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Sentenza

Sentenza n. 449/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1315/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.10.2024.

Giustizia amministrativa202501692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1315/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata l'8 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 9 maggio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inottemperanza del Ministero e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con termine di 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione rilevante ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, legittima il ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inadempienza dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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