Ordinanza n. 304/2026 - Genova, Sezione 1
per l'accertamento anche in via provvisoria/cautelare, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ameglia in ordine alle diffide, del -OMISSIS-, con cui la ricorrente richiedeva al Comune di Ameglia di portare ad effettiva attuazione l’ordinanza -OMISSIS- (doc. 4) nonché l’ordine di sospensione rivolto a-OMISSIS-contenuto nella determina n. -OMISSIS-(doc. 5), esercitando i necessari poteri repressivi, ripristinatori e sanzionatori: - sia con rifermento alla incompleta ottemperanza all’ordinanza di demolizione -OMISSIS-; - sia con riferimento alla mancata interruzione delle attività di rimessaggio natanti e mezzi di lavoro sul piazzale esterno, imposte sia dall’ordinanza che dall’annullamento della SCIA; - sia con riferimento all’attività di manutenzione e riparazione motori e natanti interna al fabbricato, laddove essa richiedeva una SCIA, oltre a particolari autorizzazioni ambientali; nonché per l’accertamento, ex art. 31, comma 3, c.p.a. della fondatezza della predetta istanza e in particolare per l’accertamento e declaratoria dell’obbligo del Comune di Ameglia di portare ad effettiva attuazione l’ordinanza -OMISSIS- (doc. 4) nonché l’ordine di sospensione rivolto a-OMISSIS-contenuto nella determina n. -OMISSIS-(doc. 5) e, più in generale, di provvedere sulle diffide presentate dalla ricorrente nelle date del -OMISSIS-, adottando tutti gli atti necessari a dare esecuzione ai suddetti provvedimenti il prima possibile e comunque non oltre il termine che verrà concesso dall’Ecc.mo TAR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Ameglia sulle diffide volte a ottenere l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione, di un ordine di sospensione delle attività e dell'annullamento di una SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 31 c.p.a., chiedendo anche in via provvisoria e cautelare l'accertamento del silenzio-inadempimento del Comune di Ameglia sulle diffide con cui aveva sollecitato l'effettiva attuazione di un'ordinanza di demolizione e di un ordine di sospensione rivolto a una controinteressata. Lamentava, in particolare, l'incompleta ottemperanza all'ordinanza di demolizione; la mancata interruzione delle attività di rimessaggio di natanti e mezzi di lavoro sul piazzale esterno, vietate dall'ordinanza e dall'annullamento della SCIA; nonché lo svolgimento, all'interno del fabbricato, di attività di manutenzione e riparazione di motori e natanti asseritamente soggette a SCIA e a specifiche autorizzazioni ambientali. Domandava inoltre l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere sulle diffide e di adottare tutti gli atti repressivi, ripristinatori e sanzionatori necessari.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur lasciando impregiudicata la questione della compatibilità della tutela cautelare con il rito del silenzio, ha rilevato che il Comune aveva dimostrato di essersi più volte attivato per verificare il rispetto dei provvedimenti adottati nei confronti della controinteressata. Ha inoltre ritenuto non dimostrata la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un pregiudizio grave e irreparabile, anche considerando la prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La ricorrente lo ha invocato per chiedere l'accertamento del silenzio-inadempimento e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata dal TAR nella presente ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare promosso nell'ambito di un'azione avverso il silenzio, la concessione della misura presuppone comunque la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere ritenuto insussistente quando l'amministrazione abbia già documentato plurime attività di verifica e la trattazione del merito sia prossima.
- La domanda cautelare può essere respinta senza definire la questione preliminare della compatibilità della tutela cautelare con il rito del silenzio, quando manchi comunque la prova del pregiudizio grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4393/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4394/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4396/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4399/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4400/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4401/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →