Tribunale, Sentenza T-669/22
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 ottobre 2024 (Estratti). — IP contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Risoluzione del contratto senza preavviso – Indagine dell’OLAF – Rimborso di spese mediche – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Autorità della cosa giudicata – Vizio di procedura – Articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto – Consultazione della commissione di disciplina – Diritti della difesa – Responsabilità – Danno materiale e morale. — Causa T-669/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la nuova sanzione disciplinare inflitta a un agente contrattuale della Commissione in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento. Pur escludendo la violazione dell’autorità della cosa giudicata, il Tribunale ritiene illegittimo il fatto che la Commissione abbia riaperto il procedimento dalla fase dell’audizione senza una nuova consultazione della commissione di disciplina. Tale omissione integra la violazione di una forma sostanziale e dell’articolo 266 TFUE.
Funzione pubblica UE: annullamento della sanzione di risoluzione senza preavviso del contratto di un agente contrattuale per mancata nuova consultazione della commissione di disciplina in sede di esecuzione di una precedente sentenza di annullamento.
La questione giuridica
Se, dopo l’annullamento di una prima sanzione disciplinare, la Commissione potesse riaprire il procedimento disciplinare dalla fase dell’audizione senza nuova adizione della commissione di disciplina; se la mancata nuova consultazione integrasse violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto; e, in via subordinata, se la nuova decisione fosse viziata da violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza iniziale.
Principio di diritto
Quando una sentenza di annullamento ha inciso sul procedimento disciplinare già concluso, l’istituzione deve rieseguire la decisione rispettando il dispositivo e la motivazione della sentenza e, se il procedimento originario era passato per la commissione di disciplina, deve riadire tale commissione con un rapporto non viziato dall’illegittimità accertata. La consultazione della commissione di disciplina, nei casi in cui è prevista dall’allegato IX dello Statuto, costituisce una forma sostanziale: la sua omissione in sede di riesecuzione viola l’articolo 266 TFUE e l’articolo 12 dell’allegato IX e comporta l’annullamento della nuova sanzione, senza che l’interessato debba dimostrare che l’esito sarebbe potuto essere diverso.
Norme richiamate
- articolo 270 TFUE
- articolo 266 TFUE
- articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 13 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 16 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 27 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 49, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
Funzione pubblica – sanzione disciplinare di un agente contrattuale e riesecuzione di una sentenza di annullamento
La causa riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente contrattuale della Commissione europea avverso la decisione del 18 gennaio 2022 che gli ha inflitto la sanzione della risoluzione senza preavviso del contratto di assunzione. La pronuncia si colloca nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato in relazione a richieste di rimborso di spese mediche ritenute fraudolente e tocca il tema dell’esecuzione, da parte dell’istituzione, di una precedente sentenza di annullamento del Tribunale.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente era già stato destinatario di una prima decisione disciplinare del 21 agosto 2019, poi annullata dal Tribunale con sentenza del 6 ottobre 2021, IP/Commissione (T‑121/20). In tale sentenza iniziale il Tribunale aveva accolto il sesto motivo, rilevando che la Commissione aveva preso in considerazione, ai fini della recidiva ex articolo 10, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto, una precedente nota di biasimo che non doveva più figurare nel fascicolo personale del ricorrente ai sensi dell’articolo 27 del medesimo allegato.
Ai fini dell’esecuzione di tale sentenza, la Commissione ha convocato il ricorrente a una nuova audizione e, il 18 gennaio 2022, ha adottato la decisione impugnata, con cui ha nuovamente disposto la risoluzione senza preavviso del contratto. La nuova decisione ha qualificato i fatti come tentativo di frode al bilancio dell’Unione, ma ha escluso espressamente il criterio della recidiva, facendo riferimento al fatto che la precedente nota di biasimo non figurava più nel fascicolo personale.
Questioni giuridiche esaminate
Il ricorrente ha dedotto, in sostanza:
- la violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza iniziale, perché la Commissione avrebbe riaperto illegittimamente il procedimento disciplinare;
- la mancata nuova consultazione della commissione di disciplina, con violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto;
- ulteriori censure su diritti della difesa, buon andamento, legittimo affidamento, ne bis in idem e motivazione.
Il Tribunale ha concentrato l’analisi soprattutto sul secondo motivo, ritenendo assorbita la verifica del terzo motivo dopo l’accoglimento del secondo.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 266 TFUE, che impone all’istituzione di adottare le misure necessarie per eseguire la sentenza di annullamento;
- l’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto, che prevede la trasmissione alla commissione di disciplina di un rapporto contenente chiaramente i fatti contestati e le circostanze aggravanti o attenuanti;
- l’articolo 11 dell’allegato IX, relativo ai casi in cui è possibile decidere senza consultazione della commissione, limitatamente ad ammonimento scritto e nota di biasimo;
- l’articolo 49, paragrafo 1, del RAA, che consente la risoluzione senza preavviso del contratto per grave mancanza previa applicazione del procedimento disciplinare dell’allegato IX;
- gli articoli 13 e 16 dell’allegato IX, relativi ai diritti di difesa dinanzi alla commissione;
- l’articolo 26 dello Statuto e l’articolo 27 dell’allegato IX, richiamati nella sentenza iniziale sul tema del fascicolo personale;
- l’articolo 50 della Carta, invocato dal ricorrente in relazione al ne bis in idem.
Ragionamento del Tribunale sull’autorità della cosa giudicata
Il Tribunale respinge la censura di violazione dell’autorità della cosa giudicata. Ricorda che tale autorità copre non solo il dispositivo della sentenza definitiva, ma anche la motivazione che ne costituisce il fondamento necessario; tuttavia essa riguarda soltanto i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi.
Applicando questi principi, il Tribunale osserva che nella sentenza iniziale era stata accertata soltanto l’illegittimità della decisione del 21 agosto 2019 nella parte in cui la Commissione aveva fondato la sanzione sulla recidiva, tenendo conto di una precedente nota di biasimo non più menzionabile nel fascicolo personale. Non erano stati invece rimessi in discussione i fatti materiali addebitati al ricorrente né gli altri motivi disciplinari. Ne consegue che la sentenza iniziale non impediva la riapertura del procedimento disciplinare e l’adozione di una nuova sanzione sulla base degli stessi fatti, purché non si riproponesse la motivazione viziata relativa alla recidiva.
Ragionamento del Tribunale sulla nuova consultazione della commissione di disciplina
Sul punto decisivo, il Tribunale constata che la Commissione aveva riaperto il procedimento soltanto dalla fase dell’audizione del ricorrente, senza trasmettere un nuovo rapporto alla commissione di disciplina. Tuttavia, il rapporto originario e il parere della commissione di disciplina erano entrambi inficiati dall’illegittimità già accertata nella sentenza iniziale, poiché si fondavano anch’essi sulla precedente nota di biasimo e sul criterio della recidiva.
Il Tribunale sottolinea che, sebbene il parere della commissione di disciplina non sia vincolante per l’autorità disciplinare quanto alla qualificazione dei fatti e alla scelta della sanzione, la sua consultazione costituisce nei casi previsti una formalità sostanziale del procedimento. Essa garantisce un dibattito contraddittorio approfondito e tutela essenziale dei diritti della difesa, anche perché il funzionario può essere ascoltato, presentare osservazioni, ricusare membri della commissione, farsi assistere e accedere al fascicolo personale.
Ne deriva che la Commissione non disponeva di alcun margine discrezionale per saltare nuovamente la fase dell’adizione della commissione di disciplina. Riattivare il procedimento solo dalla fase dell’audizione finale ha privato la commissione di disciplina della possibilità di valutare correttamente le circostanze fattuali alla luce della sentenza iniziale e di formulare un nuovo parere libero dal vizio precedente.
Il Tribunale respinge inoltre l’argomento della Commissione secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che una nuova consultazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Quando è violata una forma sostanziale, l’annullamento consegue indipendentemente dalla prova di un diverso esito procedimentale.
Dispositivo
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione del 18 gennaio 2022 che ha inflitto a IP la sanzione della risoluzione senza preavviso del contratto di assunzione. Respinge il ricorso per il resto e dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Principio affermato
La sentenza precisa che, in un procedimento disciplinare dell’Unione, l’esecuzione di una precedente sentenza di annullamento impone all’istituzione di rispettare non solo il dispositivo ma anche la motivazione della decisione giudiziale. Se il procedimento originario prevedeva l’intervento della commissione di disciplina, la sua nuova consultazione è necessaria quando il rapporto iniziale e il parere reso sono stati contaminati dal vizio accertato dal giudice: la mancata nuova adizione costituisce violazione di una forma sostanziale e dell’articolo 266 TFUE.
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