Ordinanza n. 49/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS- reso dal Dirigente del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest - DPD025 - del Dipartimento Agricoltura DPD - Ufficio Interventi per le Aree Montane e il Benessere Animale - -OMISSIS-con il quale è stata disposta la revoca dei contributi concessi alla Cooperativa ricorrente ivi puntualmente indicati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento regionale di revoca integrale di contributi concessi alla cooperativa agricola
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato il provvedimento regionale di revoca dei contributi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare risultano dedotti, per quanto emerge dall’ordinanza, il difetto di motivazione e di base giuridica del provvedimento; l’assenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla revoca; la contrarietà della revoca rispetto a un precedente provvedimento regionale; il recepimento acritico delle risultanze di un rapporto investigativo della Guardia di Finanza; la violazione del principio di proporzionalità, in ragione della revoca integrale dei contributi anche a fronte di irregolarità riferite a una parte delle superfici dichiarate. La Regione ha resistito sostenendo la legittimità della revoca fondata, tra l’altro, sull’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e sull’indebita percezione degli aiuti mediante creazione artificiale delle condizioni per ottenerli.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il provvedimento indicasse adeguatamente la propria base giuridica, richiamando espressamente l’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e contestando alla cooperativa di avere creato artificialmente le condizioni per ottenere il beneficio. Ha escluso la necessità di uno specifico interesse pubblico attuale e concreto alla revoca, essendo sufficiente la ricorrenza dei presupposti sostanziali dell’indebita percezione dei contributi. Ha ritenuto non configurabile alcuna contraddizione con il precedente provvedimento regionale, adottato in un diverso procedimento e sulla base di presupposti fattuali e normativi non sovrapponibili. Ha inoltre considerato legittimo l’utilizzo del rapporto investigativo della Guardia di Finanza quale base istruttoria, rilevando che la Regione non ne aveva recepito automaticamente le conclusioni, ma le aveva valutate insieme ad altri elementi. Infine, ha escluso la violazione della proporzionalità: poiché l’irregolarità incideva sui presupposti sostanziali del diritto all’aiuto e aveva contribuito all’esito favorevole dell’istruttoria, l’art. 60 operava indipendentemente dall’estensione delle superfici irregolari e risultava giustificata la revoca integrale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 Regolamento (UE) n. 1306/2013
dagli elementi raccolti emerge una condotta della Cooperativa riconducibile all’art. 60 del Reg. (UE) 1306/2013, che prevede l’esclusione del beneficio quando il richiedente abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerlo
La disposizione consente di escludere il beneficio quando il richiedente abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerlo; la sua applicazione può fondare la revoca integrale dell’aiuto quando l’irregolarità incide sui presupposti sostanziali del diritto e sulla favorevole istruttoria della domanda, indipendentemente dall’estensione delle superfici irregolari.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, la base per l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris è insussistente quando il provvedimento di revoca dei contributi richiami espressamente la base normativa applicata e individui la condotta consistente nella creazione artificiale delle condizioni per ottenere il beneficio.
- La revoca di contributi indebitamente percepiti non richiede, quale presupposto autonomo, la dimostrazione di un interesse pubblico attuale e concreto distinto dalla stessa esigenza di recuperare l’aiuto non spettante, quando siano integrati i presupposti sostanziali della revoca.
- Un rapporto investigativo della Guardia di Finanza può costituire base istruttoria di un provvedimento di revoca, purché l’amministrazione ne valuti le risultanze nel quadro complessivo degli elementi acquisiti e non si limiti a un recepimento automatico e acritico.
- La revoca integrale dell’aiuto può rispettare il principio di proporzionalità quando l’irregolarità abbia inciso sui presupposti sostanziali del diritto al beneficio e abbia contribuito all’esito favorevole dell’istruttoria, anche se riguarda soltanto una parte delle superfici dichiarate.
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