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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30657/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina pluriaggravata, deducendo: (i) violazione di legge per aver ritenuto configurabile il tentativo punibile ex art. 56 c.p., sostenendo che gli interventi delle forze dell'ordine erano avvenuti in una fase ancora preparatoria (richiamando anche l'art. 115 c.p. sull'irrilevanza degli atti preparatori); (ii) mancanza o incongruenza di motivazione sulla scelta della custodia cautelare in carcere, in violazione degli artt. 275 e 275-bis c.p.p., e in particolare dell'obbligo di indicare perché gli arresti domiciliari con controlli elettronici sarebbero stati inidonei, soprattutto in ragione di un precedente provvedimento dello stesso Tribunale che aveva concesso arresti domiciliari a un correo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Sul primo motivo, la Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui il tentativo può ricomprendere anche atti altrimenti considerabili preparatori quando, nelle circostanze concrete, emerge che l'agente ha ormai approntato definitivamente il piano criminoso e l'azione ha alta probabilità di raggiungere l'obiettivo programmato, salvo eventi imprevedibili estranei alla volontà del reo. Il Tribunale aveva motivatamente fatto riferimento a numerosi elementi (sopralluogo della villa, approntamento delle armi, reperimento dei mezzi, trasferimento di materiali, riunioni tra indagati) indicativi di una fase già esecutiva interrotta solo dall'intervento delle forze dell'ordine. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione ha natura assorbente e pregiudiziale e costituisce, di fatto, una pronuncia implicita anche sull'impossibilità di impiegare i dispositivi di controllo elettronico previsti dall'art. 275-bis c.p.p.; nel caso concreto il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rischio di reiterazione sulla base della personalità del cautelato, delle intercettazioni che lo collegavano a soggetti dediti a rapine e della sua precedente condanna. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; il provvedimento impugnato è divenuto esecutivo e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 56 nel senso che il tentativo può essere configurabile non solo con atti esecutivi tipici ma anche con atti che, pur qualificabili come preparatori, dimostrino che l'agente ha già approntato definitivamente il piano criminoso e l'azione abbia rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato

  • art. 115 cod. pen.

    L'art. 115, che distingue atti preparatori irrilevanti, non esclude la configurabilità del tentativo quando le circostanze dimostrino l'avvenuto passaggio ad una fase attuativa del piano criminoso

  • art. 275 cod. proc. pen. (commi 2, 2-bis e 3-bis)

    La Corte richiama l'obbligo motivazionale del giudice che dispone la custodia cautelare in carcere: occorre indicare le specifiche ragioni per cui gli arresti domiciliari con gli strumenti di controllo previsti sarebbero inidonei; tuttavia, quando il giudice esclude radicalmente l'idoneità del regime degli arresti domiciliari a contenere il pericolo, si ritiene assolto l'onere motivazionale anche rispetto all'esclusione dei controlli elettronici

  • art. 275-bis cod. proc. pen. (comma 1)

    I dispositivi di controllo elettronico sono "ordinariamente" connessi al regime degli arresti domiciliari; la mancata applicazione di tali misure richiede motivazione, ma una precisa e radicata esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari può giustificare implicitamente la non applicabilità dei controlli elettronici

  • art. 28 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi a seguito della decisione divenuta esecutiva; la Corte dispone che la cancelleria esegua gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La distinzione formale tra atti preparatori e atti esecutivi non è decisiva: rileva la valutazione concreta se l'agente abbia ormai approntato il piano criminoso e iniziato la sua attuazione con alta probabilità di successo, fatto che può integrare il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p.
  • Nel giudizio cautelare, il rischio di reiterazione criminosa può giustificare la custodia cautelare in carcere anche quando esistano misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico, purché il giudice motivi (anche implicitamente, quando esclude radicalmente l'idoneità del regime domiciliare) l'inidoneità di tali misure rispetto ai rischi concreti rilevati
  • La motivazione del provvedimento di custodia deve sempre ancorarsi a fatti concreti e circostanze specifiche (es. sopralluoghi, reperimento di armi o mezzi, organizzazione dettagliata, relazioni con soggetti criminali) che giustifichino la valutazione di pericolosità e la misura adottata
  • Se il giudice del riesame o il Tribunale ritengono che il regime domiciliare non possa efficacemente contenere il pericolo di reiterazione, non è sempre necessario enucleare separatamente l'inapplicabilità di ogni singolo dispositivo elettronico purché la valutazione sia chiara, coerente e fondata su elementi di fatto
  • In casi analoghi è strategico per la difesa contestare non solo la qualificazione degli atti come tentativo, ma anche proporre concrete misure alternative e fornire elementi che smentiscano la sussistenza del rischio di reiterazione (es. legami familiari, stabile occupazione, assenza di precedenti o prova di radicale cambiamento)

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