Sentenza del 29/05/2015 n. 11250 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso delle somme pagate per visure ipotecarie e catastali relative agli immobili di debitori iscritti a ruolo e coobbligati. La CTR dell’Emilia-Romagna, riformando la sentenza della CTP di Bologna, aveva riconosciuto a Equitalia il diritto alla gratuità delle visure svolte dalla società mandataria e anche alla rivalutazione monetaria. L’Agenzia ha proposto due motivi: (1) la gratuità prevista dall’art. 47-bis del D.P.R. n. 602/1973, nella versione allora vigente, sarebbe stata riservata ai concessionari e non estensibile ai mandatari, trattandosi di agevolazione eccezionale; la successiva modifica legislativa, che menzionava anche gli incaricati, avrebbe confermato la loro precedente esclusione; (2) la rivalutazione ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c. non poteva essere riconosciuta automaticamente per la sola indisponibilità del credito, ma richiedeva la prova concreta del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto alle visure, ha ritenuto che il mandato con rappresentanza consenta di riferire direttamente al concessionario gli effetti dell’attività svolta dal mandatario e dal submandatario preventivamente autorizzato; la gratuità discende quindi dall’applicazione dei principi generali sul mandato, non da un’estensione analogica dell’agevolazione. Quanto al maggior danno da svalutazione, ha applicato l’orientamento per cui, per l’imprenditore, esso è presunto salvo prova contraria del debitore e, in mancanza di elementi diversi, può essere determinato nella differenza tra il rendimento medio annuo dei titoli di Stato fino a dodici mesi e il tasso degli interessi legali, dalla mora. È stata confermata la decisione favorevole a Equitalia; le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, in ragione del recente consolidarsi dell’orientamento sulle visure gratuite.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47-bis, comma 1, nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 112/2008
Ne consegue che, nel caso di incarico conferito da un concessionario del servizio di riscossione ad una società di effettuare in suo nome e per suo conto visure ipocatastali, essendo l'attività svolta direttamente riferibile al mandante, si applica anche al mandatario e al sub mandatario la cui nomina sia preventivamente autorizzata la previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47 bis, nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 83, comma 23 ter, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva il rilascio a titolo gratuito delle visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati solo "ai concessionari".
La gratuità delle visure spettava anche al mandatario e al submandatario preventivamente autorizzato quando l’incarico era svolto in nome e per conto del concessionario, poiché l’attività e i suoi effetti erano direttamente riferibili al mandante.
Codice civile, artt. 1704 e 1388
Il contenuto del mandato con rappresentanza può ricomprendere anche atti giuridici di carattere non negoziale, i cui effetti si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante e sono ad esso immediatamente riferibili.
Il mandato con rappresentanza può comprendere anche attività non negoziali, come le visure, e gli effetti di tali attività ricadono direttamente sul mandante; per questo la gratuità riconosciuta al concessionario si applica anche all’incaricato che agisce in suo nome e per suo conto.
Codice civile, art. 1224, secondo comma
Come noto a seguito di Cass. sez. un. n. 19499 del 2008 la giurisprudenza si è consolidata nel senso che, salvo prova contraria a carico del debitore, l'imprenditore ha in via presuntiva diritto al maggior danno ex art. 1224 c.c. e che in mancanza di altro è da individuarsi "nella eventuale differenza, a decorrere dalla di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali".
Il maggior danno da ritardo spettante all’imprenditore è presunto, salvo prova contraria del debitore. In assenza di prova di un danno diverso, può essere quantificato nella differenza tra il rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso degli interessi legali, a partire dalla mora.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
La disposizione è stata richiamata quale parametro processuale per i due motivi di ricorso per cassazione, entrambi formulati come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Quando il concessionario conferisce un mandato con rappresentanza per svolgere visure in suo nome e per suo conto, gli effetti dell’attività si imputano direttamente al concessionario. Nel regime normativo esaminato, la gratuità delle visure può quindi operare anche per il mandatario e per il submandatario, se la nomina di quest’ultimo è stata preventivamente autorizzata.
- La gratuità riconosciuta al mandatario in tale situazione non è un’estensione analogica di un’agevolazione: deriva dall’imputazione diretta al mandante degli effetti dell’attività svolta in rappresentanza.
- Per il maggior danno da ritardo richiesto da un imprenditore, il danno è presunto, salva prova contraria del debitore; in mancanza di elementi diversi, può essere liquidato sulla base della differenza tra il rendimento medio annuo dei titoli di Stato fino a dodici mesi e il tasso degli interessi legali, dalla mora.
- Nel caso deciso, il ricorso dell’amministrazione è stato rigettato e le spese di Cassazione compensate integralmente; la compensazione è stata motivata dal recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sulla gratuità delle visure.
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