Cassazione Penale, Sentenza n. 21917/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova (e, in sostanza, la detenzione domiciliare) per l'espiazione di una pena di 3 anni, 9 mesi e 20 giorni risultante da cumulo di nove condanne per reati commessi tra il 2012 e il 2019, tra cui truffe, reati contro la fede pubblica e violazioni finanziarie. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza motivando con la plurirecidiva condotta del Cuzzolin, l'assenza di iniziative risarcitorie verso le vittime, pendenze debitorie per omissioni contributive e l'inidoneità dell'attività lavorativa prospettata (la ditta Car Motors) — ritenuta coinvolta in molteplici condotte criminose. In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: i primi due contestavano un travisamento dei fatti documentali circa l'operatività temporale della Car Motors (sosteneva che l'impresa fosse operativa sin dalla costituzione nel 2016 e non dal giugno 2025 come ritenuto dal Tribunale) e il terzo censurava la ritenuta inidoneità dell'attività lavorativa, richiamando elementi positivi quali nuova sede, due dipendenti, locazione di capannone e rateizzazione dei debiti con enti pubblici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non incidessero sul nucleo decisivo della valutazione (erano non decisivi rispetto alla complessiva prognosi negativa) e che il terzo motivo fosse manifestamente infondato e meramente rivalutativo. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui mancavano elementi positivi sufficienti a formulare una prognosi favorevole: pluralità di reati commessi in ampio arco temporale, precedenti specifici, assenza di iniziative risarcitorie, debiti previdenziali e l'inidoneità dell'attività proposta, anche perché la ditta era stata già coinvolta in manifestazioni criminali connesse all'attività di vendita di automobili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza di legittimità (principi in tema di ammissione a misure alternative)
Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214; Sez. 1, n. 20478 del 12/02/2013, Siddique, Rv. 256078; Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, Sent. n. 7873 del 18/12/2023 (dep. 2024), Tomaselli, Rv. 285855; Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, Rv. 237740; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606
La giurisprudenza richiede, per l'ammissione a misure alternative quali l'affidamento in prova, non soltanto l'assenza di elementi negativi ma l'esistenza di elementi positivi e concreti che consentano una prognosi favorevole sulla rieducazione e sulla prevenzione della recidiva; tali elementi devono risultare dall'osservazione penitenziaria se la richiesta è proposta in stato di detenzione, o dal comportamento in libertà se proposta prima dell'esecuzione della pena. L'ingiustificata indisponibilità a iniziative rieducative o la mancanza di atti risarcitori sono elementi negativi valutabili ai fini del diniego.
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova dalla detenzione è necessario dimostrare elementi positivi concreti e decisivi che rendano probabile la rieducazione: semplice assenza di rilievi non basta.
- La valutazione del giudice si basa su una prognosi sulla probabilità di recidiva: rilevano precedenti specifici, la persistenza di condotte criminose e il comportamento successivo ai fatti.
- L'attività lavorativa proposta deve essere effettivamente idonea e non collegata ad attività o imprese coinvolte in condotte criminali; la mera esistenza formale dell'impresa o la presentazione di nuovi locali o dipendenti può non essere sufficiente se permangono elementi negativi concreti.
- L'assenza di iniziative risarcitorie verso le vittime e la presenza di debiti previdenziali o fiscali sono fattori negativi che possono ostare all'ammissione alle misure alternative.
- In caso di contestazione documentale (es. date di operatività dell'impresa), il ricorrente deve dimostrare che la rettifica incide in modo decisivo sulla motivazione: se l'errore è non decisivo rispetto alla prognosi generale, la censura sarà inammissibile.
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