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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40933/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna, limitatamente agli interessi civili, sostenendo l'improcedibilità del reato per tardiva proposizione della querela ai sensi dell'art. 124 c.p.p.: il fatto sarebbe stato commesso il 29/11/2013, la falsità della certificazione sarebbe stata accertata il 04/06/2014 e la relazione investigativa riporta la data del 17/12/2014, mentre la querela è stata presentata il 06/05/2015. Pertanto la difesa censura il conteggio del termine basato sul timbro di "pervenuto" del 13/02/2015, ritenendolo un mero atto interno non idoneo a far decorrere il termine

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia esaminato e respinto correttamente le medesime censure, motivando adeguatamente che il timbro di ricezione della relazione investigativa presso la sede legale della società costituisce l'elemento idoneo a far decorrere il termine di cui all'art. 124 c.p.p., poiché con il deposito della relazione il titolare del diritto è messo in piena conoscenza dei fatti. La Corte ha inoltre richiamato il consolidato principio secondo cui la decorrenza del termine dipende dalla piena cognizione, provata con elementi concreti, e che l'onere della prova della tardività grava su chi la deduce. Ha escluso che la procedura amministrativa prevista dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 deroghi alla disciplina codicistica. Le censure sono state giudicate generiche e non idonee a rimettere in discussione il compendio istruttorio di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma sostanziale che indica il reato contestato (falsità in certificazioni mediche). La Corte non entra nel merito della sussistenza del reato, trattandosi di questioni di fatto devolute al merito

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Regola la decadenza per mancata proposizione della querela per i reati a querela. La Corte interpreta che il termine decorre dalla data della piena conoscenza del fatto da parte della persona offesa, concretamente materializzatasi con il deposito della relazione investigativa alla sede legale della società (timbro di ricezione)

  • art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    La disposizione del codice delle assicurazioni, che disciplina procedure amministrative per questioni risarcitorie, non derogherebbe alla disciplina ordinaria della decorrenza dei termini per la querela in ambito penale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare il ricorso ritenuto inammissibile

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive disposizioni di attuazione

    Richiamate in relazione alla procedura di trattazione scritta applicata nel processo (riferimenti procedurali e di rito)

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per proporre querela (art. 124 c.p.p.) comincia dalla data in cui la persona offesa ha la piena e certa conoscenza del fatto e dei suoi elementi, non dal mero sospetto
  • Il deposito o la ricezione formale di una relazione investigativa presso la sede legale della persona offesa (e il relativo timbro di ricezione) costituiscono elemento idoneo a far decorrere il termine, perché concretamente mettono il titolare del diritto a conoscenza
  • Spetta a chi deduce la tardività della querela l'onere di provarla; incertezza o supposizioni non sono sufficienti per accertare la decadenza
  • Le procedure amministrative propedeutiche (es. art. 148 d.lgs. n. 209/2005) non modificano la disciplina penale ordinaria sulla decorrenza del termine di querela salvo chiara disposizione normativa in senso contrario
  • In Cassazione non sono sindacabili, salvo vizi motivazionali specifici, le questioni di fatto già esaminate e motivate dai giudici di merito: censure generiche o mera riproposizione dei fatti di merito sono inammissibili
  • Per le persone giuridiche la titolarità del potere di querela spetta agli organi apicali; l'organizzazione interna e i tempi decisionali della società possono incidere sulla valutazione della tempestività

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