Cassazione Civile, Ordinanza n. 35774/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di quattro soci di una società in nome collettivo, con cui l'Ufficio aveva imputato a ciascuno maggiori redditi di partecipazione, sul presupposto di un maggior reddito societario non contabilizzato. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati accolti; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli avvisi ai soci, ritenendo che, essendo stato definitivamente annullato l'accertamento emesso nei confronti della società, venisse meno il presupposto della presunzione di distribuzione degli utili ai soci. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 5 del TUIR, sostenendo che l'annullamento dell'avviso emesso verso la società non comporta automaticamente la caducazione degli avvisi emessi verso i soci quando l'annullamento dell'atto societario sia avvenuto per ragioni meramente formali o di rito e non per l'insussistenza nel merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, trattandosi di cause connesse relative ai soci della stessa società e caratterizzate da identità di causa petendi, difese e decisioni di merito. Ha quindi accolto il motivo dell'Agenzia delle entrate, cassando le sentenze impugnate della CTR della Sicilia e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto che l'annullamento dell'accertamento societario era intervenuto per ragioni di rito, sicché si era formato soltanto un giudicato formale e non sostanziale, non idoneo a travolgere automaticamente gli avvisi di accertamento emessi ai soci.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
viene richiamato per escludere che un giudicato formato su un annullamento per vizi di rito precluda la pretesa tributaria verso i soci quando non sia stata accertata nel merito l'insussistenza dei maggiori ricavi.
art. 5 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917 del 1986)
è richiamato quale base della presunzione di imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci, ma la sua operatività presuppone la distinzione tra annullamento per ragioni di merito e annullamento per ragioni formali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380 bis c.p.c.
è citato solo per la fase camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- In tema di redditi di società di persone, l'annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società non determina automaticamente la caducazione degli avvisi notificati ai soci: occorre verificare il motivo dell'annullamento dell'atto presupposto.
- Se l'atto impositivo societario è stato annullato per vizi formali o di rito, si forma un giudicato meramente formale, che non fa stato nel merito sulla debenza del tributo e non impedisce l'accertamento nei confronti dei soci.
- La presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili presuppone un accertamento valido del maggior reddito societario; tuttavia la validità da considerare è quella sostanziale, non essendo sufficiente un semplice annullamento processuale dell'atto presupposto.
- Nel processo di legittimità, quando le cause relative alla società e ai soci sono state trattate separatamente ma presentano identità oggettiva e difensiva, la Corte può ricomporre il contraddittorio mediante riunione anziché disporre la rimessione al primo giudice.
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