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Sentenza

Sentenza del 14/09/2017 n. 2519 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Compensazione delle spese - Omesso ricorso alla preventiva istanza di autotutela da parte del contribuente vittorioso - Rilanza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite disposta nonostante il contribuente non avesse previamente presentato un’istanza di sgravio in autotutela. Il contribuente sosteneva che tale omissione non potesse giustificare la compensazione delle spese, poiché l’autotutela costituisce una facoltà e non un obbligo o un onere processuale.

La decisione

La compensazione delle spese è stata ritenuta priva di adeguata giustificazione. La possibilità di chiedere all’amministrazione lo sgravio in autotutela è una mera facoltà del contribuente; pertanto, il mancato esperimento di tale iniziativa non integra una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio della soccombenza e a giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese di lite. Il contribuente vittorioso ha quindi diritto, in linea generale, alla rifusione delle spese.

Norme richiamate

  • Principio della soccombenza nelle spese di lite

    La parte soccombente deve normalmente rimborsare le spese alla parte vittoriosa; la compensazione costituisce un’eccezione, ammissibile solo in presenza di specifiche ragioni previste dalla legge e adeguatamente motivate.

  • Disciplina della compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni

    La compensazione, anche parziale, richiede ragioni realmente gravi ed eccezionali. Il semplice mancato ricorso preventivo all’autotutela da parte del contribuente non soddisfa tale requisito.

  • Autotutela tributaria

    L’istanza di sgravio o annullamento in autotutela è una facoltà del contribuente e non un onere necessario per poter proporre ricorso o per ottenere, in caso di vittoria, la condanna dell’ente impositore alle spese.

Massime di principio

  • Il contribuente non è obbligato a presentare previamente un’istanza di autotutela per poter contestare giudizialmente un atto tributario.
  • L’omesso ricorso all’autotutela, da solo, non giustifica la compensazione delle spese quando il contribuente risulta vittorioso.
  • La compensazione delle spese è derogatoria rispetto al principio della soccombenza e deve essere sorretta da una motivazione concreta, specifica e riferita a circostanze realmente gravi ed eccezionali.
  • La mancata attivazione di strumenti amministrativi facoltativi non può essere automaticamente valorizzata contro la parte privata vittoriosa, salvo ulteriori circostanze idonee a giustificare la deroga.

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