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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-263/22

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 ottobre 2024. — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) e a. contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Imposizione di un dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Associazione rappresentativa di esportatori – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Calcolo del valore normale – Scelta del paese rappresentativo appropriato – Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 – Adeguamenti – Mancata collaborazione – Articolo 18 del regolamento 2016/1036 – Calcolo del margine di dumping per i produttori-esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione – Definizione del prodotto in esame – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Analisi del pregiudizio per segmento – Nesso di causalità – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio – Indicatori macroeconomici – Diritti procedurali – Trattamento riservato. — Causa T-263/22

Giurisprudenza europea62022TJ0263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso della CCCME e di altri esportatori cinesi avverso il dazio antidumping definitivo sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Ha ritenuto ricevibile il ricorso solo per i membri della CCCME effettivamente rappresentati e interessati, ma infondati o irricevibili tutti i motivi di merito, confermando l’ampio margine discrezionale della Commissione nelle inchieste antidumping. Decisiva, secondo il Tribunale, la mancanza di prove sufficienti per contestare la scelta della Thailandia come paese rappresentativo, il metodo di calcolo del valore normale e le valutazioni sul pregiudizio, sulla sottoquotazione e sulla riservatezza.

Ricorso di annullamento contro il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina: legittimazione ad agire, scelta del paese rappresentativo, calcolo del valore normale, undercutting, nesso di causalità e diritti procedurali.

La questione giuridica

Il Tribunale era chiamato a verificare, in un ricorso diretto contro il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, se il ricorso fosse ricevibile per la CCCME e per i produttori-esportatori rappresentati; e, nel merito, se la Commissione avesse violato il regolamento (UE) 2016/1036 nel calcolo del valore normale con il metodo del paese rappresentativo, negli adeguamenti ai fini dell’equo confronto, nell’uso dei dati disponibili per la manodopera, nel calcolo del margine per i non campionati, nell’analisi del pregiudizio e della sottoquotazione, nonché nei diritti procedurali e nella riservatezza.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: la CCCME era ricevibile solo per conto dei membri effettivamente rappresentati e identificati, mentre la legittimazione dei produttori-esportatori dipendeva dalla prova dei requisiti di diretta e individuale incidenza; nel merito, la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale nelle inchieste antidumping e non è incorsa in errori manifesti scegliendo la Thailandia come paese rappresentativo, utilizzando dati di riferimento e dati disponibili per costruire il valore normale, determinando il margine per i produttori non campionati, né nell’analisi del pregiudizio e della sottoquotazione, perché il prodotto poteva essere trattato come un unico prodotto e la prova di una segmentazione del mercato non era stata fornita. Le censure sui diritti procedurali sono state in larga parte dichiarate irricevibili o infondate, poiché le parti non avevano formulato richieste specifiche di accesso o divulgazione durante il procedimento amministrativo e la tutela del segreto commerciale giustificava la riservatezza di molti dati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 17, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6.8 dell’accordo antidumping (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994)
  • Allegato II dell’accordo antidumping
  • Articolo VI del GATT 1994
  • Articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
  • Regolamento (UE) 2015/755

Dazio antidumping su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, con cui la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. Il Tribunale affronta sia profili preliminari di ricevibilità sia una serie articolata di censure sul calcolo del margine di dumping, sul pregiudizio e sui diritti procedurali.

Fatti e contesto dell’inchiesta

L’inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia presentata dall’European Industrial Fasteners Institute per conto dell’industria dell’Unione. Il prodotto in esame comprendeva viti, bulloni e rondelle in ferro o acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, e la Commissione ha trattato l’insieme degli elementi di fissaggio come un unico prodotto, distinguendo tuttavia tra elementi standard e non standard. Per il calcolo del valore normale, la Commissione ha ritenuto sussistenti distorsioni significative in Cina e ha scelto la Thailandia come paese rappresentativo appropriato.

Ricevibilità e legittimazione ad agire

La Commissione e l’interveniente hanno contestato la posizione della CCCME, sostenendo che essa non fosse un’associazione rappresentativa. Il Tribunale ha precisato che un’associazione può agire per conto dei propri membri solo se dimostra che questi sono effettivamente membri, che l’associazione può agire in loro nome e che almeno uno di essi avrebbe avuto legittimazione autonoma a ricorrere. Nel caso di specie, il ricorso è stato ritenuto ricevibile solo per i membri della CCCME per i quali era stata fornita prova di appartenenza e che risultavano direttamente e individualmente interessati dal regolamento impugnato, nonché per i tre produttori-esportatori campionati e per altri cinque esportatori cooperanti non campionati.

Calcolo del valore normale e scelta della Thailandia come paese rappresentativo

Il primo motivo di ricorso, relativo all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, è stato respinto. Il Tribunale ha ricordato che la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale nella scelta del paese rappresentativo, purché esso presenti un livello di sviluppo economico analogo, vi sia produzione del prodotto in questione e siano disponibili dati pertinenti.

La contestazione relativa alla presenza di importazioni di vergelle di qualità speciale dal Giappone in Thailandia è stata respinta perché le ricorrenti non hanno dimostrato che tali importazioni rendessero distorto il dato o che dovessero essere escluse. Il Tribunale ha rilevato che il metodo fondato sui codici SA comporta inevitabili approssimazioni e che le ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti sulla destinazione esclusiva di tali vergelle a elementi di fissaggio non standard.

Anche la censura sulla rappresentatività delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti è stata respinta. La Commissione aveva selezionato produttori thailandesi collegati alla produzione del prodotto in esame e aveva utilizzato dati Dun & Bradstreet; il Tribunale ha ritenuto che le ricorrenti non avessero dimostrato l’inaffidabilità di tali dati né l’esistenza di un obbligo di selezionare imprese perfettamente sovrapponibili al campione cinese.

Quanto agli adeguamenti dei costi di trasporto interno, materiali di consumo e spese generali, il Tribunale ha ritenuto legittimo il metodo della Commissione, fondato sulla struttura dei costi dei produttori-esportatori cinesi e su percentuali applicate ai valori di riferimento esenti da distorsioni. In assenza di dati più attendibili, la Commissione poteva utilizzare tali approssimazioni.

Sul costo della manodopera, il Tribunale ha confermato che la Commissione poteva ricorrere ai dati disponibili di uno dei produttori campionati, poiché gli altri dati erano lacunosi o incoerenti. Le ricorrenti non avevano dimostrato che fosse manifestamente errato assumere 40 ore di lavoro settimanali ai fini del calcolo del costo orario.

Infine, è stato respinto anche l’argomento contro l’aggiunta dei dazi all’importazione sui fattori produttivi: il valore normale costruito deve riflettere il prezzo che un produttore pagherebbe nel paese rappresentativo, consegnato all’ingresso dello stabilimento, e i dati interni cinesi non erano utilizzabili perché distorti.

Adeguamenti ai fini dell’equo confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione

Il secondo motivo, fondato sull’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), è stato respinto. Il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva correttamente effettuato gli adeguamenti solo sul prezzo all’esportazione per portarlo a condizioni franco fabbrica, mentre il valore normale era già costruito su tale base. Non era quindi necessario applicare ulteriori deduzioni al valore normale costruito. Inoltre, le ricorrenti non avevano dimostrato con elementi concreti la necessità dell’adeguamento richiesto.

Uso dei dati disponibili e calcolo della manodopera

Con il terzo motivo, le ricorrenti contestavano il ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per il calcolo della manodopera. Il Tribunale ha ricordato che la disposizione consente alla Commissione di usare i migliori dati disponibili quando le informazioni necessarie non sono fornite, sono incomplete o risultano inattendibili. Poiché i produttori campionati non avevano fornito dati verificabili sulle ore effettive di lavoro, la Commissione poteva usare i dati verificati della Jiangsu come base di calcolo. Le alternative suggerite dalle ricorrenti sono state ritenute speculative o non supportate da prove sufficienti.

Margine di dumping per gli esportatori cooperanti non campionati

Il quarto motivo riguardava l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione potesse determinare il margine medio ponderato per i produttori-esportatori cooperanti non inclusi nel campione anche avendo fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, perché la situazione concreta presentava una lacuna pratica nel sistema di campionamento: i dati dei campionati erano risultati insufficienti in una fase tardiva dell’inchiesta e non vi era tempo sufficiente per un nuovo campione. Il margine applicato a tali esportatori non era quindi arbitrario né punitivo.

Analisi del pregiudizio e definizione del prodotto come unico prodotto

Il quinto motivo riguardava il pregiudizio e il nesso di causalità. Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un’analisi segmentata tra elementi standard e non standard, e tra viti, bulloni e rondelle. Il Tribunale ha ricordato che, in linea di principio, l’analisi del pregiudizio si effettua sul prodotto simile nel suo insieme, e che un’analisi per segmenti è richiesta solo in presenza di una segmentazione del mercato particolarmente marcata e di forti concentrazioni delle importazioni in uno specifico segmento.

Nel caso di specie, la Commissione aveva motivato la scelta di trattare il prodotto come un unico prodotto sulla base di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e di usi finali sovrapposti. Le ricorrenti non hanno dimostrato che standard e non standard fossero non intercambiabili o privi di concorrenza reciproca. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la Commissione avesse sufficiente prova della capacità dei produttori cinesi di esportare anche prodotti non standard e dell’impatto negativo sull’industria dell’Unione nel suo complesso.

Sottoquotazione dei prezzi e margine di pregiudizio

Il sesto motivo contestava la validità della constatazione di sottoquotazione, sostenendo che essa riguardasse una quota troppo esigua della produzione dell’Unione. Il Tribunale ha ricordato che il regolamento di base non impone di considerare tutte le vendite dell’industria dell’Unione e che il ricorso a campioni rappresentativi è legittimo. La sottoquotazione accertata per il campione era quindi rappresentativa dell’industria nel suo complesso. La percentuale invocata dalle ricorrenti è stata ritenuta metodologicamente scorretta perché basata sull’intero set di caratteristiche NCP, mentre l’analisi va condotta sul prodotto simile e secondo il metodo adottato dalla Commissione.

Equo raffronto dei prezzi e stadio commerciale

Con il settimo motivo, le ricorrenti lamentavano un confronto tra prezzi a stadi commerciali diversi. Il Tribunale ha affermato che il raffronto deve avvenire allo stesso stadio commerciale, ma ha rilevato che la Commissione aveva confrontato prezzi adeguati a livello franco fabbrica per l’industria dell’Unione con prezzi CIF corretti per le importazioni cinesi, includendo i costi successivi all’importazione. Le vendite considerate riguardavano acquirenti indipendenti e le ricorrenti non avevano chiesto adeguamenti quantificabili durante l’inchiesta. Il motivo è stato quindi respinto.

Indicatori macroeconomici di pregiudizio

L’ottavo motivo riguardava la valutazione degli indicatori macroeconomici e la tutela della riservatezza. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la spiegazione della Commissione circa il numero di imprese considerate, precisando che un errore di battitura aveva generato la discrepanza tra 44 e 34 società. Quanto ai volumi di produzione e vendita, la Commissione ha legittimamente negato la divulgazione di dati riservati forniti a livello di impresa e ha utilizzato estrapolazioni basate sulla quota delle imprese che avevano collaborato. Le censure sull’estrapolazione sono state giudicate speculative.

Diritti procedurali, riservatezza e accesso al fascicolo

Il nono motivo è stato in larga parte dichiarato irricevibile o infondato. Il Tribunale ha ricordato che i diritti di accesso e di difesa nel procedimento antidumping richiedono richieste specifiche da parte delle parti interessate; la mera partecipazione al campionamento o la registrazione sulla piattaforma Tron.tdi non bastano a conferire automaticamente diritti procedurali ulteriori. Inoltre, la tutela del segreto commerciale giustifica la riservatezza delle informazioni quando sia adeguatamente motivata.

Per le censure relative al questionario macroeconomico, al fascicolo non riservato e alla mancata divulgazione di fatti essenziali, il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero chiesto in modo specifico le informazioni contestate durante l’inchiesta oppure che le richieste fossero state formulate solo da soggetti non legittimati a far valere quei diritti nel presente giudizio. Ne è derivata l’irricevibilità o il rigetto di tali doglianze.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la CCCME e le altre ricorrenti alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione e dall’interveniente. La sentenza conferma in modo netto l’ampiezza del potere discrezionale della Commissione nelle inchieste antidumping quando le parti non riescono a fornire elementi probatori concreti e puntuali a sostegno delle proprie contestazioni.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingcommercio internazionalelegittimazione ad agireprezzamento e valore normalediritti procedurali e riservatezza

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