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Sentenza

Sentenza del 14/09/2017 n. 687 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Normativa tributaria di uno Stato membro - Imposta sulle società - Credito d'imposta - Fondo pensionistico - Diniego al beneficio del credito d'imposta ad azionisti non assoggettati all'imposta sui redditi da investimento per dividendi da redditi esteri - Interpretazione sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774) - Credito d'imposta illegittimamente trattenuto - Mezzi di ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I Trustees avevano percepito dividendi qualificati come "foreign income dividends" (FID), distribuiti da società residenti nel Regno Unito e derivanti da utili di origine estera. La normativa britannica negava agli azionisti FID il credito d'imposta previsto per i dividendi derivanti da utili di origine nazionale. Tale esclusione operava anche nei confronti dei fondi pensione esenti dall'imposta sui redditi da dividendi, impedendo loro di ottenere il pagamento in contanti del credito. I Trustees sostenevano che questa disparità di trattamento violasse l'articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali e chiedevano l'individuazione di un rimedio effettivo per recuperare il beneficio fiscale negato.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 63 TFUE conferisce direttamente diritti agli azionisti beneficiari di dividendi FID, anche quando siano residenti nello stesso Stato della società distributrice e non siano soggetti all'imposta sui redditi da dividendi. La normativa che negava loro il credito d'imposta doveva essere disapplicata. Il diritto nazionale doveva assicurare un mezzo di ricorso effettivo per ottenere il pagamento del credito d'imposta indebitamente trattenuto, secondo modalità non meno favorevoli rispetto a quelle applicabili a ricorsi analoghi interni e idonee a garantire la piena tutela del diritto dell'Unione. Né l'esenzione fiscale dei Trustees, né l'assenza dei presupposti per la responsabilità extracontrattuale dello Stato verso la società distributrice, né l'eventuale aumento dei dividendi da parte della società potevano escludere o ridurre tale diritto. La decisione finale sulle modalità concrete e sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 63 TFUE

    Libera circolazione dei capitali

    Vieta restrizioni fiscali ai movimenti di capitali e attribuisce direttamente agli azionisti il diritto a un trattamento fiscale non discriminatorio tra dividendi di origine estera e dividendi di origine nazionale.

  • Articoli 49 e 63 TFUE

    La libertà di stabilimento riguarda partecipazioni idonee a conferire un'influenza decisiva sulla società; per partecipazioni meramente finanziarie e inferiori alle soglie rilevanti, come quelle dei Trustees, trova applicazione l'articolo 63 TFUE.

  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

    Principio di leale cooperazione

    Impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione.

  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

    Richiede agli Stati membri di predisporre i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

  • Articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; le procedure nazionali devono rendere concretamente esercitabili i diritti derivanti dall'articolo 63 TFUE.

  • Articoli 246C e 246D dell'Income and Corporation Taxes Act 1988

    L'articolo 246C escludeva il credito d'imposta per i dividendi FID, mentre l'articolo 246D attribuiva un trattamento equivalente solo agli azionisti soggetti all'imposta, non ai fondi pensione esenti. Questa differenza è stata ritenuta incompatibile con l'articolo 63 TFUE.

  • Articolo 231 dell'Income and Corporation Taxes Act 1988

    Prevedeva il credito d'imposta sui dividendi e, quando il credito eccedeva l'imposta dovuta, il relativo pagamento in contanti; tale meccanismo doveva essere reso accessibile anche agli azionisti FID aventi diritto in base al diritto dell'Unione.

  • Principi di equivalenza ed effettività

    Le modalità processuali nazionali per far valere diritti derivanti dal diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili a ricorsi analoghi interni e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

  • Sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04

    Ha già accertato l'incompatibilità del regime FID britannico con la libera circolazione dei capitali quando negava agli azionisti il credito d'imposta riconosciuto per dividendi di origine nazionale.

  • Sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93

    I requisiti per la responsabilità extracontrattuale dello Stato verso la società distributrice sono distinti e indipendenti dai diritti direttamente spettanti agli azionisti in forza dell'articolo 63 TFUE.

Massime di principio

  • Una normativa fiscale nazionale viola la libera circolazione dei capitali quando tratta meno favorevolmente dividendi collegati a utili esteri rispetto a dividendi equivalenti di origine nazionale, anche se l'investitore è un soggetto esente dall'imposta.
  • Il diritto dell'Unione può essere invocato direttamente dall'azionista per ottenere la disapplicazione della norma nazionale incompatibile, senza dover necessariamente agire tramite la società che ha distribuito i dividendi.
  • Quando un beneficio fiscale è stato negato in violazione del diritto dell'Unione, il rimedio può consistere nel pagamento diretto dell'importo corrispondente, anche se il contribuente non aveva versato alcuna imposta: rileva il ripristino della parità di trattamento.
  • L'ordinamento nazionale deve offrire un rimedio effettivo, accessibile e non meno favorevole rispetto a rimedi interni analoghi; il giudice nazionale deve scegliere o adattare lo strumento processuale idoneo.
  • Eventuali compensazioni private, come un aumento dei dividendi disposto dalla società, non sostituiscono automaticamente il credito fiscale dovuto dall'amministrazione e non eliminano il diritto dell'azionista al rimedio previsto dal diritto dell'Unione.
  • La responsabilità dello Stato verso la società per danni da violazione del diritto dell'Unione è una questione distinta dal diritto dell'azionista a ottenere il beneficio fiscale direttamente riconosciuto dal Trattato.

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