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Ordinanza

Ordinanza n. 1552/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta della Prefettura di Napoli notificato al difensore in data 23.02.2026.

Giustizia amministrativa202603179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta della Prefettura di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, chiedendone la sospensione cautelare. La vicenda riguardava un titolo di ingresso per lavoro stagionale: è pacifico che il rapporto di lavoro con il datore originario non sia mai iniziato e che non sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno. Il provvedimento era fondato sull'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, in relazione agli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente aveva dedotto, inoltre, la rilevanza di una nuova occupazione, documentata da una comunicazione UNILAV del 2 febbraio 2026 e da buste paga, nonché la necessità di tutelare la propria posizione lavorativa e di soggiorno. La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non presentasse, allo stato della sommaria delibazione, sufficienti elementi favorevoli. Il titolo era stato rilasciato per lavoro stagionale e l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 esclude espressamente l'applicazione dell'art. 22, comma 11, relativo al permesso per attesa occupazione. Secondo la giurisprudenza prevalente richiamata dal Collegio, tale permesso presuppone la perdita di un rapporto di lavoro già instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è invece riconoscibile quando la promessa di assunzione non sia mai stata eseguita. Per il lavoro stagionale, l'istituto è comunque normativamente escluso. La nuova occupazione successiva alla revoca non è stata ritenuta idonea a sanare la carenza originaria, poiché non può eludere la disciplina dei flussi né interrompere il collegamento tra visto, nulla osta e specifico datore di lavoro richiedente. Il periculum in mora è stato riconosciuto come apprezzabile, in ragione degli effetti della revoca sulla posizione di soggiorno e lavorativa, ma insufficiente, in assenza di un fumus adeguatamente favorevole, a giustificare la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, la natura degli interessi coinvolti e la presenza di orientamenti non del tutto uniformi sulla rilevanza delle sopravvenienze e della buona fede del lavoratore.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e la decisione della domanda cautelare.

  • art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022

    Prevede la revoca del nulla osta e del visto in caso di sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina, tra l'altro, il permesso di soggiorno per attesa occupazione; l'applicazione dell'art. 22, comma 11, è stata ritenuta esclusa nel caso di lavoro stagionale.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Il relativo istituto presuppone, secondo il giudice, la perdita di un rapporto di lavoro già instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non opera per una mera promessa di assunzione rimasta ineseguita.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Esclude espressamente, per il lavoro stagionale, l'applicazione dell'art. 22, comma 11.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro già instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente una promessa di assunzione che non abbia avuto esecuzione.
  • Per il lavoro stagionale, l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 esclude l'applicazione dell'art. 22, comma 11, in materia di attesa occupazione.
  • Una nuova occupazione intervenuta dopo l'adozione della revoca del nulla osta non è, di per sé, idonea a sanare la carenza originaria del presupposto legale, né può eludere la disciplina dei flussi e il collegamento tra visto, nulla osta e specifico datore di lavoro richiedente.
  • Nella tutela cautelare, un periculum in mora apprezzabile non è sufficiente a giustificare la sospensione del provvedimento quando il fumus boni iuris risulti inadeguato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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