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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17064/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi erano diretti contro la sentenza d'appello del 14/07/2022 (emessa in sede di rinvio). Giuseppe Barbato lamentava insufficiente e stereotipata motivazione in ordine all'aumento di pena per continuazione (violazione degli obblighi motivazionali ex art. 133 e art. 81 c.p.), ritenendo che la Corte non avesse adeguatamente indicato gli indici di gravità e di personalità ai fini del giusto contemperamento. Martino Cristaudo deduceva erronea applicazione della normativa sulla recidiva (art. 99 c.p.) e vizio di motivazione: la Corte non avrebbe valutato l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, che estingue gli effetti penali della precedente condanna e dunque incide sulla configurabilità della recidiva reiterata nel quinquennio; inoltre denunciava mancata considerazione delle pronunce di legittimità e costituzionali rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Giuseppe Barbato (ricorso dichiarato infondato) e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Quanto a Martino Cristaudo, la Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai profili relativi alla recidiva e alla determinazione della pena e ha rinviato quegli specifici punti per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania; nel resto il ricorso di Cristaudo è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il cumulo e l'aumento per il reato continuato; la Corte ha ricordato che il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato 'satellite'.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la necessità di motivare l'apprezzamento dei parametri (personalità dell'imputato, gravità del fatto, allarme sociale) in relazione all'entità dell'aumento inflitto.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha disposto che l'accertamento della recidiva non può essere automatico se l'esito positivo di misure come l'affidamento in prova ha estinto gli effetti penali delle precedenti condanne, sicché il giudice deve valutare l'incidenza sulla pericolosità dell'agente.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Termine per la produzione di memorie/repliche prima dell'udienza: la Corte ha ritenuto ammissibili le memorie inviate a mezzo PEC nei termini previsti, considerandole come repliche alla requisitoria scritta del Procuratore generale.

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio di diritto richiamato in tema di reato continuato: obbligo di individuare il reato più grave, determinare la pena base e motivare distintamente l'aumento per i reati satellite; la Corte di merito deve conformarsi al principio ma può, in sede di rinvio, rivalutare il trattamento sanzionatorio purché eviti il vizio motivazionale già censurato.

  • Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Stabilisce che l'esito positivo dell'affidamento in prova, con estinzione degli effetti penali, impedisce che le relative condanne siano conteggiate ai fini della recidiva; principio richiamato a favore di Cristaudo.

  • Corte costituzionale, n. 185 del 2015

    Pronuncia citata per il principio secondo cui non è ammessa un'automaticità nell'aumento obbligatorio di pena per recidiva reiterata, richiedendo valutazione individualizzata della pericolosità.

Massime di principio

  • In caso di annullamento per vizio della motivazione, il giudice del rinvio ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare integralmente la fattispecie, ma deve evitare di riprodurre il medesimo vizio motivazionale e deve fornire adeguata motivazione sull'iter logico-giuridico seguito.
  • Quando si determina l'aumento di pena per reato continuato (art. 81 c.p.) il giudice deve: individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, richiamando i parametri di cui all'art. 133 c.p.; la motivazione richiesta è proporzionale all'entità dell'aumento.
  • La recidiva non si applica automaticamente: il giudice deve valutare se le precedenti condanne, anche alla luce di misure intercorse (es. affidamento in prova con esito positivo), producono ancora effetti penali utili ai fini della recidiva. L'esito positivo dell'affidamento in prova che estingue gli effetti penali impedisce il riferimento a quelle condanne ai fini della recidiva (Sez. U. 5859/2011).
  • La Corte d'appello, in sede di rinvio, deve espressamente affrontare e motivare tutte le questioni indicate dalla sentenza di cassazione rescindente, specie se incidono sulla determinazione della pena, altrimenti il vizio è da ritenersi rilevante e comporta annullamento parziale e rinvio.
  • Le memorie trasmesse prima dell'udienza per PEC, se rispettano i termini di cui all'art. 611 c.p.p., possono essere esaminate dalla Corte come repliche o richieste difensive anche in procedimenti camerali o disciplinati da norme emergenziali.

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