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Sentenza

Sentenza del 14/09/2017 n. 3617 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Verifiche fiscali - Accessi, ispezioni e verifiche.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha invocato le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, in particolare il termine di sessanta giorni decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, sostenendo che l'atto impositivo non avrebbe dovuto essere emesso prima della scadenza di tale termine. La questione riguardava però un accertamento svolto "a tavolino", senza accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all'attività commerciale, industriale, agricola, artistica o professionale.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata respinta. La disciplina dell'art. 12, comma 7, si applica esclusivamente quando vi siano accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali dell'attività e sia stato rilasciato un processo verbale di chiusura delle operazioni. Non si applica, invece, agli accertamenti effettuati presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulla base di documenti e dati già disponibili, senza attività ispettive nei locali del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    "Il contribuente sottoposto a verifiche fiscali ha facoltà di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori"; il termine decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    La norma tutela il contribuente sottoposto ad attività ispettive svolte mediante accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio dell'attività. Il termine dilatorio di sessanta giorni presuppone quindi l'esistenza di un processo verbale di chiusura delle operazioni e non opera per i controlli meramente documentali o svolti a tavolino.

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, opera quando l'Amministrazione abbia effettuato un'attività istruttoria invasiva nei locali del contribuente, conclusa con un processo verbale di chiusura.
  • Un accertamento svolto a tavolino, basato su dichiarazioni, banche dati, documentazione o informazioni già disponibili, non attiva automaticamente le garanzie procedimentali previste per le verifiche fiscali nei locali.
  • Per invocare la violazione del termine dilatorio occorre dimostrare sia l'effettivo accesso o controllo nei locali dell'attività sia il rilascio di un processo verbale di chiusura delle operazioni.
  • La mera richiesta di documenti o chiarimenti, se non accompagnata da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività, non equivale necessariamente a una verifica fiscale ai fini dell'art. 12, comma 7.
  • In situazioni analoghe è quindi essenziale distinguere tra controllo documentale o a tavolino e verifica in loco, verificando anche la presenza e la data di consegna del processo verbale di chiusura.

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