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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33895/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi deducono plurime censure rispetto alla sentenza di appello che aveva confermato (con alcune riduzioni/riqualificazioni) condanne per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, cessioni illecite, tentata estorsione e ricettazione. Le doglianze principali sono: errata qualificazione dei fatti come delitto associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (mancata "affectio societatis", ruolo occasionale o autonomo degli imputati, errata interpretazione di intercettazioni telefoniche); carenza o vizio di motivazione su questioni di fatto; omissione di motivazione sulla configurabilità di specifici reati-fine e sulle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); vizi nella determinazione della pena per continuazione (art. 81, comma 2 c.p.), con particolare rilievo nel caso di Manco per la mancata individuazione del reato "più grave" (ricettazione vs associazione) e per il rischio di violazione del divieto di bis in idem; critiche ai criteri adottati per la determinazione della pena (artt. 132-133 c.p.) e questioni procedurali di aspecificità dei motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati e inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Durante Metello, Francone Cosimo e Martello De Maria Salvatore; tali ricorrenti sono stati condannati a sostenere le spese del procedimento e ciascuno è stato condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Manco Antonio è stato parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto illegittima la determinazione della pena in quanto il giudice di appello aveva individuato erroneamente il reato "più grave" (dovendo essere considerata la ricettazione), e ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa al trattamento sanzionatorio nei confronti di Manco, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce; le restanti censure di Manco sono state respinte. In sintesi: rigetto/inammissibilità per i tre ricorrenti; parziale annullamento e rinvio solo per la quantificazione della pena nei confronti di Manco.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Disciplina il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama la nozione di stabile inserimento e "affectio societatis" per qualificare l'adesione, e considera le intercettazioni e la condotta continuativa come elementi valutabili dal giudice di merito per accertare l'intraneità

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5

    Norma sulla cessione e detenzione di stupefacenti (fatto di lieve entità); la Corte distingue tra riqualificazioni ai sensi del comma 5 e la denegata concessione delle attenuanti generiche

  • art. 81, comma 2 c.p.

    Regola l'aumento per il reato continuato: la Corte ricorda che come reato "più grave" deve essere considerato quello con pena edittale più severa in astratto; la sua errata individuazione comporta illegittimità nella determinazione complessiva della pena

  • art. 62-bis c.p.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede motivazione positiva e non è automatica in presenza di assenza di precedenti; il diniego va motivato

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Criteri e limiti per la determinazione della pena; la Corte verifica che il giudice di merito abbia indicato criteri logici per la quantificazione (anche se in termini sintetici)

  • artt. 56 e 629 c.p.

    Riferiti in relazione alla contestazione di tentata estorsione: la Corte valuta il contributo dell'imputato all'azione estorsiva e la rilevanza penale della partecipazione

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamata in tema di inammissibilità per motivi aspecifici: l'atto di impugnazione non può riproporre senza confronto le ragioni già esaminate e rigettate dal giudice del gravame

  • art. 4-bis ord. pen.

    MenInzione marginale: indica reati per i quali sono esclusi certi benefici penitenziari; rilevante nella valutazione dell'interesse a impugnare della parte nel caso di pena non determinata al minimo

Massime di principio

  • La qualificazione del reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990 richiede elementi di stabile inserimento, ruolo continuativo e "affectio societatis"; singole condotte o contatti occasionali possono non essere sufficienti ma il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare intercettazioni e fatti
  • Le intercettazioni telefoniche sono materia di fatto e la loro interpretazione compete al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • In caso di reato continuato (art. 81 c.p.) il "reato più grave" va individuato con riferimento alla pena edittale massima in astratto; un errore in tale individuazione può rendere illegittima la pena complessiva e imporre l'annullamento con rinvio
  • Il diniego delle attenuanti generiche deve essere motivato con elementi positivi che giustifichino la mancata concessione; semplice assenza di precedenti non basta per ottenere le attenuanti
  • Motivi di ricorso che ripropongono in modo non specifico censure già esaminate dal giudice di appello possono essere dichiarati aspecifici o inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Se la Corte di legittimità riscontra un vizio nella determinazione della pena (p.es. errata individuazione del reato più grave o pena illegale), la soluzione tipica è l'annullamento parziale con rinvio ad altra sezione per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio
  • La responsabilità per reati collegati (es. ricettazione) deve essere valutata anche alla luce del diverso regime sanzionatorio e delle conseguenze penitenziarie connesse alla qualificazione del reato; ciò può influire sull'applicabilità di benefici e sulla misura complessiva della pena

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