Cassazione Penale, Sentenza n. 33895/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi deducono plurime censure rispetto alla sentenza di appello che aveva confermato (con alcune riduzioni/riqualificazioni) condanne per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, cessioni illecite, tentata estorsione e ricettazione. Le doglianze principali sono: errata qualificazione dei fatti come delitto associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (mancata "affectio societatis", ruolo occasionale o autonomo degli imputati, errata interpretazione di intercettazioni telefoniche); carenza o vizio di motivazione su questioni di fatto; omissione di motivazione sulla configurabilità di specifici reati-fine e sulle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); vizi nella determinazione della pena per continuazione (art. 81, comma 2 c.p.), con particolare rilievo nel caso di Manco per la mancata individuazione del reato "più grave" (ricettazione vs associazione) e per il rischio di violazione del divieto di bis in idem; critiche ai criteri adottati per la determinazione della pena (artt. 132-133 c.p.) e questioni procedurali di aspecificità dei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati e inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Durante Metello, Francone Cosimo e Martello De Maria Salvatore; tali ricorrenti sono stati condannati a sostenere le spese del procedimento e ciascuno è stato condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Manco Antonio è stato parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto illegittima la determinazione della pena in quanto il giudice di appello aveva individuato erroneamente il reato "più grave" (dovendo essere considerata la ricettazione), e ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa al trattamento sanzionatorio nei confronti di Manco, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce; le restanti censure di Manco sono state respinte. In sintesi: rigetto/inammissibilità per i tre ricorrenti; parziale annullamento e rinvio solo per la quantificazione della pena nei confronti di Manco.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Disciplina il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama la nozione di stabile inserimento e "affectio societatis" per qualificare l'adesione, e considera le intercettazioni e la condotta continuativa come elementi valutabili dal giudice di merito per accertare l'intraneità
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5
Norma sulla cessione e detenzione di stupefacenti (fatto di lieve entità); la Corte distingue tra riqualificazioni ai sensi del comma 5 e la denegata concessione delle attenuanti generiche
art. 81, comma 2 c.p.
Regola l'aumento per il reato continuato: la Corte ricorda che come reato "più grave" deve essere considerato quello con pena edittale più severa in astratto; la sua errata individuazione comporta illegittimità nella determinazione complessiva della pena
art. 62-bis c.p.
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede motivazione positiva e non è automatica in presenza di assenza di precedenti; il diniego va motivato
artt. 132 e 133 c.p.
Criteri e limiti per la determinazione della pena; la Corte verifica che il giudice di merito abbia indicato criteri logici per la quantificazione (anche se in termini sintetici)
artt. 56 e 629 c.p.
Riferiti in relazione alla contestazione di tentata estorsione: la Corte valuta il contributo dell'imputato all'azione estorsiva e la rilevanza penale della partecipazione
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamata in tema di inammissibilità per motivi aspecifici: l'atto di impugnazione non può riproporre senza confronto le ragioni già esaminate e rigettate dal giudice del gravame
art. 4-bis ord. pen.
MenInzione marginale: indica reati per i quali sono esclusi certi benefici penitenziari; rilevante nella valutazione dell'interesse a impugnare della parte nel caso di pena non determinata al minimo
Massime di principio
- La qualificazione del reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990 richiede elementi di stabile inserimento, ruolo continuativo e "affectio societatis"; singole condotte o contatti occasionali possono non essere sufficienti ma il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare intercettazioni e fatti
- Le intercettazioni telefoniche sono materia di fatto e la loro interpretazione compete al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- In caso di reato continuato (art. 81 c.p.) il "reato più grave" va individuato con riferimento alla pena edittale massima in astratto; un errore in tale individuazione può rendere illegittima la pena complessiva e imporre l'annullamento con rinvio
- Il diniego delle attenuanti generiche deve essere motivato con elementi positivi che giustifichino la mancata concessione; semplice assenza di precedenti non basta per ottenere le attenuanti
- Motivi di ricorso che ripropongono in modo non specifico censure già esaminate dal giudice di appello possono essere dichiarati aspecifici o inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Se la Corte di legittimità riscontra un vizio nella determinazione della pena (p.es. errata individuazione del reato più grave o pena illegale), la soluzione tipica è l'annullamento parziale con rinvio ad altra sezione per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio
- La responsabilità per reati collegati (es. ricettazione) deve essere valutata anche alla luce del diverso regime sanzionatorio e delle conseguenze penitenziarie connesse alla qualificazione del reato; ciò può influire sull'applicabilità di benefici e sulla misura complessiva della pena
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