Corte di giustizia, Ordinanza C-362/24
Order of the Court of 2 October 2024. — MHCS v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency and development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-362/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto la richiesta di MHCS di far ammettere il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale in una controversia su un marchio UE. La Corte ha ritenuto che la domanda non dimostrasse, con il grado di precisione richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le censure sulla valutazione delle prove, sulla distinzione tra prove dirette e secondarie e sulla violazione della Carta sono state considerate troppo generiche. Il ricorso non è stato quindi autorizzato a procedere e MHCS è stata condannata alle proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata dimostrazione che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, con conseguente diniego di autorizzazione a procedere.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE potesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, in quanto avrebbe sollevato una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare: (i) se il Tribunale avesse correttamente applicato la giurisprudenza sulla valutazione globale delle prove dell’acquisto del carattere distintivo; (ii) se avesse erroneamente distinto tra prove dirette e prove secondarie; (iii) se avesse violato gli articoli 41 e 47 della Carta imponendo, di fatto, prove dirette per ciascuno Stato membro.
Principio di diritto
Un ricorso per cassazione contro una decisione del Tribunale in materia di EUIPO non è autorizzato a procedere se la domanda di ammissione si limita a contestare l’applicazione della giurisprudenza o a formulare doglianze generiche, senza dimostrare in modo chiaro, preciso e concreto quale questione di diritto, distinta dai motivi di ricorso, sia realmente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, l’invocazione astratta di una pretesa violazione della giurisprudenza, della Carta o di principi generali sulla prova non basta, se non vengono indicati con sufficiente dettaglio la contraddizione denunciata, la sua portata sistemica e la ragione per cui essa supererebbe il caso concreto. Conseguentemente, la Corte ha negato l’autorizzazione a procedere e ha condannato MHCS alle proprie spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: diniego di autorizzazione a procedere
L’ordinanza riguarda un ricorso per cassazione proposto da MHCS contro la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 marzo 2024, resa in una controversia di nullità di marchio tra Lidl Stiftung & Co. KG e MHCS. La Corte, nella formazione che decide se i ricorsi possano essere esaminati, ha verificato se il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Contesto fattuale e processuale
Il Tribunale aveva annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 agosto 2022, adottata nel procedimento di nullità tra Lidl Stiftung & Co. KG e MHCS. MHCS ha quindi proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, chiedendo anche che il ricorso fosse ammesso a procedere.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il meccanismo selettivo introdotto dall’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, nonché gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di indicare in modo chiaro l’issue di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di decidere sulla domanda. È richiamato anche l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile alle spese in cassazione tramite l’articolo 184, paragrafo 1.
Argomenti della ricorrente
MHCS sosteneva che il motivo unico di ricorso, fondato sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, nonché degli articoli 41 e 47 della Carta, ponesse questioni di rilievo sistemico. In particolare, lamentava che il Tribunale:
- non avesse correttamente applicato la giurisprudenza sulla valutazione globale delle prove volte a dimostrare l’acquisto del carattere distintivo mediante l’uso;
- avesse erroneamente distinto tra prove dirette e prove secondarie, pretendendo in sostanza prove dirette;
- avesse violato il diritto a una buona amministrazione, il principio della libera produzione della prova e il diritto a un ricorso effettivo.
MHCS sosteneva inoltre che tali questioni avessero portata generale e potessero incidere su numerosi procedimenti in materia di marchi e, più in generale, su principi di valutazione della prova.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere, con sufficiente chiarezza e precisione, i motivi di ricorso, la questione di diritto posta da ciascun motivo, il carattere significativo della questione e le ragioni concrete di tale rilevanza.
Quanto alle censure relative alla pretesa mancata applicazione della giurisprudenza della Corte sulla prova dell’acquisto del carattere distintivo, la Corte osserva che non basta richiamare in astratto precedenti come Windsurfing Chiemsee, Libertel e Oberbank: occorre spiegare in modo preciso la similarità delle situazioni e la contraddizione specifica tra la sentenza impugnata e tali precedenti. MHCS non aveva fornito informazioni sufficienti in tal senso.
Quanto alla doglianza fondata sugli articoli 41 e 47 della Carta, la Corte rileva che la ricorrente si limitava a formulare critiche generali, senza spiegare concretamente perché l’errore denunciato, anche se accertato, sollevasse una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione.
Infine, le argomentazioni sulla pretesa portata generale delle questioni e sui loro effetti su un elevato numero di procedimenti sono state giudicate troppo astratte. La Corte ribadisce che è necessario dimostrare, con elementi concreti e specifici del caso, l’esistenza e la rilevanza della questione oltre il singolo litigio. Le affermazioni di MHCS sulla centralità dei principi probatori, sull’impatto orizzontale e sull’esigenza di certezza del diritto non erano sufficienti.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di MHCS non era idonea a dimostrare che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, MHCS è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio desumibile
La mera contestazione dell’applicazione della giurisprudenza del giudice dell’Unione o l’allegazione di violazioni di principi e diritti fondamentali, senza una dimostrazione puntuale e concreta della portata sistemica della questione di diritto, non consente l’ammissione di un ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia.
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