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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42850/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava principalmente la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al difensore di fiducia effettivamente nominato dall'imputato (avv. Castronovo), nominato il 16.03.2022 presso l'Ufficio matricola con revoca del precedente difensore (avv. Cardella). Il decreto di citazione per l'udienza del 19.10.2022, datato 18.05.2022, riportava ancora il nome del precedente difensore, con conseguente mancata comunicazione dell'udienza al difensore realmente titolare. In subordine il ricorso sollevava questioni di merito: errore nella valutazione temporale dei fatti (arrivo dell'imputato in Agrigento il 24.12.2020 vs fatti contestati il 28.12.2020), mancata riqualificazione nell'ipotesi attenuata ex art. 73, comma 5, DPR 309/90, vizio di motivazione rispetto alla recidiva e al bilanciamento delle circostanze e difetto nella motivazione sull'applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente una nullità assoluta per la mancata notifica del decreto di citazione al difensore nominato dall'imputato detenuto (artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.). Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al giudice di merito per il nuovo giudizio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. In sintesi: annullamento della sentenza impugnata per nullità procedurale e rinvio degli atti per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73 comma 1

    Norma sostanziale relativa alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, che costituisce il reato per cui l'imputato era stato condannato dal giudice di merito

  • DPR 309/1990, art. 73 comma 5

    Prevede ipotesi attenuata di responsabilità per alcuni fatti di detenzione di stupefacenti; il ricorrente aveva chiesto la riqualificazione ma la questione è rimasta assorbita in seguito all'annullamento per nullità procedurale

  • Codice di procedura penale, art. 178 comma 1 lett. c)

    Individua le ipotesi di nullità assoluta degli atti principali; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica del decreto al difensore effettivamente nominato rientri tra tali ipotesi

  • Codice di procedura penale, art. 179 comma 1

    Rinvio alle conseguenze della nullità assoluta: la mancata notifica al difensore nominato dall'imputato detenuto determina l'invalidità dell'atto e l'annullamento della sentenza impugnata

  • Codice di procedura penale, art. 123

    Richiamato in relazione all'efficacia immediata della dichiarazione di nomina del difensore resa al direttore della struttura carceraria; la Corte ha sottolineato che, pur se la dichiarazione non era pervenuta all'autorità procedente, la nomina doveva considerarsi operante al momento dell'emissione del decreto

  • Codice penale, art. 133

    Norma sui criteri di determinazione della pena; il ricorrente aveva censurato la motivazione sulla determinazione della pena, ma tale motivo è stato assorbito dopo l'annullamento per nullità procedurale

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione a giudizio in appello deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato dall'imputato; la mancata notifica al difensore indicato dall'imputato detenuto integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
  • La nomina del difensore resa dall'imputato presso l'Ufficio matricola ha efficacia immediata e deve essere considerata dall'autorità procedente al momento dell'emissione degli atti: se l'atto viene indirizzato a un difensore ormai revocato, la nullità è rilevante e di regola determina l'annullamento della decisione.
  • La doglianza relativa alla nullità per omessa notifica può essere esaminata anche con il controllo degli atti contenuti nel fascicolo processuale; quando accolta, le altre questioni di merito possono risultare assorbite e devono essere riesaminate dal giudice di merito nel nuovo giudizio.
  • In casi simili è fondamentale documentare tempestivamente la nomina o la revoca del difensore (data, luogo, registrazioni in Ufficio matricola) e sollevare immediatamente la questione processuale, preferibilmente prima o all'inizio dell'udienza, per non precludere la tutela.
  • L'annullamento per nullità procedurale non pregiudica la possibilità per il giudice di merito di riesaminare successivamente tutte le questioni di fatto e di diritto (riqualificazione del reato, valutazione della recidiva, determinazione della pena) nel nuovo giudizio.

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