Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14229/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente e concessionaria)

La controversia

La società ricorrente presentò il 25 febbraio 2011 domanda di concessione per derivare acqua a fini idroelettrici da un tratto di corso d’acqua già interessato dalla concessione della società cooperativa resistente, che aveva chiesto il rinnovo il 29 luglio 2010, con scadenza al 4 marzo 2011. Il 25 marzo 2011 l’Assessore provinciale dichiarò inammissibile la domanda della ricorrente perché contraria al buon regime del corpo idrico. Il 12 luglio 2011 fu rinnovata la concessione alla società cooperativa. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, riuniti i ricorsi contro entrambi i provvedimenti, li rigettò con sentenza n. 161 depositata il 19 settembre 2018. La ricorrente propose due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo dedusse, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione della L.P. Bolzano n. 7 del 2005, della disciplina statale sulle derivazioni d’acqua e della direttiva 2006/123/CE e dei principi di concorrenza, trasparenza e libertà di stabilimento: contestò che non fosse stata applicata la norma provinciale che, a pena d’inammissibilità, richiedeva di allegare alla domanda il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli impianti. Contestò inoltre il rinnovo in favore della cooperativa e lamentò la mancata comparazione delle domande. Con il secondo motivo dedusse violazione della L.P. n. 7 del 2005 e dell’art. 16 del Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche, sostenendo che, in assenza della documentazione sulla disponibilità delle aree, la domanda di rinnovo della cooperativa non fosse ammissibile e non potesse quindi rendere incompatibile la propria domanda.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la L.P. Bolzano n. 2 del 2015, sopravvenuta, avesse reso superfluo il requisito di allegazione della disponibilità delle aree, poiché le infrastrutture indispensabili per gli impianti idroelettrici sono considerate di interesse pubblico, urgenti e indifferibili e le aree necessarie possono essere acquisite mediante espropriazione o imposizione di servitù. La disciplina transitoria si applica anche alle procedure dichiarate inammissibili e non pubblicate, quando ne sia derivato un contenzioso ancora pendente. La Corte ha giudicato inammissibili le censure fondate sui principi dell’Unione in materia di concorrenza e non discriminazione, perché la domanda della ricorrente era stata dichiarata inammissibile e non era stata presentata tempestivamente come domanda concorrente; mancava quindi una comparazione tra istanze e l’interesse a dolersi della sua omissione. Il secondo motivo è stato rigettato per le stesse ragioni relative al superamento del requisito documentale. La ricorrente è stata condannata a rimborsare a ciascun controricorrente euro 4.000 per compensi, oltre spese generali del 15%, accessori di legge ed euro 200 per esborsi; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 1

    la L.P. 26 gennaio 2015, n. 2, art. 1, comma 1, ha stabilito che le infrastrutture indispensabili per l’esercizio di una centrale idroelettrica (elencate nel successivo comma 2) sono considerate di interesse pubblico, urgenti e indifferibili

    Le infrastrutture indispensabili per l’esercizio di una centrale idroelettrica sono qualificate dalla legge provinciale come opere di interesse pubblico, urgenti e indifferibili.

  • L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 11

    il successivo art. 11 della medesima legge prevede che l’aggiudicatario della concessione per la derivazione delle acque a scopo idroelettrico, in caso di mancato accordo con il proprietario dei fondi interessati, può chiedere all’Ufficio pubblico competente l’adozione dei provvedimenti di espropriazione o di imposizione di servitù occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture

    In mancanza di accordo con il proprietario, il concessionario può richiedere l’espropriazione o l’imposizione delle servitù necessarie alle infrastrutture; perciò la disponibilità bonaria preventiva delle aree non è condizione indispensabile per la domanda.

  • L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 34, commi 2 e 3

    la norma transitoria di cui all’art. 34, comma 3, secondo cui le disposizioni introdotte dalla L.P. n. 2 del 2015, si applicano (retroattivamente) “alle domande di concessione per piccole e medie derivazioni ancora pendenti e non ancora pubblicate ” (mentre l’avvenuta pubblicazione della domande preclude l’applicazione dello ius superveniens ex art. 34, comma 2) deve essere interpretata, in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), nel senso che la nuova normativa si applica non solo ai procedimenti amministrativi pendenti e non ancora pervenuti alla fase della “pubblicazione”, ma anche alle procedure amministrative comunque non pervenute alla fase della pubblicazione perchè concluse con la declaratoria di inammissibilità della domanda e conseguente istaurazione del contenzioso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 2 del 2015.

    La nuova disciplina provinciale si applica anche alle domande dichiarate inammissibili e non giunte alla pubblicazione, se il relativo contenzioso giurisdizionale era pendente al momento dell’entrata in vigore della legge; la pubblicazione dell’istanza, invece, esclude l’applicazione dello ius superveniens secondo la previsione richiamata.

  • L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 36, comma 1, lett. b)

    la previsione della possibilità di acquisizione coattiva delle aree necessarie per l’esercizio della centrale idroelettrica ha reso superfluo il previgente della L.P. n. 7 del 2005, art. 3 comma 5, che prevedeva l’inammissibilità della domanda in assenza di titoli comprovanti la disponibilità delle aree (di proprietà di terzi) interessate dalla realizzazione delle infrastrutture, disposizione che pertanto è stata abrogata dall’art. 36, comma 1, lett. b) della Legge citata

    L’introduzione della possibilità di acquisire coattivamente le aree ha determinato l’abrogazione del requisito che imponeva di comprovare già con la domanda la disponibilità delle aree di terzi.

  • L.P. Bolzano n. 7 del 2005, art. 3, comma 5

    la norma di cui alla L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 10, comma 1, sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo della concessione da parte di Azienda Elettrica, ha reso irrilevante la mancata allegazione alla domanda della documentazione comprovante la disponibilità delle aree interessate dalle opere relative alla derivazione idraulica e trasporto della energia elettrica, in quanto suscettibili di imposizione di servitù coattiva, come in effetti avvenuto nel caso in esame.

    Il requisito di allegare alla domanda i titoli comprovanti la disponibilità delle aree è divenuto irrilevante per effetto della disciplina sopravvenuta che consente l’imposizione coattiva delle servitù necessarie.

  • L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 10, comma 1

    la norma di cui alla L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 10, comma 1, sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo della concessione da parte di Azienda Elettrica, ha reso irrilevante la mancata allegazione alla domanda della documentazione comprovante la disponibilità delle aree interessate dalle opere relative alla derivazione idraulica e trasporto della energia elettrica, in quanto suscettibili di imposizione di servitù coattiva, come in effetti avvenuto nel caso in esame.

    La disciplina sopravvenuta sulle infrastrutture idroelettriche rende irrilevante la mancata prova preventiva della disponibilità delle aree, se le stesse sono assoggettabili a servitù coattiva.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    la norma transitoria di cui all’art. 34, comma 3, secondo cui le disposizioni introdotte dalla L.P. n. 2 del 2015, si applicano (retroattivamente) “alle domande di concessione per piccole e medie derivazioni ancora pendenti e non ancora pubblicate ” (mentre l’avvenuta pubblicazione della domande preclude l’applicazione dello ius superveniens ex art. 34, comma 2) deve essere interpretata, in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), nel senso che la nuova normativa si applica non solo ai procedimenti amministrativi pendenti e non ancora pervenuti alla fase della “pubblicazione”, ma anche alle procedure amministrative comunque non pervenute alla fase della pubblicazione perchè concluse con la declaratoria di inammissibilità della domanda e conseguente istaurazione del contenzioso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 2 del 2015.

    I principi di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa orientano l’interpretazione della norma transitoria nel senso di comprendere anche le procedure concluse con declaratoria d’inammissibilità, se il contenzioso conseguente è ancora pendente.

  • artt. 49, 56 e 106 TFUE

    Non è in contestazione che l’intervenuta declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione presentata da Maibach “ha precluso alla Provincia intimata di mettere in comparazione le due istanze de quibus appunto perchè mai furono concorrenti” (sentenza impugnata pagg. 8/9), essendo stato accertato in fatto che la ricorrente non ha mai esercitato la facoltà di presentare, nei termini di legge, una domanda in concorrenza con quella presentata da Aziende Elettriche; pertanto non sussiste alcun interesse da parte della ricorrente a dolersi di asserite violazione dei principi comunitari sulla libera concorrenza.

    La censura basata sui principi dell’Unione in materia di concorrenza non può essere utilmente proposta per lamentare l’omessa comparazione quando la domanda non era ammissibile e non era stata presentata nei termini come istanza concorrente; in tale situazione manca l’interesse a dolersi della mancata comparazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Non è in contestazione che l’intervenuta declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione presentata da Maibach “ha precluso alla Provincia intimata di mettere in comparazione le due istanze de quibus appunto perchè mai furono concorrenti” (sentenza impugnata pagg. 8/9), essendo stato accertato in fatto che la ricorrente non ha mai esercitato la facoltà di presentare, nei termini di legge, una domanda in concorrenza con quella presentata da Aziende Elettriche; pertanto non sussiste alcun interesse da parte della ricorrente a dolersi di asserite violazione dei principi comunitari sulla libera concorrenza.

    La Corte ha esaminato le censure di violazione o falsa applicazione di legge e ha dichiarato inammissibili quelle relative ai principi europei per difetto d’interesse, in ragione dell’accertata mancanza di domande concorrenti.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che qualifica come di interesse pubblico le infrastrutture indispensabili per gli impianti idroelettrici e consente l’espropriazione o l’imposizione di servitù sulle aree necessarie supera il requisito che imponeva di documentarne la disponibilità già al momento della domanda di concessione.
  • La norma transitoria che estende la nuova disciplina alle domande di concessione pendenti e non pubblicate comprende anche le domande dichiarate inammissibili e non pubblicate, quando il contenzioso giurisdizionale conseguente sia ancora pendente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
  • La comparazione tra domande di concessione presuppone che le istanze siano state presentate nei termini e possano qualificarsi come concorrenti; se una domanda è stata dichiarata inammissibile e non è stata proposta tempestivamente come domanda concorrente, il richiedente non ha interesse a dolersi dell’omessa comparazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.