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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03231/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 14/06/2024. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano ritenuti dalla Corte di cassazione non consentiti in sede di legittimità perché aspecifici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti. In particolare, la Corte territoriale, applicando i principi delle Sezioni Unite Gagliardi, aveva esercitato il potere discrezionale di sostituire una pena detentiva breve con la pena pecuniaria, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., richiamati dall'art. 58 della l. n. 689 del 1981. Il ricorrente contestava dunque, in sostanza, la decisione sul trattamento sanzionatorio, ma le doglianze sono state giudicate inammissibili per difetto di specificità e perché già devolute e confutate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento richiama, come ragione della manifesta infondatezza/inammissibilità, l'aspecificità delle censure e la loro sostanziale ripetizione rispetto a questioni già trattate e respinte in appello, con corretta applicazione dei criteri legali per la sostituzione della pena.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la valutazione discrezionale del giudice nella determinazione e sostituzione della pena, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità del reo

  • art. 58 l. n. 689 del 1981

    richiamato quale base normativa per l'esercizio del potere di sostituire la pena detentiva breve con la pena pecuniaria

  • Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274

    evocata come precedente di legittimità applicato dalla Corte di appello in tema di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi aspecifici o meramente ripetitivi di doglianze già dedotte e motivatamente respinte nel giudizio di merito.
  • La censura sulla sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria deve confrontarsi con il potere discrezionale del giudice di merito e con i criteri di cui all'art. 133 c.p. richiamati dall'art. 58 l. n. 689 del 1981.
  • Quando la decisione di merito abbia già applicato correttamente i principi di diritto e il ricorso non introduca specifiche violazioni di legge o vizi rilevanti, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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