara e oscuramento dell'offerta tecnica e dei giustificativi dell'offerta anomala dell'aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'ASST dei Sette Laghi ha aggiudicato a Sterimed S.r.l. una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il campionamento del parametro legionella e la fornitura di dispositivi di filtrazione della rete idrica. Bioh Group Filtrazione S.r.l., seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione e ha proposto istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 del d.lgs. 36/2023, chiedendo l'ostensione della documentazione di gara e dell'offerta tecnica e dei giustificativi dell'offerta economica di Sterimed in versione integrale. Bioh ha contestato l'oscuramento disposto o comunque non superato dall'amministrazione e il mancato rilascio di documenti relativi alla verifica dell'anomalia, al possesso dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicataria e ai verbali delle sedute di gara. Sterimed ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo, nell'eventualità di accoglimento della richiesta di ostensione integrale formulata da Bioh, l'accesso all'offerta tecnica e ai giustificativi in chiaro di Bioh, nonché l'annullamento delle clausole del disciplinare relative al rilascio della documentazione già oscurata dai concorrenti.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di accesso di Bioh nella parte relativa alla contestazione dell'oscuramento dell'offerta tecnica e dei giustificativi dell'offerta anomala di Sterimed. L'oscuramento era stato comunicato a Bioh il 22 ottobre 2025, mentre l'istanza e il ricorso erano stati notificati il 18 novembre 2025, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2023. Il termine è stato ritenuto applicabile anche ai giustificativi dell'offerta anomala, poiché la comunicazione ricevuta evidenziava già il loro mancato rilascio. Per gli ulteriori documenti di gara il TAR ha applicato il rito ordinario speciale ex art. 116 c.p.a. e ha riconosciuto l'interesse della seconda classificata a conoscere gli atti dell'intera procedura, ai fini della difesa dei propri interessi giuridici, con esclusione delle parti oscurate dell'offerta tecnica e delle giustificazioni di Sterimed. L'ASST è stata quindi ordinata a rilasciare, ove esistenti, i giustificativi della congruità dell'offerta di Sterimed, salva la permanenza di eventuali oscuramenti, i documenti esaminati per la verifica dei requisiti generali e speciali e i verbali delle sedute richiamati nella determinazione di aggiudicazione. In caso di inesistenza, l'ASST dovrà produrre una specifica attestazione del Direttore generale o di altro dirigente competente. L'ostensione dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il ricorso incidentale condizionato di Sterimed è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'accesso integrale richiesto da Bioh non è stato accordato e, pertanto, non si è verificata la condizione cui era subordinata la domanda incidentale. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023

    entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione

    Il termine speciale per contestare le decisioni dell'amministrazione sull'oscuramento della documentazione di gara decorre dalla comunicazione della documentazione oscurata e deve essere rispettato anche quando si contesta il mancato rilascio in chiaro dei giustificativi dell'offerta anomala già evidenziato nella comunicazione ricevuta.

  • art. 35, ultimo comma, d.lgs. 36/2023

    L'ostensione della documentazione di gara deve essere garantita al concorrente quando necessaria per la difesa dei suoi interessi giuridici in relazione alla procedura.

  • art. 116 c.p.a.

    Per i documenti diversi da quelli soggetti al rito speciale previsto dall'art. 36 del d.lgs. 36/2023 si applica il rito ordinario speciale in materia di accesso.

Massime di principio

  • La contestazione della decisione di oscuramento della documentazione di gara è soggetta al termine speciale di dieci giorni previsto dall'art. 36, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2023, decorrente dalla comunicazione della documentazione oscurata; il superamento del termine rende irricevibile la relativa domanda.
  • Il termine speciale per contestare l'oscuramento si applica anche ai giustificativi dell'offerta anomala quando il mancato rilascio o l'oscuramento di tali documenti sia già conosciuto dal concorrente attraverso la comunicazione dell'amministrazione.
  • Il concorrente secondo classificato ha un interesse concreto alla conoscenza degli atti dell'intera procedura di gara, necessari alla difesa della propria posizione, ma tale diritto non comprende le parti dell'offerta tecnica e dei giustificativi dell'aggiudicatario validamente mantenute oscurate.
  • Quando l'amministrazione non dispone dei documenti richiesti in accesso, l'inesistenza della documentazione deve essere attestata con una specifica dichiarazione del direttore generale o di altro dirigente competente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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