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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-587/22

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024 (Estratti). — Crown Holdings, Inc. e Crown Cork & Seal Deutschland Holdings GmbH contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi metallici – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE – Cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Avvio del procedimento di indagine da parte della Commissione su richiesta di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Termine per la riattribuzione – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Principio di sussidiarietà – Diritti della difesa – Proporzionalità – Principio di buona amministrazione – Domanda riconvenzionale di rivalutazione dell’importo dell’ammenda a seguito di una procedura di transazione. — Causa T-587/22

Giurisprudenza europea62022TJ0587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Crown Holdings e Crown Cork & Seal Deutschland contro la decisione della Commissione nel caso sugli imballaggi metallici. Ha escluso la violazione delle regole di cooperazione nella rete antitrust, del legittimo affidamento e del principio di sussidiarietà. Ha inoltre rigettato il controricorso della Commissione volto ad aumentare la sanzione, ritenendo non provata alcuna base per revocare lo sconto da settlement.

Conferma della decisione della Commissione in materia antitrust sul mercato degli imballaggi metallici e rigetto della richiesta di aumento della multa per effetto del contenzioso sulla competenza tra Commissione e autorità nazionale.

La questione giuridica

Se la Commissione, dopo aver avviato il procedimento su richiesta dell’autorità nazionale e dopo la fase di settlement, fosse vincolata dal Communication notice on cooperation within the Network of Competition Authorities quanto al termine di riassegnazione del caso, se ciò avesse generato un legittimo affidamento nelle imprese, se vi fosse violazione del principio di sussidiarietà e, in via incidentale, se il ricorso delle imprese giustificasse l’aumento della multa per perdita dei benefici della settlement procedure e aggravio procedurale.

Principio di diritto

La Commissione, pur dovendo rispettare le regole di condotta che si è data nelle comunicazioni pubblicate, non era vincolata in modo assoluto dal termine indicativo di due mesi per la riassegnazione dei casi previsto dalla comunicazione sulla rete antitrust; tale termine non genera un legittimo affidamento incondizionato e il concetto di mutamento sostanziale dei fatti può comprendere anche elementi emersi nel corso del procedimento. Inoltre, l’avvio del procedimento da parte della Commissione su richiesta dell’autorità tedesca, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, non viola il principio di sussidiarietà. Quanto al controricorso, il Tribunale ha confermato di poter aumentare la multa in forza dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 261 TFUE, ma ha respinto la richiesta della Commissione perché non ha dimostrato né che le ricorrenti avessero riconosciuto la competenza della Commissione nel settlement, né che il ricorso avesse fatto perdere i vantaggi procedurali della transazione o causato un aggravio tale da giustificare la revoca dello sconto del 10%.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 105 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 5, paragrafo 3, TUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Comunicazione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (2004/C 101/03)
  • Comunicazione della Commissione sulla definizione del procedimento di transazione nei casi di cartello (2008/C 167/01)
  • Comunicazione della Commissione sull’immunità dalle ammende e la riduzione delle ammende nei casi di cartello (2006/C 298/11)

Intesa nel mercato degli imballaggi metallici e ricorso avverso la decisione della Commissione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da due società del gruppo Crown contro la decisione C(2022) 4761 final della Commissione, che ha accertato una violazione unica e շարունակata dell’articolo 101 TFUE nel settore degli imballaggi metallici in Germania e ha irrogato una multa. La Commissione ha a sua volta proposto un controricorso chiedendo l’aumento della sanzione, sostenendo che le ricorrenti avessero compromesso i benefici della settlement procedure.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il Tribunale ricostruisce che il Bundeskartellamt aveva avviato un’indagine nel marzo 2015 e che, a seguito di una richiesta dell’autorità tedesca, la Commissione aveva adottato nel 2018 la decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. Le ricorrenti hanno poi presentato una domanda di leniency, sono state ammesse alla procedura di transazione e hanno riconosciuto la propria responsabilità, indicando anche il tetto massimo della multa accettabile. La decisione finale del 12 luglio 2022 ha accertato la partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione unica e continuata in Germania tra l’11 marzo 2011 e il 18 settembre 2014, applicando una riduzione del 50% per leniency e del 10% per settlement.

Questioni giuridiche esaminate

Le ricorrenti hanno sollevato sei motivi, relativi in sintesi a:

  • violazione della comunicazione sulla cooperazione nella rete delle autorità garanti della concorrenza;
  • violazione del legittimo affidamento e dell’obbligo di motivazione;
  • violazione del principio di sussidiarietà;
  • violazione dei diritti della difesa;
  • violazione del principio di proporzionalità;
  • violazione del principio di buona amministrazione. Il Tribunale tratta congiuntamente il primo e il secondo motivo, poi respinge il terzo motivo sul principio di sussidiarietà; il resto dei motivi non è riportato nel testo pubblicato.

Normativa e comunicazioni rilevanti

La decisione si fonda in particolare su:

  • articolo 101 TFUE, base sostanziale dell’accertamento dell’intesa;
  • articolo 105 TFUE, che attribuisce alla Commissione il compito di garantire l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE;
  • regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare l’articolo 11, paragrafo 6;
  • articolo 261 TFUE e articolo 31 del regolamento n. 1/2003, quanto alla competenza del giudice dell’Unione di aumentare o ridurre la multa;
  • articolo 5, paragrafo 3, TUE, per il principio di sussidiarietà;
  • comunicazione sulla rete antitrust del 2004, in particolare i paragrafi 18, 19, 54 e 55;
  • comunicazione sulla transazione nei casi di cartello del 2008;
  • comunicazione sulla leniency del 2006.

Cooperazione tra Commissione e autorità nazionali: natura della comunicazione e termini di riassegnazione

Il Tribunale afferma che, benché la comunicazione sulla cooperazione nella rete sia pubblicata nella serie C della Gazzetta e non costituisca atto giuridicamente vincolante in senso stretto, la Commissione può autolimitare il proprio potere discrezionale mediante regole di condotta pubblicate. Tuttavia, i paragrafi 18 e 19 della comunicazione non impongono un termine perentorio di due mesi per la riassegnazione del caso: parlano di un termine "normale" o indicativo.

Il Tribunale interpreta il riferimento alla modifica sostanziale dei "fatti conosciuti sul caso" in modo ampio, sulla base del contesto e delle finalità della comunicazione: possono rilevare anche elementi emersi durante il procedimento, non solo i fatti materiali dell’infrazione. Di conseguenza, non sussisteva alcuna assicurazione precisa, incondizionata e coerente idonea a fondare un legittimo affidamento che la riassegnazione dovesse necessariamente avvenire entro due mesi.

Legittimo affidamento e obbligo di motivazione

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il legittimo affidamento presuppone assicurazioni precise dell’istituzione. Nel caso di specie, la comunicazione non forniva una garanzia in tal senso. Inoltre, la distinzione invocata dalla Commissione tra procedimenti avviati per reclamo e procedimenti avviati d’ufficio non è stata ritenuta decisiva, perché la comunicazione disciplina entrambe le ipotesi e i paragrafi sulla riassegnazione non distinguono tra esse.

Principio di sussidiarietà

Sul terzo motivo, il Tribunale ricorda che il principio di sussidiarietà dell’articolo 5, paragrafo 3, TUE non mette in discussione le competenze conferite alla Commissione dal Trattato per applicare il diritto della concorrenza. Il regolamento n. 1/2003 ha effettivamente rafforzato il ruolo delle autorità nazionali, ma la Commissione conserva un ruolo guida e, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, può avocare il caso anche quando un’autorità nazionale stia già procedendo, previa consultazione.

Poiché nel caso concreto il procedimento era stato avviato dalla Commissione su richiesta del Bundeskartellamt, la condizione prevista dal regolamento era pienamente soddisfatta. Ne segue che non vi è stata violazione della sussidiarietà.

Controricorso della Commissione: competenza della Corte ad aumentare la multa

Il Tribunale conferma che, in forza dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 in combinato con l’articolo 261 TFUE, il giudice dell’Unione può aumentare la multa su richiesta della Commissione. Tale possibilità non dipende dal fatto che il ricorrente abbia chiesto in via subordinata una riduzione della sanzione.

Il Tribunale precisa inoltre che, per ottenere l’aumento, la Commissione deve dimostrare in modo concreto che le circostanze del caso lo giustifichino, in particolare sulla base di elementi di cui non era a conoscenza al momento dell’adozione della decisione impugnata o di un comportamento processuale che abbia effettivamente vanificato i vantaggi del settlement.

Rigetto del controricorso: assenza di prova del venir meno dei benefici del settlement

La Commissione sosteneva che le ricorrenti avessero messo in discussione, per la prima volta in giudizio, la competenza della Commissione invece di quella del Bundeskartellamt, nonostante l’abbiano implicitamente riconosciuta in sede di settlement. Il Tribunale ha però rilevato che la Commissione non aveva fornito prove sufficienti di tale riconoscimento e, anzi, non aveva neppure giustificato tempestivamente la produzione tardiva di ulteriori elementi documentali richiesti soltanto all’udienza.

Il Tribunale osserva anche che l’accettazione della responsabilità, dei fatti, della qualificazione giuridica e dell’intervallo massimo della multa non equivale al riconoscimento della competenza della Commissione, dato che tale elemento non è previsto dalla settlement notice. Richiamando l’ordinanza Silgan Closures, il Tribunale ribadisce che la competenza dell’autorità che adotta la decisione resta sottoposta al sindacato del giudice dell’Unione.

Quanto alla tesi dell’aggravio procedurale e della perdita dei benefici della transazione, il Tribunale sottolinea che i vantaggi procedurali essenziali del settlement erano comunque stati acquisiti dalla Commissione: ammissione di responsabilità, rinuncia all’accesso al fascicolo e alla nuova audizione, accettazione della lingua del procedimento, informazione sufficiente sugli addebiti. La difesa in giudizio della decisione non elimina tali benefici, e il fatto che la Commissione debba sostenere il processo è una conseguenza normale del contenzioso.

Decisione finale e spese

Il Tribunale respinge il ricorso di annullamento delle ricorrenti e respinge anche il controricorso della Commissione per l’aumento della multa. Le ricorrenti sono condannate a sopportare le proprie spese e il 90% delle spese della Commissione; la Commissione sopporta il 10% delle proprie spese, mentre la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese restrittivecooperazione tra autorità antitrustprincipio di sussidiarietàprocedimento di transazione e sanzioni

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