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Sentenza

Sentenza del 14/09/2017 n. 1266 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Reddito d'impresa - Transfer pricing. (Art. 110, comma 7, TUIR )

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal solo estratto non è possibile ricostruire il dispositivo della sentenza, né sapere se il ricorso sia stato accolto o respinto. È tuttavia enunciato il principio secondo cui, nelle controversie di transfer pricing, la valutazione del prezzo di libera concorrenza deve essere effettuata con un approccio complessivo e non può fondarsi necessariamente sull’individuazione di un unico prezzo corretto tramite un solo metodo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento infragruppo ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR. Il principio richiamato è che il prezzo di libera concorrenza non è necessariamente determinabile mediante un unico valore puntuale o attraverso l’applicazione automatica di un solo metodo di transfer pricing. Occorre invece considerare una pluralità di fattori e, ove necessario, una gamma di valori accettabili, valutando le caratteristiche concrete dell’operazione, la comparabilità dei dati e l’affidabilità dei metodi applicati.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, TUIR

    La norma disciplina il principio di libera concorrenza nelle operazioni tra imprese associate, imponendo di valutare i corrispettivi secondo condizioni comparabili a quelle che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti.

  • Linee Guida OCSE sul transfer pricing, edizione 2010, paragrafo 4.8

    Poiché la fissazione di un prezzo di trasferimento non è una scienza esatta, non sarà sempre possibile determinare un unico prezzo di libera concorrenza corretto; invece, come è indicato nel capitolo III, bisognerà a volte valutare il prezzo corretto rispetto a una gamma di cifre accettabili.

    La determinazione del prezzo di libera concorrenza può condurre a un intervallo di valori attendibili, anziché a un unico risultato matematico. La scelta del metodo deve dipendere dalle caratteristiche dell’operazione e dalla qualità dei dati disponibili, senza applicazioni meccaniche o isolate.

Massime di principio

  • Nel transfer pricing non è sempre necessario individuare un unico prezzo puntuale: può essere sufficiente dimostrare che il prezzo applicato rientra in un intervallo di libera concorrenza attendibile.
  • L’Amministrazione finanziaria e il contribuente devono valutare complessivamente funzioni svolte, rischi assunti, caratteristiche dei beni o servizi, condizioni contrattuali e dati comparabili.
  • L’applicazione di un solo metodo di transfer pricing non è automaticamente decisiva: il metodo deve essere coerente con la natura dell’operazione e adeguatamente motivato.
  • Una rettifica fondata su un unico valore, senza considerare l’eventuale intervallo di valori accettabili o l’affidabilità dei comparabili, può risultare debole se non adeguatamente giustificata.
  • La corretta interpretazione dipende comunque dal contenuto integrale della sentenza, dagli elementi probatori e dal dispositivo, che non sono presenti nell’estratto fornito.

Testo integrale

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