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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-332/22

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024. — TotalEnergies Marketing Nederland NV contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE – Diniego di accesso – Eccezione fondata sulla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Presunzione generale di riservatezza – Obbligo di identificare i documenti coperti dalla presunzione e di fornirne un elenco. — Causa T-332/22

Giurisprudenza europea62022TJ0332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato il diniego di accesso opposto dalla Commissione a documenti relativi al caso del bitume, ritenendo applicabile la presunzione generale di riservatezza per i fascicoli di un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Ha inoltre escluso che, nel caso concreto, la Commissione fosse tenuta a fornire un inventario dei documenti richiesti. Il ricorso di TotalEnergies è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese.

Accesso ai documenti relativi a un procedimento antitrust già concluso: legittimità del diniego fondato sulla presunzione generale di riservatezza e sull’assenza di un obbligo di fornire un elenco dei documenti coperti.

La questione giuridica

Se la Commissione potesse respingere l’accesso a documenti relativi a uno specifico procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE invocando la presunzione generale di riservatezza; se le comunicazioni tra Commissione e autorità nazionali garanti della concorrenza rientrassero nel fascicolo amministrativo coperto da tale presunzione; e se, in applicazione della sentenza Campbell/Commissione, la Commissione fosse tenuta a predisporre e comunicare un elenco dei documenti coperti dalla presunzione generale di riservatezza.

Principio di diritto

In materia di accesso ai documenti relativi a un fascicolo di un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la Commissione può legittimamente applicare una presunzione generale di riservatezza ai documenti appartenenti a tale fascicolo, inclusi gli scambi con le autorità nazionali garanti della concorrenza, senza dover esaminare individualmente ciascun documento; tuttavia deve identificarli in modo sufficiente, e tale identificazione non richiede necessariamente la produzione di un elenco quando la tipologia dei documenti e il loro nesso con il procedimento risultano già chiaramente dalla domanda e dalla decisione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione della Commissione e ha respinto il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Accesso ai documenti relativi a un procedimento antitrust già concluso: diniego della Commissione e presunzione di riservatezza

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da TotalEnergies Marketing Nederland NV contro la decisione della Commissione che respingeva domande confermative di accesso a documenti relativi al procedimento antitrust noto come caso del bitume, conclusosi con decisione del 13 settembre 2006. La controversia si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva presentato cinque domande di accesso a documenti relativi al caso del bitume. La Commissione aveva distinto tra le domande concernenti comunicazioni con l’autorità olandese garante della concorrenza e altre autorità nazionali, da un lato, e quelle riguardanti atti quali inviti alle riunioni del comitato consultivo e liste di partecipanti alle audizioni, dall’altro.

Con decisione del 4 luglio 2021, la Commissione aveva respinto quattro domande, ritenendo che i documenti fossero coperti dalle eccezioni dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, sulla base di una presunzione generale di riservatezza relativa ai documenti contenuti in un fascicolo amministrativo di un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE. La domanda restante era stata considerata riferita a documenti già pubblici.

A seguito della domanda confermativa della ricorrente, con la quale si contestava anche l’assenza di un inventario dei documenti coperti dalla presunzione, la Commissione ha adottato la decisione impugnata del 23 marzo 2022. In tale decisione ha individuato i documenti richiesti e ha ribadito che il diniego si fondava sull’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e sulla presunzione generale di riservatezza riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte.

Oggetto del ricorso

Il Tribunale osserva che, benché il ricorso citi anche altre domande di accesso, gli argomenti della ricorrente riguardano in concreto solo le comunicazioni tra la Commissione e le autorità dei Paesi Bassi relative al caso del bitume, ossia le domande GESTDEM 2021/4203 e GESTDEM 2021/4204. L’oggetto del giudizio viene quindi limitato a tali domande.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale ricorda che il regolamento n. 1049/2001 mira a garantire il più ampio accesso possibile ai documenti delle istituzioni, ma che tale diritto è soggetto a eccezioni da interpretare restrittivamente. In linea di principio, l’istituzione che respinge una domanda di accesso deve spiegare in che modo la divulgazione arrecherebbe un pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse tutelato.

Tuttavia, la giurisprudenza ammette presunzioni generali di riservatezza per categorie determinate di documenti, quando ragioni generali analoghe rendano probabile che la divulgazione arrechi pregiudizio agli interessi protetti. Tra queste categorie figurano i documenti contenuti in un fascicolo relativo a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE, secondo la sentenza Commissione/EnBW.

Motivazione del diniego e sua sufficienza

Quanto al primo motivo, relativo al difetto di motivazione, il Tribunale ritiene che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata. La Commissione aveva infatti identificato i documenti richiesti, spiegato che essi facevano parte del fascicolo del procedimento antitrust e indicato che il diniego si fondava sulle eccezioni dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in combinato con la presunzione generale di riservatezza.

Applicabilità della presunzione generale di riservatezza

Sul secondo motivo, il Tribunale conferma che i documenti richiesti rientrano nel fascicolo amministrativo del procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Le comunicazioni tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, compresi i documenti scambiati in relazione a ispezioni, richieste di informazioni, aggiornamenti e adozione della decisione, sono considerate documenti interni del fascicolo della Commissione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e della comunicazione sul fascicolo istruttorio.

Di conseguenza, la Commissione era legittimata a presumere che la divulgazione pregiudicasse, in linea di principio, sia la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine, sia la tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte. Il Tribunale sottolinea inoltre che la ricorrente, essendo destinataria della decisione finale nel caso del bitume, era parte del procedimento e disponeva di un accesso specifico e limitato ai sensi del regolamento n. 1/2003 e del regolamento n. 773/2004, non potendo usare il regolamento n. 1049/2001 per eludere le regole di riservatezza proprie del diritto della concorrenza.

Interesse pubblico prevalente e limiti della contestazione

Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un interesse pubblico prevalente idoneo a giustificare la divulgazione. Il richiamo a esigenze difensive in vista di possibili azioni risarcitorie è qualificato come interesse privato, non come interesse generale. Neppure l’argomento secondo cui i documenti non apparterrebbero tutti al fascicolo è accolto, poiché la domanda riguardava proprio comunicazioni connesse al caso del bitume.

Obbligo di fornire un elenco dei documenti: distinzione da Campbell/Commissione

Il Tribunale affronta poi il profilo centrale della sentenza Campbell/Commissione. Precisa che tale decisione non impone, in ogni caso, la redazione e la trasmissione di un elenco dei documenti coperti da presunzione generale di riservatezza. Un elenco è solo uno dei possibili strumenti per identificare i documenti, in modo che il richiedente possa eventualmente contestare la presunzione.

Nel caso di specie, la domanda di accesso era già sufficientemente specifica, poiché delimitava la tipologia dei documenti richiesti e il procedimento interessato. La Commissione aveva inoltre individuato congiuntamente i documenti nella decisione impugnata. La mancata produzione di un inventario non impediva alla ricorrente di contestare l’applicazione della presunzione, anche perché la ricorrente conosceva già il contesto procedimentale essendo parte del procedimento sanzionatorio originario.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La domanda volta a ottenere direttamente la divulgazione dei documenti viene dichiarata irricevibile per incompetenza del Tribunale a pronunciare ingiunzioni in un ricorso ex articolo 263 TFUE; quanto al resto, i motivi vengono respinti nel merito. La ricorrente è condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentidiritto della concorrenzaprocedimenti antitrusttrasparenza amministrativasegreto d’ufficio e riservatezza

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