Cassazione Civile, Ordinanza n. 25363/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
La Questura disponeva il trattenimento del cittadino straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, contestualmente alla notificazione della decisione della Commissione territoriale che aveva rigettato per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale. Il Giudice di pace convalidava la misura, ritenendo che, a seguito della decisione della Commissione, l’interessato avesse perso lo status di richiedente protezione internazionale e che il trattenimento fosse preordinato all’esecuzione del rimpatrio. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo denunciava la violazione delle regole sulla competenza, sostenendo che, non essendo ancora intervenuta una decisione definitiva sulla domanda di protezione, la convalida spettasse alla sezione specializzata del Tribunale competente ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e dell’art. 3, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 13 del 2017. Con il secondo denunciava la nullità e l’illegittimità del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, assumendo che, al momento della misura, il provvedimento recante l’obbligo di rimpatrio non fosse ancora eseguibile, poiché non era decorso il termine per impugnare la decisione della Commissione territoriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che la competenza alla convalida deve essere individuata in base al titolo giuridico concretamente posto a fondamento del trattenimento e non soltanto in base alla permanenza della qualità di richiedente protezione internazionale. Poiché il Questore aveva disposto la misura ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, quale misura preordinata all’esecuzione del rimpatrio conseguente alla decisione della Commissione territoriale, la competenza spettava al Giudice di pace. La Corte ha invece accolto il secondo motivo. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel caso di rigetto per manifesta infondatezza, l’obbligo di lasciare il territorio nazionale sorge soltanto alla scadenza del termine per impugnare la decisione, salvo le ipotesi previste dalla legge. Prima di tale momento il titolo recante l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio non è eseguibile. Nel caso concreto, la decisione era stata notificata il 31 luglio 2026, il trattenimento era stato disposto nella stessa data e la convalida era intervenuta il 3 agosto 2026, quando il termine per l’impugnazione non era ancora decorso. Il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto verificare non solo l’esistenza formale del titolo, ma anche la sua efficacia e concreta eseguibilità. Difettando tale presupposto sostanziale, il trattenimento era illegittimo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto di convalida, deciso la causa nel merito, non convalidato il trattenimento e dichiarato l’inefficacia ab origine della misura. Non vi è stata regolazione delle spese nel giudizio di cassazione, in applicazione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato per il cittadino straniero vittorioso contro un’Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri. La misura, quando adottata quale strumento preordinato all’esecuzione dell’allontanamento, presuppone l’esistenza di un titolo di rimpatrio concretamente eseguibile.
art. 6 d.lgs. n. 142/2015
Disciplina il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e il relativo controllo giurisdizionale da parte della sezione specializzata del Tribunale; non trova applicazione, quanto alla competenza, quando la misura sia stata concretamente adottata ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 per l’esecuzione del rimpatrio.
art. 3, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 13/2017
Individua la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea nelle ipotesi previste dalla legge.
art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008
La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis), b-ter) e b-quater, del presente articolo ... comporta, alla scadenza del termine per l’impugnazione, l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale ... L’attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa ...
Nel rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, l’obbligo di lasciare il territorio nazionale sorge soltanto alla scadenza del termine per impugnare. Prima di tale scadenza l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio non è suscettibile di esecuzione.
art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008
Coordina l’impugnazione della decisione sulla protezione internazionale con la possibilità di allontanamento, impedendo in via generale l’esecuzione prima della scadenza dei termini e, nei casi previsti, prima della decisione sull’istanza di autorizzazione a rimanere.
art. 360, comma 1, n. 2), c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione delle regole sulla competenza; il relativo motivo è stato rigettato.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale; il relativo motivo è stato accolto.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Prevede la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato mediante istanza rivolta al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Individua il giudice competente a liquidare il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche nel giudizio di cassazione.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
La condanna alle spese in favore dello Stato nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si applica alla soccombenza di un’Amministrazione statale nei confronti di una parte ammessa ex lege al patrocinio.
Massime di principio
- La competenza a convalidare il trattenimento dello straniero deve essere determinata in base al titolo giuridico concretamente posto a fondamento della misura restrittiva, e non esclusivamente in base alla permanenza dello status di richiedente protezione internazionale.
- La permanenza della qualità di richiedente protezione internazionale può rilevare ai fini della legittimità sostanziale del trattenimento e dell’eseguibilità dell’allontanamento, ma non determina necessariamente la competenza della sezione specializzata quando il trattenimento sia stato disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in funzione dell’esecuzione di un ordine di rimpatrio.
- Nel caso di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, l’obbligo di lasciare il territorio nazionale e l’efficacia esecutiva dell’attestazione dell’obbligo di rimpatrio sorgono soltanto alla scadenza del termine previsto per l’impugnazione, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge.
- Il giudice chiamato a convalidare il trattenimento deve verificare non soltanto l’esistenza formale del provvedimento amministrativo presupposto, ma anche la sua efficacia attuale e la concreta possibilità di esecuzione dell’allontanamento.
- È illegittimo il trattenimento preordinato all’esecuzione dell’allontanamento quando sia stato disposto prima che sia sorto l’obbligo di lasciare il territorio nazionale e prima che il titolo di rimpatrio sia divenuto concretamente eseguibile.
- La cassazione del provvedimento di convalida per mancanza di un presupposto giuridico indefettibile comporta il venir meno ab origine dell’efficacia del trattenimento; quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito e non convalidare la misura.
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