Sentenza del 14/09/2017 n. 41796 - Corte di Cassazione
Sanzioni penali - Bancarotta fraudolenta per dissipazione - collegamento alla sola consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e bancarotta semplice documentale. In particolare, sosteneva che l'esecuzione di lavori sottocosto o in perdita e la risoluzione di alcuni contratti d'appalto non dimostrassero, da sole, una dissipazione fraudolenta del patrimonio sociale. Denunciava inoltre carenze motivazionali nella valutazione delle prove, delle giustificazioni fornite dalla difesa, dell'elemento soggettivo della bancarotta semplice e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla bancarotta fraudolenta per dissipazione, annullando la sentenza impugnata e rinviando il procedimento a un'altra Sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo esame. Ha ritenuto insufficiente la motivazione dei giudici di merito, che avevano desunto la dissipazione dalla natura economicamente improficua di alcune operazioni senza dimostrare né la loro assoluta incoerenza rispetto agli interessi dell'impresa né la consapevole destinazione delle risorse a finalità estranee all'attività aziendale. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile quanto alla bancarotta semplice documentale: l'irregolare e incompleta tenuta delle scritture contabili, anche se dovuta a negligenza o ignoranza, è stata ritenuta sufficiente a integrare il reato. Le statuizioni relative a tale reato sono quindi divenute irrevocabili; la questione della pena è rimasta assorbita e dovrà essere rivalutata in relazione all'esito del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 1
Bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione
La dissipazione non coincide con la mera perdita economica o con l'esecuzione di operazioni aleatorie, imprudenti o improficue. Occorrono l'assoluta incoerenza delle operazioni rispetto alle esigenze e alle strategie dell'impresa e la consapevolezza di diminuire il patrimonio sociale per finalità del tutto estranee agli interessi aziendali.
Legge fallimentare, art. 217, comma 2
Bancarotta semplice documentale
Il reato può configurarsi per la mancata, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge. L'elemento soggettivo può consistere sia nel dolo sia nella colpa, anche nella forma della semplice negligenza o ignoranza, e non è necessario dimostrare un concreto danno ai creditori.
Legge fallimentare, art. 219, comma 2, n. 1
Aggravante del danno di rilevante gravità
La valutazione dell'aggravante e del trattamento sanzionatorio dipende dalla previa e completa ricostruzione delle condotte di bancarotta effettivamente sussistenti.
Codice civile, art. 2217
Contenuto del libro degli inventari
Impone l'annotazione della consistenza analitica delle rimanenze e delle immobilizzazioni; l'omissione di tali dati può integrare l'irregolare tenuta delle scritture rilevante ai fini della bancarotta semplice documentale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 15
Scritture contabili obbligatorie
Il mancato rispetto degli obblighi contabili e delle modalità di tenuta delle scritture costituisce elemento rilevante per accertare la bancarotta semplice documentale.
Codice penale, artt. 42 e 43
Elemento soggettivo del reato
Sono stati richiamati dalla difesa per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo; la Cassazione ha distinto il dolo richiesto per la dissipazione fraudolenta dalla colpa sufficiente per la bancarotta semplice documentale.
Codice di procedura penale, artt. 192, 530, 546
Valutazione della prova e motivazione della sentenza
La motivazione deve spiegare in modo concreto e completo il collegamento tra le prove acquisite, le operazioni contestate, l'incoerenza rispetto agli interessi aziendali e la consapevolezza dell'imputato.
Massime di principio
- Una gestione imprenditoriale in perdita, imprudente o economicamente fallimentare non integra automaticamente la bancarotta fraudolenta per dissipazione: occorre provare che le operazioni fossero assolutamente incoerenti con gli interessi dell'impresa.
- Per la dissipazione fraudolenta deve emergere anche l'elemento soggettivo: la consapevolezza di impoverire il patrimonio sociale per scopi estranei all'attività aziendale. Non è sufficiente dimostrare un errore gestionale o una scelta imprenditoriale rivelatasi negativa.
- La valutazione deve considerare il contesto complessivo dell'impresa, comprese le strategie aziendali, la situazione di crisi, il rapporto tra costi e ricavi, la cronologia delle operazioni e le eventuali ragioni economiche addotte dall'amministratore.
- La motivazione giudiziale non può limitarsi a richiamare genericamente una consulenza contabile o qualificare le operazioni come irrazionali; deve indicare concretamente perché esse fossero estranee o incompatibili con gli interessi sociali.
- La bancarotta semplice documentale ha natura di reato di mera condotta: l'irregolare o incompleta tenuta dei libri contabili può essere sufficiente anche senza prova di un danno concreto ai creditori e anche quando l'omissione derivi da negligenza.
- La possibilità di ricostruire in parte l'attività dell'impresa attraverso documenti o consulenze non esclude necessariamente la bancarotta semplice documentale se le scritture obbligatorie risultano comunque incomplete o irregolari.
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