Cassazione Penale, Ordinanza n. 11091/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e con sentenza di condanna confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Reggio Calabria. La difesa ha dedotto un unico motivo comune: violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato la prova e sarebbe giunta alla decisione finale sulla base di mere congetture. La censura, secondo la Suprema Corte, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione ritenuta non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Il reato oggetto di conferma è un furto aggravato; dal testo non emerge il dettaglio della specifica circostanza aggravante, ma la qualificazione giuridica è quella di furto aggravato.
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso è qualificato come violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto, quando la motivazione di merito sia non manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o per sostituire la lettura dei fatti offerta dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- La doglianza che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza evidenziare un reale vizio di legittimità, è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata abbia affrontato in modo coerente e non manifestamente illogico i profili probatori, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo specifiche ipotesi esonerative non emergenti nel caso deciso.
Come è indicizzato
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