Sentenza n. 885/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione del minore alla scuola primaria per l'anno scolastico 2025/2026, con contestuale inoltro della domanda a un altro istituto
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
La controversia
Il genitore ha impugnato il diniego di iscrizione del figlio, minore con handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, che aveva già frequentato la scuola dell'infanzia presso il medesimo istituto. È stato dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, poiché il diniego sarebbe stato formulato in termini apodittici e stereotipati. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di inclusività e non discriminazione, sul presupposto che il rifiuto fosse arbitrario e non adeguatamente giustificato. Con motivi aggiunti è stato contestato che l'amministrazione avesse applicato il mero criterio cronologico delle domande di iscrizione senza considerare la particolare condizione del minore e la necessità di garantire continuità al percorso educativo e terapeutico. L'istituto ha sostenuto che il diniego fosse conseguenza del raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, pari a 22 alunni, corrispondente a 20 iscrizioni aumentate del 10% di tolleranza, con conseguente trasferimento della domanda alla scuola indicata come seconda scelta. Nel corso del giudizio è stata altresì proposta domanda incidentale di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'istituto, in esecuzione della misura cautelare disposta con ordinanza n. 97 del 15 maggio 2025, aveva provveduto il 28 maggio 2025 a iscrivere il minore presso la scuola primaria della Fondazione. Tale iscrizione è stata ritenuta pienamente satisfattiva della posizione azionata, e la stessa parte ricorrente ha dichiarato in udienza l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha inoltre osservato che il criterio cronologico concretamente applicato risultava illegittimo per la mancata previa predeterminazione e pubblicizzazione e per il mancato rispetto delle peculiarità del caso, pur escludendo che esso fosse, in astratto e in generale, sorretto da finalità discriminatorie. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della controversia e del tempestivo adeguamento dell'istituto alla misura cautelare.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di handicap con connotazione di gravità costituisce una peculiarità personale rilevante nella valutazione della domanda di iscrizione e impone all'istituto, ove possibile, di adottare iniziative volte a garantire la prosecuzione del percorso scolastico ed educativo.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato invocato quale fondamento della domanda di condanna all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'integrale soddisfacimento della pretesa azionata.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale base della domanda incidentale di accesso agli atti proposta nel corso del giudizio.
l. 62/2000
È stata invocata dalla parte ricorrente a sostegno dei principi di inclusività e non discriminazione nell'accesso al servizio scolastico.
circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 47577 del 26 novembre 2024
non potesse assurgere a legittimo criterio prioritario o comunque preferenziale quello inerente alla data di invio delle domande di iscrizione
La data di invio della domanda non può costituire, di per sé, un criterio prioritario o preferenziale legittimo; la tempestività della domanda e la particolare condizione del minore devono essere valutate nel quadro delle iniziative organizzative necessarie a garantire, ove possibile, la continuità del percorso scolastico.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una misura pienamente satisfattiva della pretesa azionata, rendendo concretamente inutile la decisione sull'annullamento dell'atto impugnato.
- Nelle procedure di iscrizione scolastica, il criterio cronologico della presentazione delle domande non può essere utilizzato come criterio prioritario o preferenziale se non è previamente predeterminato e adeguatamente pubblicizzato; la sua applicazione concreta senza tali presupposti è illegittima.
- Nella valutazione delle domande di iscrizione di un minore con handicap con connotazione di gravità, l'istituto scolastico deve considerare la specifica condizione personale e, ove possibile, adottare misure organizzative idonee a garantire la continuità del percorso scolastico, educativo e terapeutico.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta peculiarità oggettive, l'atto impugnato risulta illegittimo soltanto nella sua concreta applicazione e l'amministrazione si adegua tempestivamente alla misura cautelare, assicurando il soddisfacimento della pretesa.
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