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Sentenza

Sentenza del 14/09/2017 n. 682 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Articoli 49 TFUE, 54 TFUE, 56 TFUE e 63 TFUE - Libera prestazione dei servizi -Libera circolazione dei capitali - "Trust" - "Trustees" - Altre persone giuridiche - Imposta sugli utili - Beni a titolo di trust - Imposta per trasferimento in altro Stato membro del luogo di residenza fiscale degli amministratori fiduciari - Determinazione dell'importo del prelievo al momento di tale trasferimento - Assolvimento immediato dell'imposta - Giustificazione - Proporzionalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I trustees contestavano la compatibilità con la libertà di stabilimento della normativa britannica, in particolare l’articolo 80 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992 (TCGA). La norma considerava realizzati, immediatamente prima del trasferimento della residenza della maggioranza dei trustees in un altro Stato membro, gli utili non realizzati relativi ai beni del trust e imponeva il pagamento immediato dell’imposta sulle relative plusvalenze. Secondo i ricorrenti, l’imposizione immediata costituiva una restrizione sproporzionata alla libertà di stabilimento, poiché non consentiva né il differimento né il pagamento rateale dell’imposta e non teneva conto delle eventuali minusvalenze successive.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che un trust qualificato dal diritto nazionale come organismo unitario e permanente, distinto dai singoli trustees, può rientrare nella libertà di stabilimento quando esercita un’attività economica effettiva. Il trasferimento della sede amministrativa del trust in un altro Stato membro può legittimamente determinare la quantificazione dell’imposta sugli utili non realizzati maturati nello Stato d’origine, al fine di preservare l’equilibrata ripartizione del potere impositivo. Tuttavia, l’imposizione immediata, senza alcuna possibilità di differire il pagamento, eccede quanto necessario. Pertanto, la normativa britannica è stata ritenuta incompatibile con la libertà di stabilimento nella parte in cui non consentiva il pagamento differito dell’imposta. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articoli 49 e 54 TFUE

    Libertà di stabilimento e equiparazione delle società e delle altre persone giuridiche alle persone fisiche ai fini di tale libertà.

    La libertà di stabilimento può applicarsi anche a un trust privo di personalità giuridica autonoma, qualora il diritto nazionale gli riconosca diritti e obblighi propri, gli consenta di agire come organismo unitario e lo stesso eserciti un’attività economica effettiva.

  • Articoli 56 e 63 TFUE

    Libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali.

    Le questioni sono state sollevate anche con riferimento a tali libertà, ma la Corte ha risolto la controversia sulla base della libertà di stabilimento.

  • Taxation of Chargeable Gains Act 1992, articolo 69

    I trustees devono essere trattati come un unico e permanente organismo di persone, distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i trustees.

    La norma consente di considerare il trust, ai fini fiscali, come un ente unitario la cui residenza dipende dalla localizzazione della gestione generale e dalla residenza della maggioranza dei trustees.

  • Taxation of Chargeable Gains Act 1992, articolo 80

    Si considera che i trustees abbiano ceduto e immediatamente riacquistato i beni del trust al loro valore di mercato quando cessano di essere domiciliati o abitualmente residenti nel Regno Unito.

    La disposizione realizza una tassazione all’uscita degli utili non realizzati, ma è incompatibile con la libertà di stabilimento se impone il pagamento immediato senza offrire la possibilità di differire l’imposta.

  • Taxation of Chargeable Gains Act 1992, articoli 87 e 91

    Gli utili dei trustees non residenti possono essere attribuiti ai beneficiari residenti in relazione ai versamenti in conto capitale, con possibile aumento dell’imposta in caso di differimento.

    La tassazione futura dei beneficiari non garantisce sufficientemente la conservazione del potere impositivo dello Stato d’origine, poiché dipende da eventi futuri e dal comportamento discrezionale di trustees e beneficiari.

Massime di principio

  • Uno Stato membro può tassare gli utili non realizzati maturati sul proprio territorio prima del trasferimento all’estero della sede o della residenza fiscale di un ente, per preservare la ripartizione del potere impositivo.
  • La tassazione all’uscita deve essere proporzionata: la quantificazione dell’imposta al momento del trasferimento può essere ammessa, ma il pagamento immediato deve normalmente essere accompagnato dalla possibilità di differimento o di pagamento rateale.
  • Una normativa che impone il pagamento immediato dell’imposta senza alternative meno restrittive può violare la libertà di stabilimento, anche quando l’obiettivo fiscale perseguito è legittimo.
  • La successiva diminuzione di valore dei beni dopo il trasferimento non deve necessariamente essere considerata dallo Stato d’origine quando l’imposta è stata correttamente determinata sugli incrementi maturati prima del trasferimento.
  • Per stabilire se un trust possa invocare la libertà di stabilimento occorre verificare il diritto nazionale applicabile, la sua autonomia funzionale, l’esistenza di diritti e obblighi propri e lo svolgimento di un’attività economica effettiva.

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