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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25756/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Nel giudizio originario un proprietario di fondo aveva chiesto di accertare l'insussistenza di una servitù di passaggio asseritamente esercitata da altro soggetto, con conseguente inibizione del transito sul suo terreno. Dopo una prima definizione in appello e un successivo intervento rescindente della Cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, il giudizio di rinvio era stato deciso con rigetto del gravame. Il soccombente nel rinvio ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di alterità del giudice, deducendo che due magistrati del collegio del giudizio rescissorio erano gli stessi del collegio che aveva pronunciato la sentenza poi cassata; 2) violazione delle norme sulla servitù, sostenendo che l'acquisto di parte del fondo servente da parte dell'ente pubblico non avrebbe estinto né inciso sulla servitù di passaggio, trasferitasi sulla porzione espropriata; 3) vizio di motivazione per avere la Corte territoriale rigettato l'appello per assenza di un formale atto concessorio della Provincia senza considerare che il bene era stato poi trasferito al ricorrente e che, trattandosi di suolo pubblico inserito in una strada aperta a tutti, non sarebbe stata necessaria autorizzazione all'uso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo violato il principio di alterità del giudice nel giudizio di rinvio, poiché il collegio che ha deciso il rinvio era composto anche da due magistrati già componenti del collegio che aveva pronunciato la sentenza cassata. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, se il giudizio rescissorio è deciso da un giudice collegiale nel quale anche uno solo dei componenti abbia partecipato alla precedente decisione cassata, si verifica una nullità per vizio della costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. e non è necessaria una ricusazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    è richiamato a fondamento del principio di alterità del giudice nel giudizio di rinvio

  • art. 383 c.p.c.

    la sentenza di cassazione con rinvio contiene anche la statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta incompatibilità dei magistrati

  • art. 158 c.p.c.

    la violazione della statuizione sull'alterità del giudice integra una nullità attinente alla costituzione del giudice

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel dedurre la nullità della sentenza

  • art. 52 c.p.c.

    non è necessaria la ricusazione quando la violazione dell'alterità è già coperta dalla pronuncia cassatoria

  • art. 1058 c.c.

    invocato dal ricorrente nelle doglianze sulla servitù di passaggio

  • art. 1063 c.c.

    invocato dal ricorrente nelle doglianze sulla servitù di passaggio

  • art. 1064 c.c.

    invocato dal ricorrente nelle doglianze sulla servitù di passaggio

  • art. 1067 c.c.

    invocato dal ricorrente nelle doglianze sulla servitù di passaggio

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come vizio di violazione del principio di disponibilità della prova

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la sentenza rescindente della Cassazione impone non solo il riesame della causa da parte dell'ufficio giudiziario indicato, ma anche l'alterità dei magistrati persone fisiche rispetto a quelli che hanno pronunciato la decisione cassata.
  • Se il giudizio di rinvio è deciso da un collegio composto anche solo in parte dagli stessi magistrati che hanno deciso la sentenza cassata, si verifica una nullità per vizio della costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c.
  • In tale ipotesi non occorre proporre ricusazione, poiché il vincolo derivante dalla pronuncia rescindente ha già risolto la questione dell'alterità del giudice.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione logicamente pregiudiziale e assorbente, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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